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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE



                -  è stata considerata giusta causa di esclusione dal reclutamento la irroga-
                  zione di una pena “patteggiata” ai sensi degli artt. 445 e 653 c.p.p. come
                  novellati dagli artt. 1 e 2, l. n. 97 del 2001, giacché tale legge ha conferito
                  efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare (ed a fortiori ciò vale
                  in sede di accertamento del profilo morale), alla sentenza di applicazione
                  della pena su richiesta delle parti (139) ; alle medesime conclusioni era giunta
                  la giurisprudenza, anche prima della l. n. 97 del 2001, avuto riguardo a
                  bandi di reclutamento riferiti genericamente a sentenze di condanna  (140) ;
                -  è stata ritenuta legittima la previsione di una clausola di esclusione del
                  bando per il reclutamento di ufficiali inferma prefissata che impedisca agli
                  ufficiali ausiliari in servizio di parteciparvi (141) .






                  conseguenza della condanna ad una pena. Contra, nel senso della irrilevanza della riabilita-
                  zione, in considerazione della specialità dell’ordinamento militare e della mancanza di una
                  apposita norma primaria che consenta di elidere il fatto storico rappresentato dalla condanna
                  in se, cfr. Cons. St., sez. IV, n. 7382 del 2010, cit.; sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3503, in Foro
                  amm. - Cons. Stato, 2009, 1437. Si rammenta che Corte cost. 23 novembre 1993, n. 408, in
                  FORO IT., 1994, I, 384, ha dichiarato incostituzionale, per violazione degli art. 3 e 27 Cost.,
                  l’art. 12 d.p.r. 24 aprile 1982, n. 340 - ordinamento del personale e organizzazione degli uffici
                  dell’amministrazione civile del ministero dell’interno - nella parte in cui non prevede il potere
                  di valutazione, ai fini dell’ammissione al concorso per il personale dell’amministrazione civile
                  del ministero dell’intero, della riabilitazione conseguita dal candidato per pregresse condanne
                  penali, destituzioni o dispense dal servizio prestato presso altre amministrazioni; la Corte ha
                  fatto applicazione dei principi statuiti con la fondamentale sentenza 14 ottobre 1988, n. 971,
                  id., 1989, I, 22, con note di Romano e Virga, sulla tendenza dell’ordinamento alla «esclusione
                  di sanzioni rigide, avulse da un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto», pre-
                  cisando che tale orientamento ha valenza generale nel pubblico impiego, indipendentemente
                  dalla peculiarità delle funzioni, ma deve intendersi ristretto al campo del lavoro dipendente,
                  anche se con valenza generale per il pubblico impiego e non interferente con l’istituto della
                  pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici (cfr. anche Corte cost., 1 luglio 1993, n.
                  297 e 27 aprile 1993, id., 1994, I, 384).
             (139)  Cons. St., sez. V, n. 2311 del 2011, cit.; sez. I, 3 dicembre 2003, n. 3370, in FORO IT., Rep. 2004,
                  voce Protezione civile, n. 6, in tema di arruolamento nel corpo dei VV.FF.; sez. III, 18 novembre
                  2003 n. 3435/2003, in CONS. STATO, 2004, I, 1441, fattispecie in tema di arruolamento nella
                  categoria dei volontari in s.p.e. Alle medesime conclusioni perviene, nel settore del lavoro
                  pubblico privatizzato, Cass., sez. lav., 5 maggio 2005, n. 9358, in FORO IT., 2006, I, 191.
                  In senso contrario un minoritario indirizzo ha affermato l’illegittimità dell’esclusione, dispo-
                  sta in sede di esercizio del potere di decadenza dall’arruolamento, ove fondata sul mero “pat-
                  teggiamento”, senza tener conto degli effetti della sospensione condizionale della pena, cfr.
                  Cons. St., sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2678, in GIURISDIZ. AMM., 2008, I, 732.
             (140)  Cons. St., sez. IV, 9 ottobre 2010, n. 7382, cit.; sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6599, cit.; sez.
                  III, 3 febbraio 2004, n. 86/2004; tutte le pronunce recepiscono la tesi secondo cui il negozio
                  processuale cada sull’entità della pena rimanendo ferma, sotto il profilo storico, l’ascrizione
                  del fatto illecito al condannato.
             (141)  Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2007, n. 3668, in GIURISDIZ. AMM., 2007, I, 1024.

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