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DOTTRINA
Si ritiene di poter concludere il presente lavoro segnalando come le criti-
cità testé rappresentate risultino accentuate nei riguardi del NOSIS dalla man-
cata emanazione di nuove disposizioni tecniche per la disciplina applicativa del
DPCM n. 5/2015; la circostanza determina, in applicazione dell’art. 82 comma
5° del citato DPCM, l’estensione della validità delle disposizioni tecniche ema-
nate a suo tempo nell’anno 2006 - tuttora vigenti - in applicazione del DPCM
(34)
datato 3 febbraio 2006 che per ragioni temporali non contemplano l’istituto
(35)
del Nulla Osta di Sicurezza Industriale Strategico e potevano prendere in esame
neanche la precedente previsione di cui al richiamato art. 39 del DPCM datato
22 luglio 2011.
(34) Ci si riferisce alle “Norme concernenti la protezione e la tutela delle informazioni classificate” della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorità Nazionale per la Sicurezza edizione 2006
contenenti le direttive: PCM-ANS 1/2006: “Disposizioni in materia di tutela e gestione dei documenti
classificati ed accordi di sicurezza”; PCM-ANS 2/R/2006, PCM-ANS 3/2006: “Disposizioni in
materia di sicurezza e tutela delle informazioni classificate nel settore industriale”; PCM-ANS 4-1/2006:
“Disposizioni in materia di rilascio delle abilitazioni di sicurezza per le persone fisiche”; PCM-ANS 4-
2/R/2006, PCM-ANS 5/2006: “Disposizioni in materia di sicurezza dei sistemi per l’elaborazione
automatica dei dati classificati” e PCM-ANS 6/2006: “Norme di sicurezza materiale per la salvaguardia
delle informazioni classificate”.
(35) Anche il DPCM datato 22 luglio 2011 è rimasto privo dell’emanazione delle relative dispo-
sizioni tecniche attuative.
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