Page 76 - Rassegna 2019-2
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DOTTRINA
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Le modifiche all’art. 52 c.p.: l’inserimento dell’avverbio “sem-
pre” al secondo comma e la nuova presunzione assoluta di legittima difesa in
caso di violazione di domicilio con violenza. - 3. L’eccesso colposo ‘scusato’
in caso di minorata difesa o grave turbamento psichico. - 4. Le modifiche
apportate all’art. 2044 c.c.
1. Premessa
Vim vi repellere licet. Il legislatore della riforma, probabilmente, avrebbe
aggiunto un “semper” al brocardo latino che trova fonte nel Digesto giustinia-
neo.
Il 18 maggio scorso è entrata in vigore la legge n. 36/2019 recante
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa approvata in
via definitiva dal Senato il 28 marzo 2019 e promulgata il 26 aprile dal
Presidente della Repubblica il quale ha contestualmente inviato una lettera ai
Presidenti di Senato, Camera e del Consiglio dei Ministri con alcune rilevanti
osservazioni frutto di una emanazione sicuramente molto pensata.
Come noto, le cause di giustificazione - tra le quali si inserisce la difesa
legittima - sono situazioni in presenza delle quali un fatto vietato dalla legge
penale non costituisce reato per l’esistenza di una norma che lo autorizza o lo
impone escludendone l’antigiuridicità in ragione del cosiddetto principio di non
contraddizione dell’ordinamento giuridico che si basa, pur sempre, sul bilancia-
mento di interessi contrapposti.
Il fondamento della legittima difesa, in particolare, si muove su due
direttrici: una privatistica per cui si riconosce all’individuo il diritto all’autotu-
tela individuale e alla sua conservazione e una pubblicistica in forza della
quale lo Stato conferisce una delega al singolo affinché intervenga diretta-
(1)
mente nelle situazioni in cui, data l’attualità del pericolo, lo Stato non riusci-
rebbe ad intervenire.
La legge si inserisce nel solco già tracciato con la riforma del 2006 con la
quale era stata introdotta una presunzione legale, in caso di legittima difesa
domiciliare, del requisito della proporzione tra difesa e offesa .
(2)
(1) A parlare di “delega” è, per esempio, PULITANÒ, in Diritto Penale, Torino, 2011 che spiega
come «la reazione difensiva contro l’aggressore viene vista come esercizio di una pubblica fun-
zione di polizia, delegata dallo Stato ai cittadini nei casi d’impossibilità d’intervento, o addirit-
tura come sanzione», pag. 262 (corsivi dell’Autore). In termini analoghi, anche PALAZZO,
Corso di diritto penale, Torino, 2008, pag. 395 il quale spiega che «la legittima difesa assume
addirittura i connotati di una sanzione dell’ingiusta aggressione o quantomeno di uno stru-
mento giuridicamente positivo in quanto capace di contribuire alla conferma e alla stabiliz-
zazione dell’ordinamento» (corsivi dell’Autore).
(2) L’interpretazione costituzionalmente orientata che si è data della riforma del 2006 ha chiarito
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