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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
XIII. 1. L’art. 635, comma 1, lettera n), c.m., prevede tra i requisiti generali
l’esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo
di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
È pacifico il carattere illecito, anche ai fini disciplinari, dell’uso di queste
sostanze (119) .
L’art. 582, co. 1, lett. r), r.m., prende in considerazione le patologie psichia-
triche che sono causa di non idoneità al servizio militare; i numeri 10), 12) e
13) prevedono espressamente i disturbi correlati all’uso di sostanze psicoat-
tive, i disturbi della personalità e quelli nevrotici e reattivi, facendo salva la
necessità di attendere l’esaurirsi del periodo di inabilità temporanea prima di
esprimere il giudizio medico legale definitivo (120) .
In base alla relativa direttiva tecnica, di cui al d.m. 4 giugno 2014, per la for-
mulazione del giudizio diagnostico concernente specificamente i disturbi
correlati all’uso delle sostanze psicoattive, trascorso - se occorre - il periodo
di inabilità temporanea, è necessario:
- ricerca dei cataboliti urinari (cannabinoidi, oppiacei, cocaina, anfetamine
etc.);
- colloquio clinico mirato a valutare la struttura di personalità;
- eventuali test psicodiagnostici;
- eventuali prove di funzionalità epatica.
La giurisprudenza ha esattamente ritenuto inconfigurabile qualsivoglia vizio
logico del giudizio di inidoneità allorquando gli organi sanitari abbiano
rispettato i protocolli diagnostici (121) .
L’art. 586, co. 1, lett. d), numeri 2) e 3), r.m. - relativo alle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea - pre-
vede come causa di esclusione dal servizio la dipendenza, l’abuso e/o l’uso
di qualsiasi sostanza psico-attiva e/o stupefacente inclusa nelle tabelle I - II
- III - IV - V - e VI di cui all’art. 13 del t.u. del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
e successive modifiche ed aggiornamenti, nonché l’alcoolismo e l’abuso di
bevande alcoliche.
Quanto alle sostanze stupefacenti, la normativa tecnica distingue la posizio-
ne degli aspiranti al reclutamento da quella dei militari in servizio.
In caso di primo accertamento di idoneità (selezione concorsuale), la dipen-
denza costituisce causa di non idoneità; gli accertamenti clinici finalizzati alla
ricerca di tali sostanze e dei loro metaboliti (drug-test) potranno essere effet-
tuati su più matrici biologiche e verranno eseguiti con le metodiche correnti;
nel caso di rilievo anamnestico di uso occasionale e/o episodico in epoca
adolescenziale i successivi provvedimenti medico legali non potranno essere
(119) Ex plurimis Cons. St., sez. IV, 2 ottobre 2006 n. 5759, in GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA,
2006, I, 1417; sez. IV, 9 aprile 2004 n. 2045, in CONS. ST., 2004, I, 804. In dottrina v. A.
SIMONCELLI, Disciplina, in L’ORDINAMENTO MILITARE, cit., II, 640 ss.
(120) In maniera analoga dispongono le lett. l), n) e p) del punto 16 dell’allegato all’art. 2, co. 3,
d.m. n. 155 del 2000 per il Corpo della Guardia di finanza.
(121) Cons. St., sez. IV, n. 6688 del 2005, cit., relativa a proscioglimento d’autorità di volontario in ferma
breve per attribuzione del coefficiente PS4, a seguito di uso saltuario di sostanze stupefacenti.
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