Page 82 - Rassegna 2019-2
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DOTTRINA



                  La nuova disposizione inserisce due ipotesi alternative di esclusione del-
             l’eccesso colposo che, per espressa previsione legislativa, operano solo se si è
             agito per la salvaguardia della propria o altrui incolumità: quando chi ha agito
             ai sensi dell’art. 52 si trovi in condizioni di minorata difesa o in stato di grave
             turbamento.
                  Nel primo caso, in virtù del richiamo espresso all’art. 61, n. 5 c.p., il giudi-
             ce, in assenza di qualsivoglia presunzione , sarà chiamato a valutare la sussi-
                                                     (13)
             stenza delle condizioni previste dall’aggravante e, nello specifico, se l’aggressore
             abbia approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona anche in rife-
             rimento all’età che abbiano ostacolato la difesa e se ciò abbia determinato l’ec-
             cesso colposo.
                  Nel secondo caso, invece, l’organo giudicante dovrà valutare la sussistenza
             di un grave turbamento psichico con tutte le difficoltà in termini di accertamen-
             to dei fatti psichici, di delimitazione del significato di ‘turbamento’ oltreché di
             valutazione della gravità dello stesso e di accertamento eziologico attraverso il
             quale si dovrà dimostrare da un lato, che il turbamento sia stato determinato
             dalla situazione di pericolo e, dall’altra, che il superamento dei limiti sia stato
             causato del turbamento.
                  Anche su questo aspetto è intervenuto il Presidente della Repubblica spe-
             cificando che «è evidente che la nuova normativa presuppone, in senso confor-
             me alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo
             sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta»
                                                                                      (14)
             escludendo, pertanto, l’applicabilità di una mera presunzione secondo la quale
             qualsiasi violazione di domicilio determini un grave turbamento e richiedendo
             un accertamento oggettivo  della reale sussistenza dello stesso.
                                       (15)
                  essendo tale norma destinata ad operare solo nel caso in cui le presunzioni previste nell’art.
                  52 c.p. siano dichiarate incostituzionali.
             (13)  Si veda, sul punto, la recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità che esclude la sus-
                  sistenza di presunzioni per l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5 c.p. afferman-
                  do che è necessario «un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentano, attraverso
                  una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa sia pub-
                  blica che privata», Cass. Pen., sez. IV, 6 marzo 2018, sent. n.15214, in DEJURE.
             (14)  Lettera inviata dal Presidente della Repubblica il 26 aprile 2019, cit.
             (15)  Sul punto può farsi richiamo alla sentenza della Corte Cost., 11 giugno 2014 (dep.), n. 172
                  in tema di atti persecutori secondo la quale «Quanto al “perdurante e grave stato di ansia e di
                  paura” e al “fondato timore per l’incolumità”», trattandosi di eventi che riguardano la sfera emotiva
                  e psicologica, essi debbono essere accertati attraverso un’accurata osservazione di segni e
                  indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conse-
                  guente alle condotte dell’agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della sere-
                  nità e dell’equilibrio psicologico della vittima.
                  A questo proposito, del resto, anche la giurisprudenza di legittimità  ha precisato che la prova
                  dello stato di ansia e di paura può e deve essere ancorata ad elementi sintomatici che rivelino


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