Page 98 - Rassegna 2019-2
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DOTTRINA



             SOMMARIO: 1. Inquadramento giuridico. - 2. Dati epidemiologici. - 3. Classificazione degli
                      stalker. - 4. Classificazione delle vittime. - 5. L’altro come unica possibilità di
                      senso. - 6. Lo stalking come relazione Io-Esso. - 7. Considerazioni finali.


             1. Inquadramento giuridico
                  Il termine stalking, di origine anglosassone, può essere tradotto letteral-
             mente con “fare la posta”, “appostarsi”. In questo senso tale termine allude ad
             una delle caratteristiche comportamentali del cosiddetto stalker, il quale, attra-
             verso un susseguirsi di azioni intrusive, assillanti, intimidatorie, ha l’obiettivo di
             esercitare potere e controllo su una persona (cosiddetta vittima), la quale, tipi-
             camente, comincia a manifestare gravi segni di disagio quali ansia, paura, e com-
             promissione della propria capacità di vivere “normalmente” la quotidianità. In
             Italia, solo di recente, tale fenomeno è entrato a far parte del nostro codice
             penale ed è stato inserito tra i comportamenti lesivi di un bene giuridico detto
             “libertà morale”. In particolare, il 23 febbraio 2009 è stato emanato il decreto
             legge n. 11: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
             sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
                  Grazie a tale decreto legge è nato l’articolo 612-bis del codice penale che
             prevede misure contro gli atti persecutori.
                  Il Legislatore, nello specifico, dispone che: “È punito con la reclusione da
             sei mesi a quattro anni chiunque molesta o minaccia taluno con atti reiterati e
             idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a inge-
             nerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto
             o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo
             stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita”.
                  Inoltre: il delitto è punito a querela della persona offesa; il termine per
             effettuare la querela è di sei mesi (si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è com-
             messo  nei  confronti  di  un  minore  o  di  persona  diversamente  abile  nonché
             quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’uf-
             ficio); la persona offesa ha la possibilità di esporre i fatti all’autorità di pubblica
             sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti del
             molestatore.
                  Sono previste poi delle aggravanti: la pena è aumentata se il fatto è com-
             messo dal coniuge o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva
             con la persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso
             a danno di un minore, di un soggetto diversamente abile, di una donna in stato
             di gravidanza ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo.
                  La specificità di tale norma sembra stare proprio nella relazione intersog-

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