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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
Tali osservazioni scardinano alla base il ragionamento svolto dalla
Cassazione nella sentenza n. 1522/2018, ponendosi in una prospettiva erme-
neutica che prenda correttamente atto che sia il quadro normativo che l’assetto
costituzionale (quest’ultimo così come delineato dalla Corte Costituzionale)
nella sostanza risultano immutati rispetto a quelli su cui si fondavano i prece-
denti arresti giurisprudenziali consolidatisi nel tempo.
A indirizzare la decisione della Corte Militare in direzione adesiva
all’orientamento tradizionale si è posto anche il non trascurabile dettaglio, ade-
guatamente valorizzato in sentenza, che nell’ordinamento militare non vi è una
norma che equipari il rifiuto di ricevere l’atto alla effettuata notifica, come inve-
ce stabilito dagli artt. 8, comma 1, Legge 890/1982 e 138, comma 2 c.p.c., tant’è
che la Guida tecnica “Procedure disciplinari”, emanata dalla Direzione
Generale per il Personale Militare, prevede che la comunicazione delle sanzioni
disciplinari di corpo avvenga esclusivamente, senza alcuna ipotesi alternativa,
mediante consegna diretta con firma dell’interessato in calce all’atto da notifi-
care.
Si affermava, quindi, l’attinenza al servizio dell’ordine di cui trattasi e la
sua rilevanza ai fini della configurazione del reato di disobbedienza e, in propo-
sito, si evidenziava ulteriormente che a tale conclusione era pervenuta la stessa
Cassazione (veniva citata la sentenza: Sez. Prima, n. 52957 del 2 dicembre 2014)
anche se con riguardo all’ordine di sottoscrizione per presa visione della scheda
di valutazione e delle note caratteristiche.
La decisione testé riportata n. 34/2018 della Corte Militare d’Appello è
divenuta definitiva in quanto il ricorso per cassazione presentato dall’imputato
è stato dichiarato inammissibile perché depositato fuori termine, sicché il giu-
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dice di legittimità non ha avuto modo di esprimersi e di riaffrontare la questione
alla luce delle osservazioni formulate dalla Corte Militare avverso l’opzione
interpretativa seguita nella sentenza 1522/2017.
In verità non pare sussistano dubbi in ordine alla correttezza delle critiche
formulate dal giudice militare e alla condivisibilità dell’orientamento tradiziona-
le, soprattutto con riferimento alla fragilità delle argomentazioni della
Cassazione basate, come è stato dimostrato, su presupposti non aderenti allo
stato sia della normativa che dell’inquadramento costituzionale del reato di cui
all’art. 173 c.p.m.p.
Un aspetto problematico tuttavia rimane, in quanto se per un verso la
Corte Militare ha trovato conferma nelle sue argomentazioni evocando la giu-
risprudenza formatasi sull’ordine di sottoscrivere i documenti caratteristici,
per altro verso non ha tenuto conto della differente regolamentazione che
(3) Cass. Sez. Prima, 7 marzo/1° aprile 2019, n. 14024.
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