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LE FRODI COMMERCIALI IN AMBITO AGRO-ALIMENTARE
Si annota che le frodi sanitarie, contraddittoriamente, non costituiscono
presupposto per l’operatività della responsabilità cosiddetta “amministrativa”
dell’ente, ciò ancorché le relative norme sanzionatorie tutelino beni di rango
primario quali l’incolumità e la salute pubblica, gerarchicamente sovraordinati
rispetto all’oggetto di tutela delle frodi commerciali, ed abbiano pene edittali
tendenzialmente più elevate rispetto a quelle apprestate per quest’ultime.
Si consideri tuttavia che possibili “veicoli” di responsabilità cosiddetta
“amministrativa” in capo alla persona giuridica dell’ente anche rispetto alle
frodi sanitarie sono dati dai reati-presupposto di associazione per delinquere
(416 c.p.), ove la frode sanitaria sia reato-fine del sodalizio criminale, e di rici-
claggio (art. 648 c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.) di prodotti alimentari
di provenienza criminosa . La diretta responsabilizzazione degli enti - e in par-
(41)
ticolare delle società commerciali - per l’ipotesi di realizzazione dei food crimes è,
del resto, una necessità imposta dalle descritte profonde trasformazioni del
mercato globale degli alimenti, dalla presenza rilevante di multinazionali e dai
crescenti fenomeni di concentrazione societaria e di finanziarizzazione .
(42)
Il fondamento di tale forma di responsabilità viene individuato nella
cosiddetta “colpa di organizzazione” - ovvero, meglio, nella carente organizza-
zione interna dell’ente - sul presupposto che la gestione dell’impresa ed i suoi
assetti strutturali e organizzativi debbono essere necessariamente improntati a
prevenire la commissione di determinati tipi di illecito.
L’art 25-bis1 lett. a) (“Delitti contro l’industria e il commercio”) di detto
D.Lgs. - introdotto dall’art. 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009,
(41) Per completezza va tuttavia rammentata la disposizione speciale di cui all’art. 12
(“Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”) della Legge 14
gennaio 2013, n. 9, in tema di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini,
secondo cui:
“1. Gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili,
in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440,
442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro interesse
o a loro vantaggio da persone: a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministra-
zione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finan-
ziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stes-
so; b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato
o non è imputabile.” Si tratta di un intervento estemporaneo del Legislatore, da più parti
aspramente criticato, che prefigura una ipotesi di responsabilità penale/amministrativa del-
l’ente. Oltre a prestare il fianco a censure sul piano della legittimità costituzionale, non è di
fatto vigente, atteso che il D.Lgs. 8 giugno 200, n. 231, non appresta alcuna sanzione princi-
pale rispetto alle fattispecie di frode sanitaria, in quanto non ricomprese tra i reati presuppo-
sto della responsabilità della persona giuridica. Anche le fattispecie contravvenzionali appre-
state dalla L. 30 aprile 1962, n. 283 - al pari delle frodi sanitarie - non sono ricomprese nel
novero dei reati-presupposto.
(42) Cfr. sul punto V. MONGILLO, Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e
prospettive interne di riforma, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, n. 4/17, pagg. 300 e ss.
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