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DOTTRINA
Nella seconda ipotesi - commissione del reato-presupposto da parte di
sottoposti - la responsabilità della persona giuridica risulterà impegnata solo se
la realizzazione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi
di direzione o vigilanza, inosservanza che tuttavia è originariamente esclusa se
l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato
un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati
della specie di quello verificatosi.
Del resto, il comparto agro-alimentare conosce il tema della compliance
da epoca precedente all’introduzione della responsabilità cosiddetta “ammini-
strativa” della persona giuridica: il riferimento è, ovviamente, al sistema pre-
ventivo noto come HACCP (Hazard Analysi and Critical Control Points) teso a
garantire la conformità degli alimenti alle regole di igiene (Direttiva
93/43/CEE del 14 giugno 1993 sostituita dal Regolamento CE 178/2002 e
dal Regolamento CE 852/2004 dettato specificamente in tema di HACCP),
ma anche al FSMS (Food Safety Management System) di cui alla Comunicazione
della Commissione Europea 2016/C278/01, riguardante l’attuazione di siste-
mi di gestione per la sicurezza alimentare (prerequisiti a HACCP) e ancora ai
principi desumibili dalla soft law internazionale (Codex Alimentarius e ISO
22000:20185) e nazionale (UNI EN ISO 22000:2018 in tema di sistemi di
gestione per la sicurezza alimentare e di requisiti per qualsiasi organizzazione
nella filiera alimentare) .
(44)
Tale complesso di norme, di diverso rango e di fonte eterogenea, costitui-
scono per converso un importante riferimento per la predisposizione di conte-
nuti specifici del Modello Organizzativo dedicato all’impresa agro-alimentare,
specie in relazione alla Parte Speciale afferente i reati-presupposto rinvenibili
all’interno del Capo II (“Dei delitti contro l’industria e il commercio”) del
Titolo VIII (“Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commer-
cio”) del Codice Penale ed alla corretta individuazione dei necessari protocolli
operativi.
La responsabilizzazione diretta delle persone giuridiche operanti nel setto-
re agro-alimentare costituisce quindi un ulteriore stimolo per l’implementazio-
ne di specifiche forme di compliance aziendale tali, ove efficacemente attuate,
da prevenire e contrastare l’insorgenza dei food crimes.
(44) Ne discende una ulteriore considerazione: le imprese che operano in ambito agro-alimentare
dovrebbero essere in qualche modo avvantaggiate nella procedura di adozione del Modello
Organizzativo “231”, in quanto già “abituate” alla procedura di analisi e valutazione del
rischio, che notoriamente presiede alla predisposizione di detto Modello. Le procedure di
analisi e di valutazione del rischio costituiscono il presupposto dell’adozione dei sistemi
HACCP o di autocontrollo, ciò da epoca precedente - e per di più con carattere obbligatorio,
a differenza della disciplina “231” - all’introduzione della responsabilità della persona giuri-
dica in materia di frodi agro-alimentari commerciali.
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