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LE FRODI COMMERCIALI IN AMBITO AGRO-ALIMENTARE
e. La circostanza aggravante e la pena accessoria ex art. 517-bis c.p.
L’art. 517-bis c.p., inserito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507,
sancisce che le pene stabilite dagli artt. 515, 516 e 517 c.p. sono aumentate se i
fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione
di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il
fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello sta-
bilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cin-
que giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell’auto-
rizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente lo svol-
gimento dell’attività commerciale nello stabilimento o nell’esercizio stesso.
f. Rapporti con altre fattispecie di reato
L’interesse protetto dalla norma incriminatrice, come sopra ricostruito,
incide inesorabilmente sui rapporti fra norma in parola ed altre fattispecie di
reato e sulla configurabilità del concorso materiale.
Ad esempio, con riferimento alla relazione tra gli artt. 515 c.p. e 5 lett. a)
L. 30 aprile 1962, n. 283 la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza
(39)
di un rapporto di specialità reciproca: “I reati di cui agli art. 515 c.p. e 5 l. 30
vendute integrano i requisiti di idoneità e, soprattutto, di univocità degli atti volti a commet-
tere una frode in commercio, cosi come costituisce tentativo di frode la detenzione, presso
il magazzino di prodotti finiti dell’impresa di produzione, di prodotti alimentari con false
indicazioni di provenienza, destinati non al consumatore finale ma ad utilizzatori commer-
ciali intermedi” (Cassazione penale, sezione III, 15 febbraio 2011 n. 22315.
(39) Legge 30 aprile 1962 n.283, art. 5: “È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevan-
de, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o
comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità infe-
riore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto dispo-
sto da leggi e regolamenti speciali;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecu-
zione o da ordinanze ministeriali;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sotto-
poste a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
e) (Omissis);
f) (Omissis);
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro
per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte
per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a
difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo.
Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato
all’impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l’intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza
e l’intervallo minimo che deve intercorrere tra l’ultimo trattamento e la raccolta e, per le
sostanze alimentari immagazzinate tra l’ultimo trattamento e l’immissione al consumo”.
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