Page 185 - Rassegna 2019-3
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COMMENTARIO AL CODICE

                                          DELL'ORDINAMENTO MILITARE




                                               Codice dell’ordinamento militare


                                                                Libro IV

                          Colonnello                     Personale Militare
                        Fausto BASSETTA
                  Titolare di Cattedra di Diritto Militare
                  presso la Scuola Ufficiali Carabinieri        Titolo II
                  Dottore di ricerca in Diritto Pubblico
                                                            Reclutamento
                                                                 Capo I

                                                       Disposizioni Generali

                                                 (Terza parte)


               Art. 635 Requisiti generali per il reclutamento
                                                                                                  COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
                  VII. L’art. 635, comma 1, lettera f), c.m., comprende tra i requisiti generali il
                  non essere incorso in precedenti destituzioni, dispense, decadenze e proscio-
                  glimenti dall’impiego in una pubblica amministrazione, ovvero in prosciogli-
                  menti, d’autorità o d’ufficio, da precedenti arruolamenti nelle Forze armate
                  o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica. Il
                  requisito era già presente nelle previgenti leggi di reclutamento .
                                                                             (86)
                  La formula molto ampia utilizzata consente di prescindere dall’analisi della
                  causa di espulsione o destituzione, per cui è sufficiente il dato obiettivo del-
                  l’espulsione o della destituzione come cessazione d’autorità o d’ufficio del
                  rapporto di lavoro con una qualsiasi pubblica amministrazione, civile o mili-
                  tare. L’art. 2, comma 3, d.P.R. n. 487/1994, invece rimanda, per la destitu-
                  zione  o  la  dispensa  dall’impiego,  ad  una  connessione  con  un  persistente
                  insufficiente rendimento o alle tassative ipotesi di decadenza elencate all’art.
                  127, 1° comma, lett. d), d.P.R. n. 3/1957 (impiego conseguito mediante la


               (86)  Cfr.: art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 5, comma
                     1,  lett.  e)  d.lgs.  n.  298/2000  (ufficiali  dei  Carabinieri);  art.  5,  comma  1,  lett.  e),  d.lgs.  n.
                     69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 11, comma 2, lett. a), numero 2), d.lgs. n. 196/1995
                     (marescialli delle Forze armate); art. 15, comma 2, lett. b), numero 10), d.lgs. n. 198/1995
                     (marescialli dei Carabinieri); art. 6, comma 1, all. 2, d.P.R. n. 332/1997 (volontari di truppa);
                     art. 5, comma 1, lett. h) d.lgs. n. 198/1995 (carabinieri); art. 6, comma 1, lett. l), d.lgs. n.
                     199/1995 (finanzieri).

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