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DOTTRINA



                  -  richiede la realizzazione di un’area riservata avente le caratteristiche di
             cui al Capo VIII del DPCM n. 56/2015;
                  -  prevede l’istituzione di un’apposita organizzazione di sicurezza interna
             ai sensi dell’art. 12 del DPCM n. 5/2015;
                  -  è rilasciato dall’UCSe (Ufficio Centrale per la Sicurezza) a mente dell’art.
             7, comma 1, lettera h) del DPCM n. 5/2015;
                  -  è soggetto all’attività di verifica sulla sussistenza ed il mantenimento dei
             requisiti di sicurezza a cura degli appositi organi delle Forze Armate ai sensi del
             combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 12 e 45, comma 6-ter, del DPCM
             n. 5/2015.
                  Sono però gli elementi di differenziazione che meglio concorrono a deli-
             neare il profilo di questa nuova abilitazione di sicurezza e, sotto questo punto
             di vista, il primo elemento caratterizzante è la possibilità di essere rilasciata d’uf-
             ficio; infatti, contrariamente alle altre abilitazioni di sicurezza rivolte agli opera-
             tori economici che prevedono apposita istanza per avviarne la procedura di rila-
             scio (art. 43, commi 1 e 2, per l’Abilitazione Preventiva - a mezzo di apposito
             modello - e art. 45, comma 2, per il Nulla Osta di Sicurezza Industriale), la
             norma prevede che possa essere rilasciato sia a richiesta dell’operatore econo-
             mico stesso sia d’ufficio; è di tutta evidenza che per questa seconda ipotesi il
             rilascio d’ufficio possa avvenire “motu proprio” a cura dell’UCSe - che ne ha la
             competenza - ma anche a seguito di iniziativa dell’Amministrazione pubblica
             competente per materia o in relazione a quanto già indicato commentando il
             D.Lgs.  n.  61/2011  ai  sensi  dell’art.  40,  comma  1,  del  DPCM  n.  5/2015.
                               (26)
             Questa particolarità pone però una problematica che emerge allorché l’opera-
             tore economico, sottoposto ad una procedura di rilascio d’ufficio, non riunisca
             i requisiti richiesti e/o non ottemperi alle prescrizioni previste impedendo il
             rilascio stesso; benché si tratti più di un esempio “di scuola” che concreto, vero-
             similmente l’operatore economico avrà tutto l’interesse a svolgere la propria
             attività imprenditoriale nei settori strategici nel modo più regolare possibile, il
             DPCM n. 5/2015 non contempla tale ipotesi prevedendo viceversa la possibi-
             lità del venir meno in epoca successiva dei requisiti già accertati in sede di rila-
             scio; in quest’ultima ipotesi i commi 7 e 8 dell’art. 40 non prevedono la possi-
             bilità di procedere direttamente alle sospensioni, revoche o limitazioni previste
             per le altre abilitazioni di sicurezza quanto piuttosto la possibilità (lo stesso
             DPCM n. 5/2015 non prevede modalità di imposizione) di indicare prescrizioni
             e condizioni assegnando un termine per l’adempimento ed ove si accerti l’ina-
             dempienza può giungersi, a opera del Dipartimento per le Informazioni e la
             (26)  Al riguardo si veda il precedente paragrafo 3.2.

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