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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE



               XIII. 1. L’art. 635, comma 1, lettera n), c.m., prevede tra i requisiti generali
               l’esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso,
               anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo
               di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
               È  pacifico  il  carattere  illecito,  anche  ai  fini  disciplinari,  dell’uso  di  queste
               sostanze (119) .
               L’art. 582, co. 1, lett. r), r.m., prende in considerazione le patologie psichia-
               triche che sono causa di non idoneità al servizio militare; i numeri 10), 12) e
               13) prevedono espressamente i disturbi correlati all’uso di sostanze psicoat-
               tive, i disturbi della personalità e quelli nevrotici e reattivi, facendo salva la
               necessità di attendere l’esaurirsi del periodo di inabilità temporanea prima di
               esprimere il giudizio medico legale definitivo (120) .
               In base alla relativa direttiva tecnica, di cui al d.m. 4 giugno 2014, per la for-
               mulazione  del  giudizio  diagnostico  concernente  specificamente  i  disturbi
               correlati all’uso delle sostanze psicoattive, trascorso - se occorre - il periodo
               di inabilità temporanea, è necessario:
               - ricerca dei cataboliti urinari (cannabinoidi, oppiacei, cocaina, anfetamine
               etc.);
               - colloquio clinico mirato a valutare la struttura di personalità;
               - eventuali test psicodiagnostici;
               - eventuali prove di funzionalità epatica.
               La giurisprudenza ha esattamente ritenuto inconfigurabile qualsivoglia vizio
               logico  del  giudizio  di  inidoneità  allorquando  gli  organi  sanitari  abbiano
               rispettato i protocolli diagnostici (121) .
               L’art. 586, co. 1, lett. d), numeri 2) e 3), r.m. - relativo alle imperfezioni e
               infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea - pre-
               vede come causa di esclusione dal servizio la dipendenza, l’abuso e/o l’uso
               di qualsiasi sostanza psico-attiva e/o stupefacente inclusa nelle tabelle I - II
               - III - IV - V - e VI di cui all’art. 13 del t.u. del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
               e successive modifiche ed aggiornamenti, nonché l’alcoolismo e l’abuso di
               bevande alcoliche.
               Quanto alle sostanze stupefacenti, la normativa tecnica distingue la posizio-
               ne degli aspiranti al reclutamento da quella dei militari in servizio.
               In caso di primo accertamento di idoneità (selezione concorsuale), la dipen-
               denza costituisce causa di non idoneità; gli accertamenti clinici finalizzati alla
               ricerca di tali sostanze e dei loro metaboliti (drug-test) potranno essere effet-
               tuati su più matrici biologiche e verranno eseguiti con le metodiche correnti;
               nel caso di rilievo anamnestico di uso occasionale e/o episodico in epoca
               adolescenziale i successivi provvedimenti medico legali non potranno essere

             (119) Ex plurimis Cons. St., sez. IV, 2 ottobre 2006 n. 5759, in GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA,
                  2006, I, 1417; sez. IV, 9 aprile 2004 n. 2045, in CONS. ST., 2004, I, 804. In dottrina v. A.
                  SIMONCELLI, Disciplina, in L’ORDINAMENTO MILITARE, cit., II, 640 ss.
             (120) In maniera analoga dispongono le lett. l), n) e p) del punto 16 dell’allegato all’art. 2, co. 3,
                  d.m. n. 155 del 2000 per il Corpo della Guardia di finanza.
             (121) Cons. St., sez. IV, n. 6688 del 2005, cit., relativa a proscioglimento d’autorità di volontario in ferma
                  breve per attribuzione del coefficiente PS4, a seguito di uso saltuario di sostanze stupefacenti.

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