Page 76 - Rassegna 2019-2
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DOTTRINA



             SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Le modifiche all’art. 52 c.p.: l’inserimento dell’avverbio “sem-
                       pre” al secondo comma e la nuova presunzione assoluta di legittima difesa in
                       caso di violazione di domicilio con violenza. - 3. L’eccesso colposo ‘scusato’
                       in caso di minorata difesa o grave turbamento psichico. - 4. Le modifiche
                       apportate all’art. 2044 c.c.


             1. Premessa
                  Vim vi repellere licet. Il legislatore della riforma, probabilmente, avrebbe
             aggiunto un “semper” al brocardo latino che trova fonte nel Digesto giustinia-
             neo.
                  Il  18  maggio  scorso  è  entrata  in  vigore  la  legge  n.  36/2019  recante
             Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa approvata in
             via  definitiva  dal  Senato  il  28  marzo  2019  e  promulgata  il  26  aprile  dal
             Presidente della Repubblica il quale ha contestualmente inviato una lettera ai
             Presidenti di Senato, Camera e del Consiglio dei Ministri con alcune rilevanti
             osservazioni frutto di una emanazione sicuramente molto pensata.
                  Come noto, le cause di giustificazione - tra le quali si inserisce la difesa
             legittima - sono situazioni in presenza delle quali un fatto vietato dalla legge
             penale non costituisce reato per l’esistenza di una norma che lo autorizza o lo
             impone escludendone l’antigiuridicità in ragione del cosiddetto principio di non
             contraddizione dell’ordinamento giuridico che si basa, pur sempre, sul bilancia-
             mento di interessi contrapposti.
                  Il  fondamento  della  legittima  difesa,  in  particolare,  si  muove  su  due
             direttrici: una privatistica per cui si riconosce all’individuo il diritto all’autotu-
             tela  individuale  e  alla  sua  conservazione  e  una  pubblicistica  in  forza  della
             quale lo Stato conferisce una delega  al singolo affinché intervenga diretta-
                                                 (1)
             mente nelle situazioni in cui, data l’attualità del pericolo, lo Stato non riusci-
             rebbe ad intervenire.
                  La legge si inserisce nel solco già tracciato con la riforma del 2006 con la
             quale  era  stata  introdotta  una  presunzione  legale,  in  caso  di  legittima  difesa
             domiciliare, del requisito della proporzione tra difesa e offesa .
                                                                        (2)
             (1)  A parlare di “delega” è, per esempio, PULITANÒ, in Diritto Penale, Torino, 2011 che spiega
                  come «la reazione difensiva contro l’aggressore viene vista come esercizio di una pubblica fun-
                  zione di polizia, delegata dallo Stato ai cittadini nei casi d’impossibilità d’intervento, o addirit-
                  tura come sanzione», pag. 262 (corsivi dell’Autore). In termini analoghi, anche PALAZZO,
                  Corso di diritto penale, Torino, 2008, pag. 395 il quale spiega che «la legittima difesa assume
                  addirittura i connotati di una sanzione dell’ingiusta aggressione o quantomeno di uno stru-
                  mento giuridicamente positivo in quanto capace di contribuire alla conferma e alla stabiliz-
                  zazione dell’ordinamento» (corsivi dell’Autore).
             (2)  L’interpretazione costituzionalmente orientata che si è data della riforma del 2006 ha chiarito

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