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LA NUOVA LEGITTIMA DIFESA NEL DOMICILIO



                     La nuova legittima difesa è, come evidente, frutto di quell’approccio poli-
               tico criminale che prende il nome di populismo penale e ha una forte connota-
               zione simbolica che, però, salvo un’interpretazione costituzionalmente orienta-
               ta,  sarà  presumibilmente  chiamata  a  superare  la  ghigliottina  della  legittimità
               costituzionale.
                     Inquadrata  la  scelta  di  politica  criminale  operata  dal  legislatore,  appare
               chiaro il messaggio - che suona quasi come un monito - che il Presidente della
               Repubblica, nella sua lettera del 26 aprile, ha inviato alle più alte cariche dello
               Stato: «la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva
               responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei citta-
               dini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze
               di Polizia» .
                         (3)
                     La legge in commento non si è limitata ad intervenire sugli artt. 52 e 55 del
               codice penale, ma ha inteso evidenziare una maggiore attenzione ad ampio spet-
               tro alla tutela del domicilio apportando modifiche anche agli artt. 614, 624-bis e
               628 del codice. In particolare, è stata innalzata la pena edittale sia nel minimo sia
               nel massimo per il reato di violazione di domicilio tanto nell’ipotesi di cui al primo
               comma quanto in quella aggravata prevista dal quarto comma dell’art. 614 c.p.; un
               medesimo innalzamento della pena edittale riguarda anche il furto in abitazione,
               inasprimento che incide sia sul minimo sia sul massimo nelle ipotesi di cui all’art.
               624-bis, comma 1 c.p. e che, invece, attiene solo al minimo edittale nei casi previsti
               dal terzo comma.
                     Sempre in tema di furto in abitazione, attraverso un intervento sull’art. 165
               c.p. con il quale è stato inserito un nuovo sesto comma, è ora previsto che «nel
               caso di condanna per il reato di cui all’art. 624-bis c.p., la sospensione condizionale
               della pena deve essere subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto
               per il risarcimento del danno alla persona offesa». L’intervento riformatore sul-
               l’art. 628 c.p., invece, non ha riguardato solo l’ipotesi di rapina nel domicilio di cui
               al comma 3 n. 3-bis ma, più in generale, tutta la norma incriminatrice prevedendo,
               anche in questo caso, un aumento di pena.
                     In tema di legittima difesa, oltre alle novità di cui si parlerà nel prosieguo,
               è stato previsto l’inserimento dei processi relativi ai delitti di cui agli artt. 589 e
               590 c.p. verificatisi in presenza delle circostanze di cui all’art. 52, co. 2, 3, 4 e art.
               55, co. 2 c.p. su un binario ad alta velocità per consentirne una celere trattazione.


                     che la presunzione di legittima difesa nel domicilio opera solo se l’aggressione a beni patri-
                     moniali prevede contestualmente anche il pericolo di offesa alla persona e ciò ha comportato,
                     di fatto, ricadute pratiche molto al di sotto delle aspettative.
               (3)   Lettera inviata dal Presidente della Repubblica il 26 aprile 2019, in www.quirinale.it.

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