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DOTTRINA
- richiede la realizzazione di un’area riservata avente le caratteristiche di
cui al Capo VIII del DPCM n. 56/2015;
- prevede l’istituzione di un’apposita organizzazione di sicurezza interna
ai sensi dell’art. 12 del DPCM n. 5/2015;
- è rilasciato dall’UCSe (Ufficio Centrale per la Sicurezza) a mente dell’art.
7, comma 1, lettera h) del DPCM n. 5/2015;
- è soggetto all’attività di verifica sulla sussistenza ed il mantenimento dei
requisiti di sicurezza a cura degli appositi organi delle Forze Armate ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 12 e 45, comma 6-ter, del DPCM
n. 5/2015.
Sono però gli elementi di differenziazione che meglio concorrono a deli-
neare il profilo di questa nuova abilitazione di sicurezza e, sotto questo punto
di vista, il primo elemento caratterizzante è la possibilità di essere rilasciata d’uf-
ficio; infatti, contrariamente alle altre abilitazioni di sicurezza rivolte agli opera-
tori economici che prevedono apposita istanza per avviarne la procedura di rila-
scio (art. 43, commi 1 e 2, per l’Abilitazione Preventiva - a mezzo di apposito
modello - e art. 45, comma 2, per il Nulla Osta di Sicurezza Industriale), la
norma prevede che possa essere rilasciato sia a richiesta dell’operatore econo-
mico stesso sia d’ufficio; è di tutta evidenza che per questa seconda ipotesi il
rilascio d’ufficio possa avvenire “motu proprio” a cura dell’UCSe - che ne ha la
competenza - ma anche a seguito di iniziativa dell’Amministrazione pubblica
competente per materia o in relazione a quanto già indicato commentando il
D.Lgs. n. 61/2011 ai sensi dell’art. 40, comma 1, del DPCM n. 5/2015.
(26)
Questa particolarità pone però una problematica che emerge allorché l’opera-
tore economico, sottoposto ad una procedura di rilascio d’ufficio, non riunisca
i requisiti richiesti e/o non ottemperi alle prescrizioni previste impedendo il
rilascio stesso; benché si tratti più di un esempio “di scuola” che concreto, vero-
similmente l’operatore economico avrà tutto l’interesse a svolgere la propria
attività imprenditoriale nei settori strategici nel modo più regolare possibile, il
DPCM n. 5/2015 non contempla tale ipotesi prevedendo viceversa la possibi-
lità del venir meno in epoca successiva dei requisiti già accertati in sede di rila-
scio; in quest’ultima ipotesi i commi 7 e 8 dell’art. 40 non prevedono la possi-
bilità di procedere direttamente alle sospensioni, revoche o limitazioni previste
per le altre abilitazioni di sicurezza quanto piuttosto la possibilità (lo stesso
DPCM n. 5/2015 non prevede modalità di imposizione) di indicare prescrizioni
e condizioni assegnando un termine per l’adempimento ed ove si accerti l’ina-
dempienza può giungersi, a opera del Dipartimento per le Informazioni e la
(26) Al riguardo si veda il precedente paragrafo 3.2.
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