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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE



               produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile) .
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               Sui profili di legittimità delle limitazioni legislative all’accesso agli uffici pub-
               blici, con particolare riguardo ai precedenti di servizio presso altre pubbliche
               amministrazioni,  si  è  espressa  la  Corte  costituzionale  che  ha  evidenziato
               come tali limitazioni si collocano nell’area coperta da tre precetti costituzio-
               nali. Il legislatore individua, infatti, i requisiti negativi necessari per l’ingresso
               nel rapporto di lavoro pubblico contemperando il diritto di tutti di accedere
               agli uffici pubblici (art. 51 Cost.) con l’esigenza di garantire, anche attraverso
               la scelta del personale, il buon andamento e l’imparzialità dell’organizzazione
               amministrativa (art. 97 Cost.) e il rispetto del dovere di lealtà dei dipendenti
               pubblici (art. 98 Cost.) .
                                    (88)
               VIII. L’art. 635, comma 1, lettera g), c.m., contempla il requisito del non
               essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di appli-
               cazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena  condizionalmente  sospesa  o  con
               decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedi-
               menti penali per delitti non colposi.
               Si tratterebbe in sintesi di cause di inidoneità morale presunta. Il requisito era
               presente  anch’esso  nelle  leggi  di  reclutamento  del  personale  militare  e
                                                                                  (89)
               pone due questioni distinte: la rilevanza delle condanne penali che configu-
               rano l’integrazione della specifica fattispecie e la valutazione del procedimen-
               to penale pendente nel quale si assume la qualifica di imputato.
               Rispetto alla maggior parte delle precedenti formulazioni, la norma specifica
               che la condanna può riguardare anche sentenze di applicazione della pena su
               richiesta .  Secondo  una  attenta  giurisprudenza,  che  si  è  formata  anche
                       (90)
               prima dell’attuale formulazione dell’art. 635, co. 1, lett. g), c.m., è legittima
               l’esclusione dal reclutamento del candidato nei cui confronti sia stata irrogata
               una pena patteggiata ai sensi degli artt. 445 e 653 c.p.p. come novellati dagli
               artt. 1 e 2, l. n. 97 del 2001, giacché quest’ultima ha conferito efficacia di giu-
               dicato nel procedimento disciplinare (ed a fortiori ciò vale in sede di accer-
               tamento  del  profilo  morale),  alla  sentenza  di  applicazione  della  pena  su

             (87)  Corte cost., sent. 27 luglio 2007, n. 329, in FORO IT., 2009, I, 1707, con la quale il Giudice
                  delle leggi dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 128, 2° comma, d.p.r. n. 3/1957, nella
                  parte in cui non prevede l’obbligo dell’amministrazione di valutare il provvedimento di deca-
                  denza dall’impiego, emesso ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d), stesso decreto, al fine
                  della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere
                  ad altro impiego nell’amministrazione dello Stato.
             (88)  Corte cost., sent. n. 329/2007, cit.
             (89)  Cfr.: art. 5, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 11, comma 2, lett.
                  a), numero 2), d.lgs. n. 196/1995 (marescialli delle Forze armate); art. 15, comma 2, lett. b),
                  numero 7), d.lgs. n. 198/1995 (marescialli dei Carabinieri); art. 36, comma 1, lett. b), numero
                  5), d.lgs. n. 199/1995 (marescialli della Finanza); art. 4, comma 1, lett. e), l. n. 226/2004
                  (volontari di truppa); art. 5, comma 1, lett. j) d.lgs. n. 198/1995 (carabinieri); art. 6, comma
                  1, lett. g), d.lgs. n. 199/1995 (finanzieri). Alcune leggi di reclutamento rinviavano alla sole
                  qualità di condotta incensurabile: art. 3, comma 1, lett. g), d.lg. n. 490/1997 (ufficiali delle
                  Forze armate); art. 5, comma 1, lett. f), d.lg. n. 298/2000 (ufficiali del Carabinieri).
             (90)  Solo la legge di reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza specifica in tal modo: art.
                  5, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 69/2001.

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