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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE



               XIII.  3.  L’assunzione  di  sostanze  stupefacenti  gioca  un  ruolo  diverso  a
               seconda che venga in considerazione il profilo sanitario, quello attitudinale e
               quello morale.
               Il giudizio su ciascuno di questi aspetti deve essere mantenuto distinto per
               evitare che i relativi provvedimenti di esclusione siano affetti da vizi di legit-
               timità (126) .
               Nel presupposto di evitare illogiche sovrapposizioni fra il piano degli accer-
               tamenti sanitari e quello morale e attitudinale, si è escluso, ai fini del recluta-
               mento, che uno stato patologico del fisico o una grave devianza della psiche
               del  candidato  fosse  rintracciabile  in  un  episodio  isolato  di  assunzione  di
               sostanza stupefacente di tipo hascisc (127) .
               Occorre, infatti, il riscontro da parte degli organi medici di uno stato pato-
               logico ben preciso corrispondente ad uno o più di quelli divisati dal regola-
               mento di riferimento.
               In tale ottica si è affermato che un’occasionale assunzione di sostanze stupe-
               facenti da parte di un carabiniere può essere di per sé inidonea a comprovare
               che il soggetto sia dedito all’uso delle predette sostanze (128) ; rimane impregiu-
               dicato il disvalore disciplinare anche della occasionale assunzione di sostanze
               stupefacenti da parte di chi è tenuto, in ragione del proprio status, ad una
                  corpi armati e di polizia dello stato; sez. IV, 19 dicembre 2009, n. 6575, in GIURISDIZ. AMM.,
                  2007, I, 1874, fattispecie relativa al reclutamento nella G.d.f. in cui il provvedimento di esclu-
                  sione  è  stato  reputato  illegittimo;  sez.  IV,  15  settembre  2006,  n.  5399,  in GIURISDIZIONE
                  AMMINISTRATIVA, 2006, I, 1296, fattispecie relativa ad arruolamento nella G.d.f.; sez. IV, 9
                  aprile 2004, n. 2045, in CONS. ST., 2004, I, 804; fattispecie in cui il supremo giudice ha annul-
                  lato un provvedimento di esclusione emesso nei confronti di un candidato a concorso per
                  allievo finanziere ausiliario che aveva fatto uso, da minorenne e tre anni prima della selezione,
                  di sostanza stupefacente tipo hashish, nonostante il locale Comando di compagnia della stes-
                  sa G.d.f. - competente al rilascio delle informazioni caratteriali - avesse attestato la buona
                  estimazione pubblica del giovane; sez. IV, 23 maggio 2001, n. 2851, id., 2001, I, 2851; sez.
                  IV, n. 3647 del 2000, cit. Secondo Cons. St., sez. IV, 23 maggio 2001, n. 2851, in CONS. ST.,
                  2001, I, 1205, è illegittima l’esclusione da un concorso per l’arruolamento degli agenti di
                  custodia di un soggetto segnalato per assunzione di sostanze stupefacenti; la tesi sostenuta
                  del Consiglio è fondata sull’erroneo presupposto che l’assunzione di sostanze stupefacenti
                  non costituisca attività illecita.
             (126)  Cons. St., sez. IV, 3 luglio 2000 n. 3647, in CONS. ST., 2000, I, 1615.
             (127)  Cons. St., sez. IV, n. 5759 del 2006, cit.; sez. IV, 3 luglio 2000, n. 3647, cit.; Cons. St., sez. IV,
                  14 gennaio 1999, n. 20, in CONS. ST., 1999, I, 16; sez. IV, 18 giugno 1998, n. 948, id., 1998, I,
                  823; sez. IV, 24 ottobre 1994, n. 836, id., 1994, I, 1342; sez. IV, 15 ottobre 1994, n. 804, id.,
                  1994, I, 1320, tutte afferenti al mancato riconoscimento del vizio degradante di cui all’art. 31,
                  r.d. 3 gennaio 1926, n. 126, cit., secondo cui «non possono conseguire l’ammissione nel corpo
                  coloro che dalle informazioni assunte risultino trovarsi in una qualsiasi delle seguenti condi-
                  zioni: a) abbiano vizi degradanti o siano affetti da epilessia o da malattie congeneri, ovvero
                  siano stati ricoverati in manicomi e simili case di salute, ancorché non siano in condizioni
                  d’inabilità assoluta al servizio militare». Tale disposizione deve ritenersi abrogata per incom-
                  patibilità a seguito dell’entrata in vigore del regolamento di cui al richiamato d.m. Finanze n.
                  155 del 2000.
             (128)  Cons. St., sez. IV, 27 ottobre 1998, n. 1393, in CONS. ST., 1998, I, 1563, che ha dichiarato ille-
                  gittima la sanzione espulsiva fondata sulla contestazione - rimasta indimostrata - di prolun-
                  gato uso di sostanze stupefacenti (fattispecie relativa all’allontanamento dal servizio all’esito
                  di un giudizio disciplinare).

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