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DOTTRINA



                  Nella seconda ipotesi - commissione del reato-presupposto da parte di
             sottoposti - la responsabilità della persona giuridica risulterà impegnata solo se
             la realizzazione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi
             di direzione o vigilanza, inosservanza che tuttavia è originariamente esclusa se
             l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato
             un  modello  di  organizzazione,  gestione  e  controllo  idoneo  a  prevenire  reati
             della specie di quello verificatosi.
                  Del resto, il comparto agro-alimentare conosce il tema della compliance
             da epoca precedente all’introduzione della responsabilità cosiddetta “ammini-
             strativa” della persona giuridica: il riferimento è, ovviamente, al sistema pre-
             ventivo noto come HACCP (Hazard Analysi and Critical Control Points) teso a
             garantire  la  conformità  degli  alimenti  alle  regole  di  igiene  (Direttiva
             93/43/CEE del 14 giugno 1993 sostituita dal Regolamento CE 178/2002 e
             dal Regolamento CE 852/2004 dettato specificamente in tema di HACCP),
             ma anche al FSMS (Food Safety Management System) di cui alla Comunicazione
             della Commissione Europea 2016/C278/01, riguardante l’attuazione di siste-
             mi di gestione per la sicurezza alimentare (prerequisiti a HACCP) e ancora ai
             principi  desumibili  dalla  soft  law internazionale (Codex  Alimentarius e ISO
             22000:20185)  e  nazionale  (UNI  EN  ISO  22000:2018  in  tema  di  sistemi  di
             gestione per la sicurezza alimentare e di requisiti per qualsiasi organizzazione
             nella filiera alimentare) .
                                   (44)
                  Tale complesso di norme, di diverso rango e di fonte eterogenea, costitui-
             scono per converso un importante riferimento per la predisposizione di conte-
             nuti specifici del Modello Organizzativo dedicato all’impresa agro-alimentare,
             specie in relazione alla Parte Speciale afferente i reati-presupposto rinvenibili
             all’interno  del  Capo  II  (“Dei  delitti  contro  l’industria  e  il  commercio”)  del
             Titolo VIII (“Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commer-
             cio”) del Codice Penale ed alla corretta individuazione dei necessari protocolli
             operativi.
                  La responsabilizzazione diretta delle persone giuridiche operanti nel setto-
             re agro-alimentare costituisce quindi un ulteriore stimolo per l’implementazio-
             ne di specifiche forme di compliance aziendale tali, ove efficacemente attuate,
             da prevenire e contrastare l’insorgenza dei food crimes.

             (44)  Ne discende una ulteriore considerazione: le imprese che operano in ambito agro-alimentare
                  dovrebbero essere in qualche modo avvantaggiate nella procedura di adozione del Modello
                  Organizzativo  “231”,  in  quanto  già  “abituate”  alla  procedura  di  analisi  e  valutazione  del
                  rischio, che notoriamente presiede alla predisposizione di detto Modello. Le procedure di
                  analisi  e  di  valutazione  del  rischio  costituiscono  il  presupposto  dell’adozione  dei  sistemi
                  HACCP o di autocontrollo, ciò da epoca precedente - e per di più con carattere obbligatorio,
                  a differenza della disciplina “231” - all’introduzione della responsabilità della persona giuri-
                  dica in materia di frodi agro-alimentari commerciali.

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