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NOSIS, ULTIMA NATA TRA LE ABILITAZIONI DI SICUREZZA
pubblico , di dotarsi di una abilitazione di sicurezza stante la prescrizione con-
(22)
tenuta nell’art. 12 del DPCM n. 5/2015 che consente l’istituzione di una orga-
nizzazione di sicurezza solo agli operatori economici in possesso di abilitazione
alla trattazione delle informazioni classificate.
4. Il Nulla Osta di Sicurezza Industriale Strategico
Introdotto, come già detto, dall’art. 40, “Attività industriali di rilievo stra-
tegico (NOSIS)” del DPCM n. 5 del 6 novembre 2015, “Disposizioni per la
tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a
diffusione esclusiva”, esso sul piano giuridico può inquadrarsi quale atto ammi-
nistrativo tra i provvedimenti con portata costitutiva ad effetti ampliativi attri-
buendo al beneficiario la legittimazione al trattamento delle informazioni clas-
sificate , alla stregua delle altre abilitazioni di sicurezza.
(23)
È di tutta evidenza che il NOSIS presenti profonde analogie e similitudini
con la “contigua” abilitazione di sicurezza rappresentata dal NOSI e d’altronde
lo stesso art. 40 del DPCM n. 5/2015 prevede numerosi elementi di identità con
il NOSI; oltretutto è facile immaginare che ancor prima dell’entrata in vigore del-
l’art. 39 del 22 luglio 2011, di cui si è accennato nel precedente paragrafo 1, molti
degli operatori economici oggi rientranti nella fattispecie dell’abilitazione strate-
gica fossero già stati in possesso di NOSC ; a conferma di ciò il contenuto
(24)
dell’art. 51 del DPCM n. 5/2015 laddove prevede appunto che “qualora, prima
della scadenza del NOSC, sia presentata richiesta di NOSIS o di NOSI … il
NOSC si intende prorogato fino al rilascio dell’abilitazione richiesta”. Infatti, al
pari delle altre abilitazioni di sicurezza rilasciabili agli operatori economici (NOSI
e AP), oltre ad abilitare alla trattazione delle informazioni classificate, il NOSIS:
- consente la partecipazione alle gare d’appalto ed alle procedure per l’affidamento
di contratti classificati e qualificati nonché alla loro esecuzione in caso di aggiudicazione;
- richiede, ai fini del suo rilascio, il possesso dei medesimi requisiti previsti
per il rilascio del NOSI (art. 44 DPCM n. 5/2015) e analogo “iter abilitativo”
(25)
(art. 45 DPCM n. 5/2015);
(22) Nel qual caso dovrà essere costituita una organizzazione di sicurezza tra quelle previste dagli
artt. 8, 9, 10, e 11 del DPCM n. 5/2015.
(23) Si veda al riguardo di A. MASSERA e M. SIMONCINI La tutela amministrativa del segreto di Stato e
delle informazioni classificate, 2012, GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO; concordemente M.
CAPORALE, La necessità di conoscere e di condividere: nuovi principi per nuovi segreti, 2016, GIORNALE
DI DIRITTO AMMINISTRATIVO.
(24) Sulla natura del NOSC, precursore del NOSI, si veda il contenuto della precedente nota 7.
(25) Gli articoli 44 e 45 espressamente dedicati al rilascio del NOSI si applicano “per quanto com-
patibili” anche al rilascio del NOSIS a mente dell’art. 40, comma 3°, del DPCM n. 5/2015.
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