Page 183 - Rassegna 2019-3
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LA RILEVANZA PENALE DEL RIFIUTO DI SOTTOSCRIVERE PER PRESA VISIONE LE
                    COMUNICAZIONI RIGUARDANTI LA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA



               disciplina le due procedure, proprio con riguardo alla previsione della sotto-
               scrizione da parte dell’interessato.
                     Infatti, come in precedenza rilevato, per la comunicazione delle sanzioni
               disciplinari di Corpo gli artt. 1362, comma 8 e 1398, comma 5 prevedono espli-
               citamente solo la forma scritta, senza nulla precisare in ordine alla sottoscrizio-
               ne dell’atto da parte dell’interessato.
                     Orbene, tale mancanza, a nostro avviso, non esclude in alcun modo l’atti-
               nenza al servizio dell’eventuale ordine di sottoscrivere la comunicazione, adem-
               pimento, peraltro, come si è visto, comunque attuato nella prassi alla luce delle
               disposizioni  di  cui  alla  Guida  Tecnica  “Procedure  disciplinari”  emanata  da
               PERSOMIL.
                     In linea di principio, quindi, risultano tuttora ampiamente condivisibili le
               osservazioni formulate dalla Suprema Corte nella sentenza 5/28 febbraio 2008,
               n. 8987 , che ha esaminato approfonditamente tutti i risvolti dell’assetto nor-
                       (4)
               mativo di riferimento, evidenziando come il principio di oralità del procedimen-
               to disciplinare, previsto dall’art. 59 del Regolamento di Disciplina del 1986 (ora
               art.  1398  del  Codice  dell’Ordinamento  Militare)  trova  una  eccezione  nella
               disposizione di cui all’art. 64, comma 2 del Reg. Disc. del 1986 (ora art. 1361,
               comma 1 del COM) .
                                   (5)
                     Quest’ultima, nel prevedere la comunicazione scritta al soggetto punito,
               da trascriversi nella documentazione personale, viene così a legittimare la richie-
               sta di sottoscrizione della comunicazione.
                     Secondo la citata sentenza, infatti: “È vero… che, così come nel caso delle
               notifiche di atti processuali in genere, il rifiuto di sottoscrizione opposto dal
               destinatario non blocca il relativo iter, ma nel caso della disciplina militare, dove
               è  generalizzato  l’obbligo  di  obbedienza  all’ordine  legittimo  del  superiore,  la
               diversa scelta legislativa, cui deve ovviamente seguire l’invito a sottoscrivere la
               comunicazione della punizione inflitta si pone come funzionale (rispondendo
               così al requisito di legittimità costituzionalmente imposto, come giustamente
               evoca la decisione impugnata) e attinente al servizio, tutelando anche l’interesse
               del militare punito, il cui fascicolo personale viene ad introitare l’atto”.
                     Queste ineccepibili argomentazioni dei supremi giudici, che meritavano di
               essere integralmente riportate, appaiono trancianti nel sostenere la legittimità e
               l’attinenza  al  servizio  e  alla  disciplina  degli  ordini  di  cui  trattasi,  ponendosi
               anche in linea con un corretto inquadramento del rapporto gerarchico militare,


               (4)   Fatte proprie dalla Corte Militare d’Appello nella citata sentenza n. 34/2018.
               (5)   Norma relativa alla consegna (caso esaminato dalla sentenza di cui trattasi), analoga a quella
                     prevista per la consegna di rigore di cui agli artt. 65 del Reg. Disc. del 1986, ora art. 1362 del
                     COM.

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