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ART. 635 REQUISITI GENERALI PER IL RECLUTAMENTO



                     d.P.R. n. 574 cit., ha ritenuto che:
                  - la norma non imponga alle Forze di polizia di prevedere in ogni concorso
                     una quota di riserva per i candidati bilingui, bensì di garantire, sul fabbi-
                     sogno  complessivo  di  personale  in  servizio,  una  aliquota  individuata
                     discrezionalmente in relazione all’espletamento dei compiti di istituto;
                  - l’individuazione della misura dell’aliquota sul fabbisogno è rimessa a valu-
                     tazioni delle singole amministrazioni di polizia insindacabili da parte del
                     g.a. (135) .
                  Anche per la giurisprudenza rimane ferma la possibilità che l’amministrazio-
                  ne militare inserisca legittimamente nel bando requisiti di capacità psicofisica
                  ulteriori o accertati attraverso l’uso di particolari strumenti tecnici (136) .
                  Proprio in considerazione dell’ampia discrezionalità di cui godono le ammi-
                  nistrazioni militari in occasione della individuazione dei requisiti specifici che
                  devono possedere gli aspiranti al reclutamento (relativamente alle caratteri-
                  stiche ed alla delicatezza dei compiti di istituto, alla massima funzionalità
                  dello strumento militare, alla tutela dell’immagine delle FF.AA.), e della spic-
                  cata autonomia delle singole procedure selettive:
                  -  è stato ritenuto legittimo il bando che preveda l’esclusione automatica dei
                     candidati  condannati  per  delitto  non  colposo  anche  se  minorenni  al
                     momento del fatto, ovvero in presenza di una sentenza c.d. di patteggia-
                     mento e nonostante l’estinzione del reato per decorso del quinquennio ex
                     art. 445 c.p.p. (137) ;
                  -  del pari legittima è reputata la clausola di esclusione, in presenza di sen-
                     tenza resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., risultando indifferente che il reato si
                     sia estinto per il decorso del termine di cui all’art. 445, co. 2, c.p.p. e fatta
                     salva solo l’intervenuta pronuncia formale di riabilitazione ex artt. 168 c.p.
                     e 683 c.p.p., nei termini di scadenza previsti per la presentazione della
                     domanda, unica capace di elidere tutti gli effetti penali (138) ;

               (135)  Cons. St., sez. IV, 10 ottobre 2007, n. 5313, in www.giustizia-amministrativa.it.
               (136)  Cons. St., sez. I, 12 luglio 2006, n. 1129/2006, in Giurisdiz. amm., 2006, I, 1656, che ha rite-
                     nuto legittima la clausola di esclusione dal concorso per volontari in ferma breve incentrata
                     sul mancato superamento della prova di salto in alto inteso quale indice di inidoneità fisica;
                     sez. IV, 13 marzo 2001, n. 1632/ord., inedita, fattispecie in tema di esclusione dall’arruola-
                     mento in s.p.e. nell’Esercito, in un concorso riservato agli ufficiali di complemento rafferma-
                     ti, l’aspirante era stato scartato perché privo del senso cromatico normale richiesto espressa-
                     mente dal bando, in aggiunta al livello minimo considerato dal d.m. n. 114 del 2000 cit.,
                     accertato con l’uso delle tavole pseudocromatiche di Ischihara.
               (137)  Cons. St., sez. IV, 9 ottobre 2010, n. 7382, in GIURISDIZ. AMM., 2010, I, 1149, relativa a reclu-
                     tamento di volontari in ferma breve; sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6599, in FORO AMM. -
                     CONS. STATO, 2007, 3410; sez. VI, 11 maggio 2006, n. 2623, GIURISDIZ. AMM., 2006, I, 712,
                     relativa a reclutamento nella P.S.; sez. III, 3 febbraio 2004, n. 86/2004, in CONS. STATO, 2005,
                     I, 167, fattispecie relativa a reclutamento di volontari in ferma breve in cui il reato era stato
                     commesso da un minorenne.
               (138)  Cons. St., sez. V, n. 2311 del 2011, cit.; sez. IV, n. 2567 del 2006, cit., che ha precisato come
                     gli effetti penali della condanna - comportando delle limitazioni alla possibilità di godere di
                     determinati benefici ovvero degli aggravi della situazione soggettiva del condannato - con-
                     sistono nelle conseguenze negative che derivano de iure dalla condanna stessa, diverse dalle
                     pene principali, accessorie e dalle misure di sicurezza, rappresentando tecnicamente una

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