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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE



               stato approvato il regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti
               di  età  per  la  partecipazione  ai  concorsi  per  il  reclutamento  del  personale
               dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri (per
               la G.d.f. provvede tutt’ora il d.m. 23 aprile 1999, n. 142).
               L’art. 1, l. 8 gennaio 2001 n. 2 - Abrogazione dell’articolo 3 della legge 31
               maggio 1975, n. 191, in materia di arruolamento dei minorenni - ha elimina-
               to  la  possibilità  di  arruolamento  dei  giovani  minorenni  che  non  avessero
               compiuto il diciassettesimo anno di età.
               La giurisprudenza tradizionale, formatasi in relazione all’antevigente quadro
               normativo, ha affermato che il legislatore gode di una ampia discrezionalità,
               nei limiti della ragionevolezza, nel determinare il requisito dell’età per l’acces-
               so ai pubblici impieghi (112) , accentuata nel settore dei reclutamenti militari (113) ;
               la stessa discrezionalità è stata riconosciuta all’amministrazione che indice il
               concorso (114) ; si è anche considerata non valere per i reclutamenti militari la
               regola dell’innalzamento del limite di età prevista in favore dei militari di leva
               dalle disposizioni all’epoca vigenti per l’ammissione ai pubblici impieghi (art.
               77, co. 6, d.P.R. n. 237 del 1964 abrogato e sostituito ora dall’art. 2049 c.m.).
               In buona sostanza la norma in esame rinvia, per l’individuazione dei limiti
               massimi d’età e di eventuali ulteriori specifici limiti minimi, alle successive
               disposizioni del codice e ai bandi.
               Circa l’ambito applicativo delle norme di legge che prevedono limiti minimi
               e massimi, nonché in ordine ai criteri di computo dell’età ai fini della parte-
               cipazione ai reclutamenti, la giurisprudenza ha precisato che (115) :
                -  in linea generale l’età minima, sia per la partecipazione ai concorsi che per
                  l’accesso ai pubblici impieghi, è individuata dalla legge in 18 anni (salve le
                  eccezionali previsioni per le carriere militari), e tale opzione normativa
                  non introduce una irragionevole disparità di trattamento con il lavoro pri-

             (112)  Corte cost. 19 giugno 1998 n. 223, in FORO IT., 1998, I, 3472; 30 dicembre 1997, n. 466, ibidem.
             (113)  Cons. St., sez. IV, 3 febbraio 2006, n. 487, in FORO AMM. - CONS. STATO, 2006, 438, fattispecie
                  relativa al reclutamento di sergenti in s.p.e. dell’A.M. a mente dell’abrogato art. 35, d.lgs. n.
                  195 del 1996; il supremo giudice:
                  - ha precisato che le norme che prevedono speciali benefici in materia di età - nel caso di specie
                  previsti dalle ll. nn. 958 del 1986 e 386 del 1992 per il personale in servizio di leva raffermato - ope-
                  rando su piani diversi ed autonomi rispetto a quello della selezione del personale militare in s.p.e.,
                  non sono in grado di condizionare le norme specifiche che prevedono i relativi minimi anagrafici;
                  - ha escluso che da tali norme nascano, in favore dei coscritti in ferma prolungata, diritti quesiti o
                  affidamenti legittimi dato che non si può ravvisare un rapporto prodromico necessario fra la con-
                  cessione e fruizione di tali benefici e i futuri reclutamenti del personale professionale delle FF.AA.
             (114)  Cons. St., sez. IV, 31 dicembre 2007, n. 6856, in FORO AMM. - CONS. STATO, 2007, 3426, secondo
                  cui è legittimo il bando di concorso per il reclutamento di allievi finanzieri, ai sensi degli artt. 6, lett. b)
                  e 7 d.lg. 12 maggio 1995 n. 199, che esclude dall’arruolamento i candidati giudicati idonei ma non
                  assunti perché in soprannumero rispetto al contingente massimo annuale, che al momento dell’effet-
                  tiva incorporazione, procrastinata all’anno successivo, abbiano superato l’età massima di ventisei anni.
             (115)  Cons. St., sez. III, 9 dicembre 2010 n. 3475/2010, in GIURISDIZ. AMM., 2011, I, 191, fattispe-
                  cie relativa a reclutamento di sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto; sez. IV, 23 ago-
                  sto 2010, n. 5907, id., 2010, I, 962, fattispecie relativa a reclutamento di allievi agenti della
                  Polizia penitenziaria; sez. VI, 8 giugno 2010, n. 3642, ibidem, 730, fattispecie relativa a reclu-
                  tamento di vigile del fuoco; Corte cost., 30 dicembre 1997 n. 466, in FORO IT., 1998, I, 3472.

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