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DOTTRINA
SOMMARIO: 1. Inquadramento giuridico. - 2. Dati epidemiologici. - 3. Classificazione degli
stalker. - 4. Classificazione delle vittime. - 5. L’altro come unica possibilità di
senso. - 6. Lo stalking come relazione Io-Esso. - 7. Considerazioni finali.
1. Inquadramento giuridico
Il termine stalking, di origine anglosassone, può essere tradotto letteral-
mente con “fare la posta”, “appostarsi”. In questo senso tale termine allude ad
una delle caratteristiche comportamentali del cosiddetto stalker, il quale, attra-
verso un susseguirsi di azioni intrusive, assillanti, intimidatorie, ha l’obiettivo di
esercitare potere e controllo su una persona (cosiddetta vittima), la quale, tipi-
camente, comincia a manifestare gravi segni di disagio quali ansia, paura, e com-
promissione della propria capacità di vivere “normalmente” la quotidianità. In
Italia, solo di recente, tale fenomeno è entrato a far parte del nostro codice
penale ed è stato inserito tra i comportamenti lesivi di un bene giuridico detto
“libertà morale”. In particolare, il 23 febbraio 2009 è stato emanato il decreto
legge n. 11: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
Grazie a tale decreto legge è nato l’articolo 612-bis del codice penale che
prevede misure contro gli atti persecutori.
Il Legislatore, nello specifico, dispone che: “È punito con la reclusione da
sei mesi a quattro anni chiunque molesta o minaccia taluno con atti reiterati e
idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a inge-
nerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto
o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo
stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita”.
Inoltre: il delitto è punito a querela della persona offesa; il termine per
effettuare la querela è di sei mesi (si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è com-
messo nei confronti di un minore o di persona diversamente abile nonché
quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’uf-
ficio); la persona offesa ha la possibilità di esporre i fatti all’autorità di pubblica
sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti del
molestatore.
Sono previste poi delle aggravanti: la pena è aumentata se il fatto è com-
messo dal coniuge o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva
con la persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso
a danno di un minore, di un soggetto diversamente abile, di una donna in stato
di gravidanza ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo.
La specificità di tale norma sembra stare proprio nella relazione intersog-
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