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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE



                -  l’esito  negativo  agli  accertamenti  diagnostici  per  l’abuso  di  alcool,  per
                  l’uso, anche saltuario o occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per
                  l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
                Per questi requisiti il candidato non può opporre alcuna documentazione,
                  certificazione  o  prova  di  parte  per  dimostrare  il  possesso  del  relativo
                  requisito.
                XV. L’art. 635, comma 3, c.m., stabilisce che nei bandi possono essere inse-
                  rite disposizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite da leggi o regolamenti,
                  per tutelare gli speciali interessi pubblici curati dall’amministrazione di
                  settore.
                Sovente l’amministrazione militare utilizza tale possibilità, inserendo clauso-
                  le che integrano la disciplina legale (133) .
                Tale scelta, oltre ad essere rispondente ai principi generali che governano la
                  materia, era espressamente prevista in materia sanitaria dall’art. 2, co. 1,
                  del d.m. 4 aprile 2000, n. 114 - regolamento recante norme in materia di
                  accertamento dell’idoneità al servizio militare (ora abrogato e sostituito
                  dall’art. 579, co. 2, r.m.) - nonché dall’art. 3, co. 4, d.m. 16 settembre 2003
                  - elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai
                  servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la
                  valutazione ai fini dell’idoneità (ora abrogato e sostituito dall’art. 584, co.
                  4, r.m.) (134) .
               La norma ha recepito espressamente la prassi amministrativa invalsa e la giu-
               risprudenza costante; a titolo esemplificativo, data l’importanza del requisito,
               è stato menzionato quello della conoscenza della lingua tedesca per i reclu-
               tamenti nell’Arma dei carabinieri come sancito dall’art. 33, d.P.R. 15 luglio
               1988, n. 574.
               Per quanto concerne l’art. 33, d.P.R. n. 574 cit. deve evidenziarsi che in base
               a tale norma:
                - i candidati al reclutamento possono sostenere le prove di esame sia nella
                  lingua italiana che in quella tedesca (art. 33, co. 2, cit. che richiama l’art.
                  20, d.P.R. 752 del 1976);
                - in deroga all’art. 2199, co. 1 e 5, c.m., è inapplicabile la riserva di posti pre-
                  vista  in  favore  dei  volontari  in  ferma  o  in  rafferma  ed  il  conseguente
                  obbligo di aver completato tale ferma.
                Per completezza si segnala che il Consiglio di Stato, in relazione all’art. 33,

             (133)  Cons. St., sez. IV, 30 novembre 2010 n. 8362, in www.giustizia-amministrativa.it, fattispecie
                  relativa all’esclusione da reclutamento di volontari in s.p.e. nell’E.I., fondato sul mancato
                  superamento di una prova di efficienza fisica consistente nell’effettuazione di 27 flessioni
                  addominali nel tempo massimo di due minuti; sez. IV, 31 dicembre 2007 n. 6821, ibidem,, rela-
                  tiva a reclutamento di carabiniere effettivo escluso perché, pur giudicato idoneo al servizio
                  militare, gli era stato attribuito il coefficiente 3 in presenza della lex specialis che richiedeva il
                  possesso dei coefficienti 1 o 2; sez. IV, 6 novembre 2007, n. 5742, ibidem, sempre relativa
                  all’attribuzione del coefficiente 3 ad un candidato per il reclutamento di volontari in s.p.e.
                  dell’Esercito; sez. IV, n. 2567 del 2006, cit.
             (134)  In maniera corrispondente dispone per la Guardia di finanza l’art. 2, co. 2, d.m. 17 maggio
                  2000, n. 155 - regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella
                  Guardia di finanza ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 -.

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