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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
Necessario, a questo punto, ricordare le norme regolamentari che discipli-
nano le modalità di comunicazione degli atti conclusivi nelle due procedure
prese in esame, ossia quella relativa alla compilazione dei documenti caratteri-
stici, contenenti la scheda valutativa o il rapporto informativo, e quella volta
all’irrogazione dei provvedimenti disciplinari; si tratta, come vedremo, di dispo-
sizioni non indifferenti rispetto alla riconducibilità alla fattispecie astratta della
disobbedienza delle condotte sopra descritte.
Per il primo caso la norma di riferimento è l’art. 692, comma 5 del DPR
15 marzo 2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare (TUOM). La disposizione sostituisce, riproducendone
integralmente in parte qua il contenuto, quella di cui all’art. 5, comma 5, del
DPR 8 agosto 2002, n. 213 , secondo cui “Il documento caratteristico… è
(1)
tempestivamente notificato all’interessato, che lo firma apponendovi la data”.
Si tratta, quindi, di una forma particolare di notifica in quanto, a differenza
dell’ordinario procedimento notificatorio , è prevista l’attiva partecipazione del
(2)
destinatario, del quale è esplicitamente richiesta la sottoscrizione.
Con riguardo ai provvedimenti disciplinari e, in particolare, alle sanzioni
disciplinari di corpo, ivi compresa la consegna di rigore, le norme di riferimento
sono contenute negli artt. 1361, comma 2, 1362, comma 8, 1398, comma 5 e
1399, comma 8 del Codice dell’Ordinamento Militare di cui al D.Lgs. 15 marzo
2010, n. 66 (COM), che hanno rispettivamente sostituito, senza apportarvi dif-
ferenze sostanziali, gli artt. 64, 65, 59 e 66 del Regolamento di Disciplina
Militare di cui al DPR 18 luglio 1986, n. 545. In esse si dispone che il provve-
dimento contenente la sanzione e la relativa motivazione sia comunicato in
forma scritta all’interessato, senza specificare la necessità che egli apponga la
sua sottoscrizione per presa visione sul provvedimento o sulla nota di comuni-
cazione. La previsione di tale adempimento compare, peraltro in via indiretta,
solo nella Guida Tecnica “Procedure disciplinari” emanata dalla Direzione
Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa. Detta circolare,
infatti, a pag. 163 della 6 Edizione 2019, nel disporre l’obbligo di comunicazio-
a
ne scritta in caso di applicazione di sanzioni disciplinari di corpo diverse dal
richiamo, rinvia ad una allegata modulistica in cui è possibile leggere in calce la
dicitura: “Notifica con consegna di copia. Luogo e data. Firma dell’interessato”.
(1) Detta disposizione, a sua volta, ha sostituito, senza apportarvi alcuna modifica sostanziale,
l’art. 19, ultimo comma, del DPR 15 giugno 1965, n. 1431. L’unica differenza rinvenibile tra
le due norme è che quella del 1965 si esprimeva nel senso che il documento valutativo era
“comunicato” all’interessato, mentre le successive utilizzano il termine “notificato” e preve-
dono l’apposizione, oltre che della firma, anche della data.
(2) In cui è un soggetto terzo - di regola l’ufficiale giudiziario - che attesta in via esclusiva,
sottoscrivendo la relata di notifica, l’avvenuta conoscenza legale dell’atto da parte del
destinatario.
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