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LA RILEVANZA PENALE DEL RIFIUTO DI SOTTOSCRIVERE PER PRESA VISIONE LE
COMUNICAZIONI RIGUARDANTI LA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA
disciplina le due procedure, proprio con riguardo alla previsione della sotto-
scrizione da parte dell’interessato.
Infatti, come in precedenza rilevato, per la comunicazione delle sanzioni
disciplinari di Corpo gli artt. 1362, comma 8 e 1398, comma 5 prevedono espli-
citamente solo la forma scritta, senza nulla precisare in ordine alla sottoscrizio-
ne dell’atto da parte dell’interessato.
Orbene, tale mancanza, a nostro avviso, non esclude in alcun modo l’atti-
nenza al servizio dell’eventuale ordine di sottoscrivere la comunicazione, adem-
pimento, peraltro, come si è visto, comunque attuato nella prassi alla luce delle
disposizioni di cui alla Guida Tecnica “Procedure disciplinari” emanata da
PERSOMIL.
In linea di principio, quindi, risultano tuttora ampiamente condivisibili le
osservazioni formulate dalla Suprema Corte nella sentenza 5/28 febbraio 2008,
n. 8987 , che ha esaminato approfonditamente tutti i risvolti dell’assetto nor-
(4)
mativo di riferimento, evidenziando come il principio di oralità del procedimen-
to disciplinare, previsto dall’art. 59 del Regolamento di Disciplina del 1986 (ora
art. 1398 del Codice dell’Ordinamento Militare) trova una eccezione nella
disposizione di cui all’art. 64, comma 2 del Reg. Disc. del 1986 (ora art. 1361,
comma 1 del COM) .
(5)
Quest’ultima, nel prevedere la comunicazione scritta al soggetto punito,
da trascriversi nella documentazione personale, viene così a legittimare la richie-
sta di sottoscrizione della comunicazione.
Secondo la citata sentenza, infatti: “È vero… che, così come nel caso delle
notifiche di atti processuali in genere, il rifiuto di sottoscrizione opposto dal
destinatario non blocca il relativo iter, ma nel caso della disciplina militare, dove
è generalizzato l’obbligo di obbedienza all’ordine legittimo del superiore, la
diversa scelta legislativa, cui deve ovviamente seguire l’invito a sottoscrivere la
comunicazione della punizione inflitta si pone come funzionale (rispondendo
così al requisito di legittimità costituzionalmente imposto, come giustamente
evoca la decisione impugnata) e attinente al servizio, tutelando anche l’interesse
del militare punito, il cui fascicolo personale viene ad introitare l’atto”.
Queste ineccepibili argomentazioni dei supremi giudici, che meritavano di
essere integralmente riportate, appaiono trancianti nel sostenere la legittimità e
l’attinenza al servizio e alla disciplina degli ordini di cui trattasi, ponendosi
anche in linea con un corretto inquadramento del rapporto gerarchico militare,
(4) Fatte proprie dalla Corte Militare d’Appello nella citata sentenza n. 34/2018.
(5) Norma relativa alla consegna (caso esaminato dalla sentenza di cui trattasi), analoga a quella
prevista per la consegna di rigore di cui agli artt. 65 del Reg. Disc. del 1986, ora art. 1362 del
COM.
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