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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE



                  Tali  osservazioni  scardinano  alla  base  il  ragionamento  svolto  dalla
             Cassazione nella sentenza n. 1522/2018, ponendosi in una prospettiva erme-
             neutica che prenda correttamente atto che sia il quadro normativo che l’assetto
             costituzionale  (quest’ultimo  così  come  delineato  dalla  Corte  Costituzionale)
             nella sostanza risultano immutati rispetto a quelli su cui si fondavano i prece-
             denti arresti giurisprudenziali consolidatisi nel tempo.
                  A  indirizzare  la  decisione  della  Corte  Militare  in  direzione  adesiva
             all’orientamento tradizionale si è posto anche il non trascurabile dettaglio, ade-
             guatamente valorizzato in sentenza, che nell’ordinamento militare non vi è una
             norma che equipari il rifiuto di ricevere l’atto alla effettuata notifica, come inve-
             ce stabilito dagli artt. 8, comma 1, Legge 890/1982 e 138, comma 2 c.p.c., tant’è
             che  la  Guida  tecnica  “Procedure  disciplinari”,  emanata  dalla  Direzione
             Generale per il Personale Militare, prevede che la comunicazione delle sanzioni
             disciplinari di corpo avvenga esclusivamente, senza alcuna ipotesi alternativa,
             mediante consegna diretta con firma dell’interessato in calce all’atto da notifi-
             care.
                  Si affermava, quindi, l’attinenza al servizio dell’ordine di cui trattasi e la
             sua rilevanza ai fini della configurazione del reato di disobbedienza e, in propo-
             sito, si evidenziava ulteriormente che a tale conclusione era pervenuta la stessa
             Cassazione (veniva citata la sentenza: Sez. Prima, n. 52957 del 2 dicembre 2014)
             anche se con riguardo all’ordine di sottoscrizione per presa visione della scheda
             di valutazione e delle note caratteristiche.
                  La decisione testé riportata n. 34/2018 della Corte Militare d’Appello è
             divenuta definitiva in quanto il ricorso per cassazione presentato dall’imputato
             è stato dichiarato inammissibile  perché depositato fuori termine, sicché il giu-
                                           (3)
             dice di legittimità non ha avuto modo di esprimersi e di riaffrontare la questione
             alla  luce  delle  osservazioni  formulate  dalla  Corte  Militare  avverso  l’opzione
             interpretativa seguita nella sentenza 1522/2017.
                  In verità non pare sussistano dubbi in ordine alla correttezza delle critiche
             formulate dal giudice militare e alla condivisibilità dell’orientamento tradiziona-
             le,  soprattutto  con  riferimento  alla  fragilità  delle  argomentazioni  della
             Cassazione basate, come è stato dimostrato, su presupposti non aderenti allo
             stato sia della normativa che dell’inquadramento costituzionale del reato di cui
             all’art. 173 c.p.m.p.
                  Un aspetto problematico tuttavia rimane, in quanto se per un verso la
             Corte Militare ha trovato conferma nelle sue argomentazioni evocando la giu-
             risprudenza  formatasi  sull’ordine  di  sottoscrivere  i  documenti  caratteristici,
             per  altro  verso  non  ha  tenuto  conto  della  differente  regolamentazione  che

             (3)  Cass. Sez. Prima, 7 marzo/1° aprile 2019, n. 14024.

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