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LA NUOVA LEGITTIMA DIFESA NEL DOMICILIO
solo relativamente alla proporzione sancita dal secondo comma della medesima
disposizione risultando, pertanto, ancora necessario l’accertamento relativo
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alla necessità e all’attualità dell’offesa.
Così facendo, il legislatore, come è stato acutamente osservato da auto-
revole dottrina, ha, di fatto, snaturato il fondamento stesso delle cause di giu-
stificazione che come si è osservato supra (§ 1) è il bilanciamento di interessi
contrapposti, il quale non può non operarsi se non con il criterio della propor-
zionalità . Allo stesso modo, in contrasto con i principi costituzionali, è stata,
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di fatto, inserita una presunzione assoluta limitativa di diritti fondamentali
della persona quali la salute e la vita che risulta del tutto irrazionale e incosti-
tuzionale .
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Ora, risulta evidente come l’inserimento di tale avverbio riproponga e,
anzi, amplifichi, i problemi di legittimità costituzionale che erano stati evi-
denziati nel 2006. Se l’intento del legislatore è quello di superare l’interpre-
tazione costituzionalmente orientata della presunzione della legittima difesa
domiciliare, allora l’unica strada percorribile per il giudice sembra essere
quella di sollevare una questione di legittimità costituzionale a meno che non
si voglia intendere quell’avverbio del tutto ridondante e ‘fingere’ di non
vederlo.
Quel che potrebbe ‘salvare’ il secondo comma dell’art. 52 dalla scure della
costituzionalità potrebbe essere, però, una probabilmente più forzata interpre-
tazione costituzionale della norma che faccia leva sul requisito della necessità
dal momento che, a ben vedere, la proporzione «costituisce una sorta di requi-
sito implicito della necessità» : come a voler dire che solo se una reazione è
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necessaria è anche proporzionata.
Così facendo (rectius: interpretando), potrebbe farsi rientrare dalla finestra
ciò che il legislatore ha fatto uscire dalla porta.
(5) In questo senso, GATTA, La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento, www.dirittope-
nalecontemporaneo.it, 1° aprile 2019; CONSULICH, La legittima difesa assiomica. Considerazioni
non populistiche sui rinnovati artt. 52 e 55 c.p., in www.giurisprudenzapenale.com, 2019, 5, pag 7.
(6) CONSULICH, La legittima difesa assiomica. Considerazioni non populistiche sui rinnovati artt. 52 e 55
c.p., cit., pag. 7.
(7) La corte costituzionale si è espressa sulle presunzioni assolute nel diritto penale per esempio
con riguardo alla recidiva affermando che «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto
fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non
rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit. In par-
ticolare, l’irragionevolezza della presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipo-
tesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa». Cfr. Corte
Cost., 10 giugno 2010 (dep.), sent. n. 183. Negli stessi termini, per esempio, Corte cost., 12
maggio 2011 (dep.), sent. n. 164.
(8) Cfr. BARTOLI, Verso la “legittima offesa”? Brevi considerazioni sulla riforma in itinere della legittima dife-
sa, in DIR. PEN. CONT., fasc. 1/2019, pag. 21.
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