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LA RILEVANZA PENALE DEL RIFIUTO DI SOTTOSCRIVERE PER PRESA VISIONE LE
COMUNICAZIONI RIGUARDANTI LA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA
Tale essendo, sotto il profilo della disciplina amministrativa, il quadro nor-
mativo di riferimento, da cui emerge la non perfetta sovrapponibilità delle
disposizioni riguardanti la comunicazione dei due diversi tipi di provvedimento
(sanzione disciplinare di corpo e documento valutativo), occorre subito eviden-
ziare che in giurisprudenza è da segnalare una significativa diversificazione
nell’approccio interpretativo, con conseguente disomogeneità negli approdi
decisionali.
Partendo dall’esame dei casi riguardanti il rifiuto di sottoscrivere per presa
visione il documento caratteristico, tutte le decisioni sono univocamente orien-
tate a ritenere che il relativo ordine impartito dal superiore gerarchico è attinen-
te al servizio e alla disciplina e, conseguentemente, la sua dolosa inottemperan-
za configura il reato di disobbedienza di cui all’art. 173 c.p.m.p.
In proposito, definitiva chiarezza è stata fatta dalla Suprema Corte che,
richiamandosi a svariate sentenze di tenore assolutamente univoco, ha limpida-
mente ricostruito la questione nei termini che seguono:
“La giurisprudenza, con orientamento univoco, afferma che l’ordine di
sottoscrivere l’avvenuta presa visione della scheda di valutazione e delle note
caratteristiche attiene ad un adempimento attinente al servizio (cfr. ex plurimis
Sez. Prima, n. 19423 del 5 maggio 2008). È, infatti, incontestabile che, in difetto
di attestazione circa l’effettiva piena conoscenza del contenuto integrale del
documento oggetto di comunicazione in via breve, al fine della decorrenza dei
termini per eventuali impugnative occorrerebbe procedere alla notificazione
formale dell’atto, con intuibili aggravi per il servizio.
Il reato di disobbedienza previsto dall’art. 173 c.p.m.p. è, quindi, sussisten-
te qualora, come nel caso di specie, il militare rifiuti di sottoscrivere per presa
visione - come previsto dal DPR 15 giugno 1965, n. 1431, art. 19 - le note carat-
teristiche redatte dai superiori gerarchici, trattandosi di adempimento attinente
al servizio (in quanto finalizzato a rendere incontestabile l’avvenuta comunica-
zione di dette note). Atteso che per la sussistenza del reato, sotto il profilo psi-
cologico, è richiesto solo il dolo generico, non può assumere rilievo la circostan-
za che il rifiuto sia stato motivato unicamente dall’intento di contestare il con-
tenuto del documento in questione (Sez. Prima, n. 52957 del 2 dicembre 2014;
Sez. Prima, n. 19423 del 5 maggio 2008; Sez. Prima, n. 11725 del 21 settembre
1999)”.
Nei casi in cui si è pervenuti a decisioni liberatorie, le motivazioni erano
legate o alla riconosciuta carenza dell’elemento psicologico, come lucidamen-
te esposto in un caso specifico dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Prima, 2/19
dicembre 2008, n. 52957) o alla mancanza di un ordine espresso di sottoscri-
vere l’atto.
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