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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
- è stata considerata giusta causa di esclusione dal reclutamento la irroga-
zione di una pena “patteggiata” ai sensi degli artt. 445 e 653 c.p.p. come
novellati dagli artt. 1 e 2, l. n. 97 del 2001, giacché tale legge ha conferito
efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare (ed a fortiori ciò vale
in sede di accertamento del profilo morale), alla sentenza di applicazione
della pena su richiesta delle parti (139) ; alle medesime conclusioni era giunta
la giurisprudenza, anche prima della l. n. 97 del 2001, avuto riguardo a
bandi di reclutamento riferiti genericamente a sentenze di condanna (140) ;
- è stata ritenuta legittima la previsione di una clausola di esclusione del
bando per il reclutamento di ufficiali inferma prefissata che impedisca agli
ufficiali ausiliari in servizio di parteciparvi (141) .
conseguenza della condanna ad una pena. Contra, nel senso della irrilevanza della riabilita-
zione, in considerazione della specialità dell’ordinamento militare e della mancanza di una
apposita norma primaria che consenta di elidere il fatto storico rappresentato dalla condanna
in se, cfr. Cons. St., sez. IV, n. 7382 del 2010, cit.; sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3503, in Foro
amm. - Cons. Stato, 2009, 1437. Si rammenta che Corte cost. 23 novembre 1993, n. 408, in
FORO IT., 1994, I, 384, ha dichiarato incostituzionale, per violazione degli art. 3 e 27 Cost.,
l’art. 12 d.p.r. 24 aprile 1982, n. 340 - ordinamento del personale e organizzazione degli uffici
dell’amministrazione civile del ministero dell’interno - nella parte in cui non prevede il potere
di valutazione, ai fini dell’ammissione al concorso per il personale dell’amministrazione civile
del ministero dell’intero, della riabilitazione conseguita dal candidato per pregresse condanne
penali, destituzioni o dispense dal servizio prestato presso altre amministrazioni; la Corte ha
fatto applicazione dei principi statuiti con la fondamentale sentenza 14 ottobre 1988, n. 971,
id., 1989, I, 22, con note di Romano e Virga, sulla tendenza dell’ordinamento alla «esclusione
di sanzioni rigide, avulse da un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto», pre-
cisando che tale orientamento ha valenza generale nel pubblico impiego, indipendentemente
dalla peculiarità delle funzioni, ma deve intendersi ristretto al campo del lavoro dipendente,
anche se con valenza generale per il pubblico impiego e non interferente con l’istituto della
pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici (cfr. anche Corte cost., 1 luglio 1993, n.
297 e 27 aprile 1993, id., 1994, I, 384).
(139) Cons. St., sez. V, n. 2311 del 2011, cit.; sez. I, 3 dicembre 2003, n. 3370, in FORO IT., Rep. 2004,
voce Protezione civile, n. 6, in tema di arruolamento nel corpo dei VV.FF.; sez. III, 18 novembre
2003 n. 3435/2003, in CONS. STATO, 2004, I, 1441, fattispecie in tema di arruolamento nella
categoria dei volontari in s.p.e. Alle medesime conclusioni perviene, nel settore del lavoro
pubblico privatizzato, Cass., sez. lav., 5 maggio 2005, n. 9358, in FORO IT., 2006, I, 191.
In senso contrario un minoritario indirizzo ha affermato l’illegittimità dell’esclusione, dispo-
sta in sede di esercizio del potere di decadenza dall’arruolamento, ove fondata sul mero “pat-
teggiamento”, senza tener conto degli effetti della sospensione condizionale della pena, cfr.
Cons. St., sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2678, in GIURISDIZ. AMM., 2008, I, 732.
(140) Cons. St., sez. IV, 9 ottobre 2010, n. 7382, cit.; sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6599, cit.; sez.
III, 3 febbraio 2004, n. 86/2004; tutte le pronunce recepiscono la tesi secondo cui il negozio
processuale cada sull’entità della pena rimanendo ferma, sotto il profilo storico, l’ascrizione
del fatto illecito al condannato.
(141) Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2007, n. 3668, in GIURISDIZ. AMM., 2007, I, 1024.
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