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DOTTRINA



             n. 99 - dispone pertanto che “In relazione alla commissione dei delitti contro
             l’industria  e  il  commercio  previsti  dal  codice  penale,  si  applicano  all’ente  le
             seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517,
             517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.
                  Per comprendere il meccanismo che consente di determinare la sanzione
             pecuniaria edittale occorre fare riferimento all’art. 10 del D.Lgs. citato (“Sanzione
             amministrativa pecuniaria”), secondo cui: “1. Per l’illecito amministrativo dipen-
             dente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. 2. La sanzione pecuniaria
             viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
             3. L’importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massi-
             mo di lire tre milioni. 4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta”.
                  Dunque, la determinazione della sanzione pecuniaria avviene secondo un
             procedimento che si articola in due fasi: nella prima fase il Giudice fissa l’am-
             montare del numero delle quote che non deve essere mai inferiore a cento né
             superiore a mille; ciò avviene in relazione ai parametri della gravità del fatto, del
             grado di responsabilità dell’ente (adozione di modelli organizzativi, codici etici,
             sistemi disciplinari), di condotte riparatorie e riorganizzative (sanzioni discipli-
             nari) dopo la commissione del reato; nella seconda fase l’organo giurisdizionale
             determina il valore monetario della singola quota, che va da un minimo di 258
             euro ad un massimo di 1.549 euro, sulla base delle condizioni economiche e
             patrimoniali della persona giuridica ritenuta responsabile.
                  La  sanzione  pecuniaria  finale  è  data  dalla  moltiplicazione  tra  l’importo
             della singola quota e il numero complessivo delle quote inflitte: ad esempio, la
             sanzione pecuniaria per il reato di cui all’art. 515 c.p. va da euro 25.800 sino a
             euro 750.000.
                  La persona giuridica risponderà secondo gli usuali criteri di imputazione
             oggettiva e soggettiva stabiliti dagli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. citato  e l’intervenuta
                                                                         (43)
             (43)  Art. 5 (“Responsabilità dell’ente”): “1. L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a
                  suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
                  direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale
                  nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da per-
                  sone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. L’ente non
                  risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”;
                  art. 6 (“Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente”): “1. Se il reato è stato com-
                  messo dalle persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a), l’ente non risponde se prova
                  che: a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del
                  fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello veri-
                  ficatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro
                  aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa
                  e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di
                  organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’or-
                  ganismo di cui alla lettera b). 2. In relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di com-
                  missione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti

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