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LE FRODI COMMERCIALI IN AMBITO AGRO-ALIMENTARE
previa adozione di un idoneo Modello Organizzativo potrà costituire una esi-
mente nei termini - e negli stretti limiti - individuati da tali norme. In particola-
re, l’esimente derivante dall’intervenuta previa adozione di un idoneo Modello
Organizzativo si atteggerà diversamente a seconda che la frode commerciale sia
stata commessa da soggetti posti in posizione apicale in seno alla persona giu-
ridica, ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione.
Nella prima ipotesi - commissione del reato-presupposto da parte di sog-
getti posti in posizione apicale - la persona giuridica andrà esente da responsa-
bilità (solo) se dimostrerà che:
a)l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a preve-
nire reati della specie di quello verificatosi;
b)il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di
curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di
autonomi poteri di iniziativa e di controllo (cioè l’Organismo di Vigilanza);
c)le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i
modelli di organizzazione e di gestione;
d)non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo
di Vigilanza.
esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere
specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente
in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie ido-
nee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli; e) introdurre
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel model-
lo. 3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze
di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresen-
tative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri compe-
tenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i
reati. 4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono
essere svolti direttamente dall’organo dirigente. 4-bis. Nelle società di capitali il collegio sinda-
cale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le
funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). È comunque disposta la con-
fisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente”;
art. 7 (“Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente”): “1. Nel caso previsto
dall’articolo 5, comma 1, lettera b), l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa
possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. 2. In ogni caso, è esclusa
l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del
reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo
idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 3. Il modello prevede, in relazione
alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee
a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempe-
stivamente situazioni di rischio. 4. L’efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica
periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività; b) un
sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.
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