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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile) .
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Sui profili di legittimità delle limitazioni legislative all’accesso agli uffici pub-
blici, con particolare riguardo ai precedenti di servizio presso altre pubbliche
amministrazioni, si è espressa la Corte costituzionale che ha evidenziato
come tali limitazioni si collocano nell’area coperta da tre precetti costituzio-
nali. Il legislatore individua, infatti, i requisiti negativi necessari per l’ingresso
nel rapporto di lavoro pubblico contemperando il diritto di tutti di accedere
agli uffici pubblici (art. 51 Cost.) con l’esigenza di garantire, anche attraverso
la scelta del personale, il buon andamento e l’imparzialità dell’organizzazione
amministrativa (art. 97 Cost.) e il rispetto del dovere di lealtà dei dipendenti
pubblici (art. 98 Cost.) .
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VIII. L’art. 635, comma 1, lettera g), c.m., contempla il requisito del non
essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di appli-
cazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con
decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedi-
menti penali per delitti non colposi.
Si tratterebbe in sintesi di cause di inidoneità morale presunta. Il requisito era
presente anch’esso nelle leggi di reclutamento del personale militare e
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pone due questioni distinte: la rilevanza delle condanne penali che configu-
rano l’integrazione della specifica fattispecie e la valutazione del procedimen-
to penale pendente nel quale si assume la qualifica di imputato.
Rispetto alla maggior parte delle precedenti formulazioni, la norma specifica
che la condanna può riguardare anche sentenze di applicazione della pena su
richiesta . Secondo una attenta giurisprudenza, che si è formata anche
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prima dell’attuale formulazione dell’art. 635, co. 1, lett. g), c.m., è legittima
l’esclusione dal reclutamento del candidato nei cui confronti sia stata irrogata
una pena patteggiata ai sensi degli artt. 445 e 653 c.p.p. come novellati dagli
artt. 1 e 2, l. n. 97 del 2001, giacché quest’ultima ha conferito efficacia di giu-
dicato nel procedimento disciplinare (ed a fortiori ciò vale in sede di accer-
tamento del profilo morale), alla sentenza di applicazione della pena su
(87) Corte cost., sent. 27 luglio 2007, n. 329, in FORO IT., 2009, I, 1707, con la quale il Giudice
delle leggi dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 128, 2° comma, d.p.r. n. 3/1957, nella
parte in cui non prevede l’obbligo dell’amministrazione di valutare il provvedimento di deca-
denza dall’impiego, emesso ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d), stesso decreto, al fine
della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere
ad altro impiego nell’amministrazione dello Stato.
(88) Corte cost., sent. n. 329/2007, cit.
(89) Cfr.: art. 5, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza); art. 11, comma 2, lett.
a), numero 2), d.lgs. n. 196/1995 (marescialli delle Forze armate); art. 15, comma 2, lett. b),
numero 7), d.lgs. n. 198/1995 (marescialli dei Carabinieri); art. 36, comma 1, lett. b), numero
5), d.lgs. n. 199/1995 (marescialli della Finanza); art. 4, comma 1, lett. e), l. n. 226/2004
(volontari di truppa); art. 5, comma 1, lett. j) d.lgs. n. 198/1995 (carabinieri); art. 6, comma
1, lett. g), d.lgs. n. 199/1995 (finanzieri). Alcune leggi di reclutamento rinviavano alla sole
qualità di condotta incensurabile: art. 3, comma 1, lett. g), d.lg. n. 490/1997 (ufficiali delle
Forze armate); art. 5, comma 1, lett. f), d.lg. n. 298/2000 (ufficiali del Carabinieri).
(90) Solo la legge di reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza specifica in tal modo: art.
5, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 69/2001.
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