Page 179 - Rassegna 2019-3
P. 179

LA RILEVANZA PENALE DEL RIFIUTO DI SOTTOSCRIVERE PER PRESA VISIONE LE
                    COMUNICAZIONI RIGUARDANTI LA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA



                     Tale essendo, sotto il profilo della disciplina amministrativa, il quadro nor-
               mativo  di  riferimento,  da  cui  emerge  la  non  perfetta  sovrapponibilità  delle
               disposizioni riguardanti la comunicazione dei due diversi tipi di provvedimento
               (sanzione disciplinare di corpo e documento valutativo), occorre subito eviden-
               ziare  che  in  giurisprudenza  è  da  segnalare  una  significativa  diversificazione
               nell’approccio  interpretativo,  con  conseguente  disomogeneità  negli  approdi
               decisionali.
                     Partendo dall’esame dei casi riguardanti il rifiuto di sottoscrivere per presa
               visione il documento caratteristico, tutte le decisioni sono univocamente orien-
               tate a ritenere che il relativo ordine impartito dal superiore gerarchico è attinen-
               te al servizio e alla disciplina e, conseguentemente, la sua dolosa inottemperan-
               za configura il reato di disobbedienza di cui all’art. 173 c.p.m.p.
                     In proposito, definitiva chiarezza è stata fatta dalla Suprema Corte che,
               richiamandosi a svariate sentenze di tenore assolutamente univoco, ha limpida-
               mente ricostruito la questione nei termini che seguono:
                     “La giurisprudenza, con orientamento univoco, afferma che l’ordine di
               sottoscrivere l’avvenuta presa visione della scheda di valutazione e delle note
               caratteristiche attiene ad un adempimento attinente al servizio (cfr. ex plurimis
               Sez. Prima, n. 19423 del 5 maggio 2008). È, infatti, incontestabile che, in difetto
               di  attestazione  circa  l’effettiva  piena  conoscenza  del  contenuto  integrale  del
               documento oggetto di comunicazione in via breve, al fine della decorrenza dei
               termini  per  eventuali  impugnative  occorrerebbe  procedere  alla  notificazione
               formale dell’atto, con intuibili aggravi per il servizio.
                     Il reato di disobbedienza previsto dall’art. 173 c.p.m.p. è, quindi, sussisten-
               te qualora, come nel caso di specie, il militare rifiuti di sottoscrivere per presa
               visione - come previsto dal DPR 15 giugno 1965, n. 1431, art. 19 - le note carat-
               teristiche redatte dai superiori gerarchici, trattandosi di adempimento attinente
               al servizio (in quanto finalizzato a rendere incontestabile l’avvenuta comunica-
               zione di dette note). Atteso che per la sussistenza del reato, sotto il profilo psi-
               cologico, è richiesto solo il dolo generico, non può assumere rilievo la circostan-
               za che il rifiuto sia stato motivato unicamente dall’intento di contestare il con-
               tenuto del documento in questione (Sez. Prima, n. 52957 del 2 dicembre 2014;
               Sez. Prima, n. 19423 del 5 maggio 2008; Sez. Prima, n. 11725 del 21 settembre
               1999)”.
                     Nei casi in cui si è pervenuti a decisioni liberatorie, le motivazioni erano
               legate o alla riconosciuta carenza dell’elemento psicologico, come lucidamen-
               te esposto in un caso specifico dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Prima, 2/19
               dicembre 2008, n. 52957) o alla mancanza di un ordine espresso di sottoscri-
               vere l’atto.


                                                                                        175
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184