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LE FRODI COMMERCIALI IN AMBITO AGRO-ALIMENTARE



                     Si annota che le frodi sanitarie, contraddittoriamente, non costituiscono
               presupposto per l’operatività della responsabilità cosiddetta “amministrativa”
               dell’ente, ciò ancorché le relative norme sanzionatorie tutelino beni di rango
               primario quali l’incolumità e la salute pubblica, gerarchicamente sovraordinati
               rispetto all’oggetto di tutela delle frodi commerciali, ed abbiano pene edittali
               tendenzialmente più elevate rispetto a quelle apprestate per quest’ultime.
                     Si  consideri  tuttavia  che  possibili  “veicoli”  di  responsabilità  cosiddetta
               “amministrativa”  in  capo  alla  persona  giuridica  dell’ente  anche  rispetto  alle
               frodi sanitarie sono dati dai reati-presupposto di associazione per delinquere
               (416 c.p.), ove la frode sanitaria sia reato-fine del sodalizio criminale, e di rici-
               claggio (art. 648 c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.) di prodotti alimentari
               di provenienza criminosa . La diretta responsabilizzazione degli enti - e in par-
                                        (41)
               ticolare delle società commerciali - per l’ipotesi di realizzazione dei food crimes è,
               del  resto,  una  necessità  imposta  dalle  descritte  profonde  trasformazioni  del
               mercato globale degli alimenti, dalla presenza rilevante di multinazionali e dai
               crescenti fenomeni di concentrazione societaria e di finanziarizzazione .
                                                                                    (42)
                     Il  fondamento  di  tale  forma  di  responsabilità  viene  individuato  nella
               cosiddetta “colpa di organizzazione” - ovvero, meglio, nella carente organizza-
               zione interna dell’ente - sul presupposto che la gestione dell’impresa ed i suoi
               assetti strutturali e organizzativi debbono essere necessariamente improntati a
               prevenire la commissione di determinati tipi di illecito.
                     L’art 25-bis1 lett. a) (“Delitti contro l’industria e il commercio”) di detto
               D.Lgs. - introdotto dall’art. 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009,

               (41)  Per  completezza  va  tuttavia  rammentata  la  disposizione  speciale  di  cui  all’art.  12
                     (“Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”) della Legge 14
                     gennaio 2013, n. 9, in tema di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini,
                     secondo cui:
                     “1. Gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili,
                     in conformità al decreto  legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440,
                     442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi  nel loro interesse
                     o a loro vantaggio da persone: a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministra-
                     zione o di direzione dell’ente o di una sua unità  organizzativa  dotata  di autonomia finan-
                     ziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stes-
                     so; b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
                     2. la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore  del reato non è stato identificato
                     o non è imputabile.” Si tratta di un intervento estemporaneo del Legislatore, da più parti
                     aspramente criticato, che prefigura una ipotesi di responsabilità penale/amministrativa del-
                     l’ente. Oltre a prestare il fianco a censure sul piano della legittimità costituzionale, non è di
                     fatto vigente, atteso che il D.Lgs. 8 giugno 200, n. 231, non appresta alcuna sanzione princi-
                     pale rispetto alle fattispecie di frode sanitaria, in quanto non ricomprese tra i reati presuppo-
                     sto della responsabilità della persona giuridica. Anche le fattispecie contravvenzionali appre-
                     state dalla L. 30 aprile 1962, n. 283 - al pari delle frodi sanitarie - non sono ricomprese nel
                     novero dei reati-presupposto.
               (42)  Cfr. sul punto V. MONGILLO, Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e
                     prospettive interne di riforma, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, n. 4/17, pagg. 300 e ss.

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