Page 181 - Rassegna 2019-3
P. 181
LA RILEVANZA PENALE DEL RIFIUTO DI SOTTOSCRIVERE PER PRESA VISIONE LE
COMUNICAZIONI RIGUARDANTI LA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA
veniente da un superiore gerarchico”, ma solo “l’ordine funzionale e strumen-
tale alle esigenze del servizio o della disciplina, e comunque non eccedente i
compiti di istituto” dovendosi ritenere che “la tutela apprestata dalla norma
censurata non è il prestigio del superiore in sé e per sé considerato, ma il cor-
retto funzionamento dell’apparato militare, in vista del conseguimento dei suoi
fini istituzionali, così come puntualmente messo in rilievo da quella giurispru-
denza di legittimità e di merito che ha sottolineato che l’ordine deve sempre
avere fondamento nell’interesse del servizio o della disciplina e non può trovare
causa in pretese di carattere personale o in contrasti di natura privata tra supe-
riore e inferiore”.
Partendo da tali premesse la Cassazione esplicitamente ritiene superati i
principi affermati dalla precedente giurisprudenza (indicando esplicitamente,
per contraddirla, la decisione n. 8987/2008) rilevando che le disposizioni
contenute nella normativa in materia e, in particolare, nell’art. 1398 del
Codice dell’Ordinamento Militare, avessero modificato il precedente quadro
normativo, con la conseguenza che “l’ordine di sottoscrizione per presa visio-
ne non era, nel caso ora in esame, funzionale e strumentale alle esigenze del
servizio o della disciplina, attenendo ad un atto avente natura endoprocedi-
mentale”.
Il mutato orientamento della Suprema Corte, invero, appare fondato su
una ricostruzione poco convincente del dato normativo.
Come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, infatti, il Codice
dell’Ordinamento Militare ha di fatto recepito senza sostanziali modifiche la
disciplina contenuta nel Regolamento di Disciplina Militare del 1965, conti-
nuando a disporre che al trasgressore sia comunicato per iscritto il provvedi-
mento contenente la motivazione.
La decisione, quindi, appare fondata su di una inesistente modifica nel
tempo delle disposizioni che regolano le modalità di comunicazione all’interes-
sato delle sanzioni disciplinari e, come prevedibile, ha attirato puntuali e ben
motivate critiche.
In particolare, la Corte Militare d’Appello, con la sentenza in data 18
aprile 2018, n. 34 (estensore il Presidente Giuseppe Mazzi) ha evidenziato sia
l’omogeneità del quadro normativo di riferimento rispetto a quello in vigore
al momento della precedente sentenza n. 8987/2008, sia che la decisione della
Corte Costituzionale n. 39/2001 non aveva in sé alcuna portata innovativa, in
quanto i principi in essa affermati, con riguardo agli obiettivi di tutela dell’art.
173 c.p.m.p., corrispondevano ad un orientamento della giurisprudenza
molto risalente nel tempo, così come riconosciuto dagli stessi giudici costitu-
zionali.
177