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ART. 635 REQUISITI GENERALI PER IL RECLUTAMENTO
richiesta delle parti . Alle medesime conclusioni era giunta la giurispruden-
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za, anche prima della l. n. 97 del 2001, avuto riguardo a bandi di reclutamen-
to riferiti genericamente a sentenze di condanna .
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Per quanto concerne la pendenza di un procedimento penale per delitto non
colposo la giurisprudenza ha sottolineato come la norma individui un caso
di oggettivo disvalore morale, sociale e giuridico, reputato direttamente dal
legislatore pregiudizievole per l’amministrazione militare, in relazione ai
complessi e delicati compiti che l’ordinamento le attribuisce e per lo svolgi-
mento dei quali non appare irrazionale o discriminatoria la fissazione d’un
requisito di moralità più severo di quelli chiesti per l’ammissione ad altri
impieghi pubblici, inoltre . D’altra parte, è stato evidenziato come l’ammi-
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nistrazione debba valutare ogni caso sottoposto al suo vaglio con la concre-
tezza e la ragionevolezza che esso impone, ove la causa ostativa consistente
nella pendenza di un procedimento penale venga meno, sia pure successiva-
mente, con la perdita della qualità di imputato e sussisteva la possibilità di
riesaminare la posizione del concorrente, una volta venuta meno l’imputa-
zione con l’assoluzione con formula piena .
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Circa gli effetti della riabilitazione ai fini della ammissione al reclutamento di
personale militare si segnalano due orientamenti.
Il primo fa salvi i soli effetti della riabilitazione formale evidenziando al con-
tempo come la sentenza c.d. di patteggiamento rilevi come mero fatto stori-
co cui ancorare il provvedimento di esclusione dal reclutamento .
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Il secondo, più recente, nel ribadire l’irrilevanza della estinzione del reato sul
fatto storico cristallizzato nella condanna, evidenzia che anche la riabilitazio-
ne, incidendo sulla pena e gli effetti penali della condanna, non elide il dato
storico, consentendo all’amministrazione militare di escludere il candidato
dal reclutamento .
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(91) Cons. Stato, sez. II, 20 febbraio 2015, n. 519, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato,
sez. II, 8 gennaio 2014, n. 41, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. St., sez. V, n. 2311 del
2011 cit.; sez. I, 3 dicembre 2003, n. 3370, in FORO IT., Rep. 2004, voce Protezione civile, n. 6,
in tema di arruolamento nel corpo dei VV.FF.; sez. III, 18 novembre 2003, n. 3435/2003, in
CONS. ST., 2004, I, 1441, fattispecie in tema di arruolamento nella categoria dei volontari in
s.p.e. Alle medesime conclusioni perviene, nel settore del lavoro pubblico privatizzato, Cass.,
sez. lav., 5 maggio 2005, n. 9358, in FORO IT., 2006, I, 191.
(92) Cons. St., sez. IV, 9 ottobre 2010, n. 7382, in GIURISDIZ. AMM., 2010, I, 1149, relativa a reclu-
tamento di volontari in ferma breve; sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6599, in FORO AMM. -
CONS. STATO, 2007, 3410; sez. VI, 11 maggio 2006, n. 2623, GIURISDIZ. AMM., 2006, I, 712,
relativa a reclutamento nella P.S., tutte le pronunce evidenziano come il negozio processuale
cada sull’entità della pena rimanendo ferma l’ascrizione del fatto illecito al condannato.
(93) Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2017, n. 629, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato,
sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1499, in www.giustizia-amministrativa.it.
(94) Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2016, n. 2753, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato,
sez. IV, 26 agosto 2015, n. 3997, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, sez. IV, 26
febbraio 2015, n. 965, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, sez. II, 8 luglio 2014,
n. 2305, in www.giustizia-amministrativa.it.
(95) Cons. St., sez. IV, n. 2567 del 2006, cit.; sez. III, 3 febbraio 2004, n. 86/2004, cit.
(96) Cons. Stato, sez. II, 21 febbraio 2013, n. 825, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. St., sez. IV,
n. 7382 del 2010, cit.; sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3503, in FORO AMM. - CONS. STATO, 2009, 1437.
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