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LE FRODI COMMERCIALI IN AMBITO AGRO-ALIMENTARE



               previa adozione di un idoneo Modello Organizzativo potrà costituire una esi-
               mente nei termini - e negli stretti limiti - individuati da tali norme. In particola-
               re, l’esimente derivante dall’intervenuta previa adozione di un idoneo Modello
               Organizzativo si atteggerà diversamente a seconda che la frode commerciale sia
               stata commessa da soggetti posti in posizione apicale in seno alla persona giu-
               ridica, ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione.
                     Nella prima ipotesi - commissione del reato-presupposto da parte di sog-
               getti posti in posizione apicale - la persona giuridica andrà esente da responsa-
               bilità (solo) se dimostrerà che:
                     a)l’organo  dirigente  ha  adottato  ed  efficacemente  attuato,  prima  della
               commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a preve-
               nire reati della specie di quello verificatosi;
                     b)il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di
               curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di
               autonomi poteri di iniziativa e di controllo (cioè l’Organismo di Vigilanza);
                     c)le  persone  hanno  commesso  il  reato  eludendo  fraudolentemente  i
               modelli di organizzazione e di gestione;
                     d)non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo
               di Vigilanza.


                     esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere
                     specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente
                     in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie ido-
                     nee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti
                     dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli; e) introdurre
                     un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel model-
                     lo. 3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze
                     di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresen-
                     tative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri compe-
                     tenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i
                     reati. 4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono
                     essere svolti direttamente dall’organo dirigente. 4-bis. Nelle società di capitali il collegio sinda-
                     cale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le
                     funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). È comunque disposta la con-
                     fisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente”;
                     art. 7 (“Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente”): “1. Nel caso previsto
                     dall’articolo 5, comma 1, lettera b), l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa
                     possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. 2. In ogni caso, è esclusa
                     l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del
                     reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo
                     idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 3. Il modello prevede, in relazione
                     alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee
                     a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempe-
                     stivamente situazioni di rischio. 4. L’efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica
                     periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle
                     prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività; b) un
                     sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

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