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LA NUOVA LEGITTIMA DIFESA NEL DOMICILIO



                     È evidente, dunque, che difficilmente una simile previsione che, si badi, è
               norma più favorevole e, pertanto, potrà essere applicata anche ai fatti accaduti
               prima dell’entrata in vigore delle modifiche, difficilmente potrà superare un giu-
               dizio di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, comma 1 Cost., in
               relazione all’art. 2, comma 2, lett. a) CEDU .
                                                          (10)
                     Se la necessità è stata eliminata dal legislatore nostrano, questo requisito
               continua, però, ad essere previsto a livello convenzionale dalla citata disposizio-
               ne secondo cui «la morte non si considera cagionata in violazione del presente
               articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario
               per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale».


               3.  L’eccesso colposo ‘scusato’ in caso di minorata difesa o grave turba-
                  mento psichico
                     La riforma ha operato una modifica anche in relazione all’eccesso colposo
               di cui all’art. 55 c.p. inserendo un secondo comma a norma del quale «nei casi
               di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’art. 52, la punibilità è esclusa se chi
               ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha
               agito nelle condizioni di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di
               grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto». È proprio con
               riferimento all’introduzione di questa scusante  che si pongono le questioni
                                                             (11)
               più controverse.
                     Anzitutto, non si comprende come la nuova previsione possa operare con
               riferimento al quarto comma dell’art. 52 c.p. giacché l’eccesso colposo, come
               noto, presuppone il superamento dei limiti previsti dalla causa di giustificazione.
               Orbene, se il quarto comma dell’art. 52 c.p. prevede, di fatto, l’eliminazione di
               limiti, non è chiaro come questi possano essere superati residuando, pertanto,
               uno spazio di operatività del nuovo comma dell’art. 55 solo nelle ipotesi di cui
               all’art. 52, commi 2 e 3 .
                                      (12)
               (10)  Per un approfondimento, si veda GARGANI, Diritto alla vita e autotutela privata di beni patrimonia-
                     li: il problematico confronto con l’art. 2 CEDU, in LEG. PEN., 14 febbraio 2019.
               (11)  Ritengono si tratti di scusante anche CONSULICH, La legittima difesa assiomica. Considerazioni
                     non populistiche sui rinnovati artt. 52 e 55 c.p., cit., pag. 9 e GATTA, in La nuova legittima difesa
                     nel domicilio: un primo commento, cit., pag. 4.
               (12)  Sul punto, per esempio:
                     GATTA, in La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento, cit., pag. 4 sostiene che «l’art.
                     55, co. 2 può avere margini di operatività, in rapporto all’art. 52, co. 4 c.p., solo qualora, attraverso un’in-
                     terpretazione conforme a Costituzione, si introducano o dei limiti alla reazione difensiva, superando la pre-
                     sunzione legislativa».
                     BARTOLI, Verso la “legittima offesa”? Brevi considerazioni sulla riforma in itinere della legittima difesa,
                     cit., pag. 23, ritiene si tratti quasi di un modo di “mettere le mani avanti” da parte del legislatore

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