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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE



                  Necessario, a questo punto, ricordare le norme regolamentari che discipli-
             nano le modalità di comunicazione degli atti conclusivi nelle due procedure
             prese in esame, ossia quella relativa alla compilazione dei documenti caratteri-
             stici, contenenti la scheda valutativa o il rapporto informativo, e quella volta
             all’irrogazione dei provvedimenti disciplinari; si tratta, come vedremo, di dispo-
             sizioni non indifferenti rispetto alla riconducibilità alla fattispecie astratta della
             disobbedienza delle condotte sopra descritte.
                  Per il primo caso la norma di riferimento è l’art. 692, comma 5 del DPR
             15 marzo 2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
             di ordinamento militare (TUOM). La disposizione sostituisce, riproducendone
             integralmente in parte qua il contenuto, quella di cui all’art. 5, comma 5, del
             DPR 8 agosto 2002, n. 213 , secondo cui “Il documento caratteristico… è
                                        (1)
             tempestivamente notificato all’interessato, che lo firma apponendovi la data”.
             Si tratta, quindi, di una forma particolare di notifica in quanto, a differenza
             dell’ordinario procedimento notificatorio , è prevista l’attiva partecipazione del
                                                    (2)
             destinatario, del quale è esplicitamente richiesta la sottoscrizione.
                  Con riguardo ai provvedimenti disciplinari e, in particolare, alle sanzioni
             disciplinari di corpo, ivi compresa la consegna di rigore, le norme di riferimento
             sono contenute negli artt. 1361, comma 2, 1362, comma 8, 1398, comma 5 e
             1399, comma 8 del Codice dell’Ordinamento Militare di cui al D.Lgs. 15 marzo
             2010, n. 66 (COM), che hanno rispettivamente sostituito, senza apportarvi dif-
             ferenze  sostanziali,  gli  artt.  64,  65,  59  e  66  del  Regolamento  di  Disciplina
             Militare di cui al DPR 18 luglio 1986, n. 545. In esse si dispone che il provve-
             dimento  contenente  la  sanzione  e  la  relativa  motivazione  sia  comunicato  in
             forma scritta all’interessato, senza specificare la necessità che egli apponga la
             sua sottoscrizione per presa visione sul provvedimento o sulla nota di comuni-
             cazione. La previsione di tale adempimento compare, peraltro in via indiretta,
             solo  nella  Guida  Tecnica  “Procedure  disciplinari”  emanata  dalla  Direzione
             Generale  del  Personale  Militare  del  Ministero  della  Difesa.  Detta  circolare,
             infatti, a pag. 163 della 6  Edizione 2019, nel disporre l’obbligo di comunicazio-
                                    a
             ne scritta in caso di applicazione di sanzioni disciplinari di corpo diverse dal
             richiamo, rinvia ad una allegata modulistica in cui è possibile leggere in calce la
             dicitura: “Notifica con consegna di copia. Luogo e data. Firma dell’interessato”.

             (1)  Detta disposizione, a sua volta, ha sostituito, senza apportarvi alcuna modifica sostanziale,
                  l’art. 19, ultimo comma, del DPR 15 giugno 1965, n. 1431. L’unica differenza rinvenibile tra
                  le due norme è che quella del 1965 si esprimeva nel senso che il documento valutativo era
                  “comunicato” all’interessato, mentre le successive utilizzano il termine “notificato” e preve-
                  dono l’apposizione, oltre che della firma, anche della data.
             (2)  In cui è un soggetto terzo - di regola l’ufficiale giudiziario - che attesta in via esclusiva,
                  sottoscrivendo  la  relata  di  notifica,  l’avvenuta  conoscenza  legale  dell’atto  da  parte  del
                  destinatario.

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