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NOSIS, ULTIMA NATA TRA LE ABILITAZIONI DI SICUREZZA



               Sicurezza  e previo avviso all’Autorità Nazionale per la Sicurezza , alla sua
                         (27)
                                                                                 (28)
               limitazione,  sospensione  o  revoca  (art.  40  commi  7,  8  e  9  del  DPCM  n.
               5/2015) ; non è chiaro a questo punto se possano essere svolte attività di rile-
                       (29)
               vanza strategica senza la prescritta abilitazione di sicurezza. Al riguardo, pare
               interessante notare come il già citato DL n. 21/2012 , nell’eventualità di un
                                                                    (30)
               vano  esercizio  dei  poteri  speciali  riconducibili  alle  diverse  fattispecie:  veto
               all’adozione di delibere, opposizione all’acquisto di partecipazioni ed in genera-
               le l’inadempienza alle prescrizioni imposte, preveda - salvo che il fatto costitui-
               sca reato - l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al doppio del valo-
               re dell’operazione e comunque non inferiore all’uno per cento del fatturato rea-
               lizzato nell’ultimo esercizio avente bilancio approvato .
                                                                   (31)
                     Altra peculiarità degna di particolare menzione è rappresentata dai termini
               di validità del NOSIS il quale, a differenza delle altre abilitazioni di sicurezza per
               cui è previsto un termine di scadenza (sei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi,
               per l’AP e termine di validità differenziato per il NOSI rispettivamente cinque
               anni, se a livello Segretissimo, dieci anni per i livelli Segreto e Riservatissimo), ha vali-
               dità commisurata al permanere delle attività di rilievo strategico in capo all’ope-
               ratore economico; quest’ultima circostanza ha indotto l’esecutivo a prevedere
               espressamente  periodiche  verifiche,  anche  di  natura  ispettiva,  finalizzate  ad
               accertare il mantenimento dei requisiti abilitativi .
                                                              (32)
                     Ulteriori elementi di diversità di minore rilevanza, che contraddistinguono
               il NOSIS rispetto alle altre abilitazioni di sicurezza, attengono: all’obbligo di
               dotarsi di omologazione CIS  (non obbligatoria per AP e NOSI quando la
                                            (33)
               trattazione delle informazioni classificate non avvenga con sistemi informatici
               EAD),  alla  differente  durata  dei  procedimenti  abilitativi  (dodici  mesi  per  il
               NOSIS contro i sei mesi del NOSI) e al livello di classifica (di norma S o SS per
               il NOSIS, generalmente RR o superiore per AP e NOSI).

               (27)  Al cui interno è inquadrato l’Ufficio Centrale per la segretezza (UCSe) che dal DIS dipende.
               (28)  Si identifica con il Presidente del Consiglio dei Ministri nell’esercizio delle funzioni di tutela
                     amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate (art. 1, comma 1°, lettera
                     c) del DPCM n. 5/2015) dal quale dipende il DIS; il coinvolgimento della massima autorità
                     di governo dà il senso del peso e dell’importanza di tale abilitazione di sicurezza per gli inte-
                     ressi del Paese.
               (29)  Le analoghe misure adottabili nei confronti degli operatori economici in possesso di NOSI
                     e AP sono viceversa adottate nell’esclusiva competenza dell’UCSe.
               (30)  Al riguardo si veda il precedente paragrafo 3.1.
               (31)  Art. 1, commi 4° e 5°, art. 2, commi 4° e 6°, del DL n. 21/2012.
               (32)  In realtà, benché gli articoli del DPCM n. 5/2015 dedicati espressamente all’AP ed al NOSI,
                     non prevedano esplicitamente verifiche periodiche, le stesse - anche di natura ispettiva - pos-
                     sono essere svolte dagli organi preposti ai sensi dell’art. 8, comma 12, e dell’art. 18.
               (33)  Communication and Information System.

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