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LE FRODI COMMERCIALI IN AMBITO AGRO-ALIMENTARE



                     - miscelazione di vini da tavola nazionale con vini provenienti da diversi
               Paesi  dall’unione  europea,  senza  specificazione  nella  documentazione  di
               accompagnamento;
                     - commercializzazione di bottiglie d’olio extravergine di oliva con etichet-
               ta recante una mendace indicazione in ordine all’azienda che ne ha curato la
               produzione e l’imbottigliamento (essendo tale dicitura idonea ad ingannare il
               consumatore sul reale ciclo produttivo della merce e, di conseguenza, sulla sua
               provenienza e qualità) ;
                                     (34)
                     - messa  in  vendita  di  una  bottiglia  di  alcolici,  con  gradazione  diversa,
               rispetto a quella dichiarata;
                     - vendita di uova recanti in etichetta l’indicazione “agricoltura biologica”,
               ove tali uova provengano da allevamenti che non utilizzano il metodo di pro-
               duzione biologico;
                     - contraffazione o assenza del marchio CE;
                     - vendita di prodotti con caratteristiche diverse da quelle indicate in eti-
               chetta o in messaggi pubblicitari , ecc.
                                               (35)

               d. Momento consumativo e tentativo
                     Il delitto si consuma con la consegna della cosa, cioè con la ricezione della
               cosa da parte dell’acquirente (o di un suo incaricato o dipendente).
                     Il termine consegna non va inteso in un’accezione stretta, di traditio mate-
               riale della cosa, essendo sufficiente che si sia in presenza dell’adempimento di
               un qualsiasi contratto che importi l’obbligo di consegnare una cosa mobile .
                                                                                        (36)
                     L’atteggiamento  psicologico  dell’acquirente  del  prodotto  alimentare  ed
               anche l’eventuale “consenso” dallo stesso prestato a ricevere un prodotto diver-
               so da quello pattuito non incide sulla configurabilità della norma, coerentemen-
               (34)  Cfr. Cassazione penale, Sezione III, 25 settembre 2014, n. 44072.
               (35)  Va altresì ricordato che l’art. 4 del D.L. 17 gennaio 1977, convertito nella L. n. 63/1977, prevede una
                     ipotesi aggravata di frode in commercio nel caso in cui essa riguardi la vendita di carne scongelata per fresca
                     o di carne ripetutamente ricongelata: “Il reato di frode nell’esercizio del commercio, previsto dal-
                     l’art. 515 del codice penale, è punito, quando consista nella vendita di carne scongelata per
                     fresca, o nella vendita di carne ripetutamente ricongelata, qualora il fatto non costituisca più
                     grave delitto, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire un milione a lire 50 milio-
                     ni. Durante il procedimento penale può essere disposta la sospensione dell’autorizzazione
                     amministrativa alla vendita. In tutti i casi in cui è disposta tale sospensione, il provvedimento
                     è comunicato dal sindaco all’autorità giudiziaria; questa, ove nel corso dell’istruttoria accerti
                     che sono venuti a mancare i motivi della sospensione, ne dà notizia al sindaco il quale dispo-
                     ne la revoca della sospensione stessa sempreché essa non sia stata disposta per altra causa.
                     La condanna al massimo della pena, o la recidiva, comportano la revoca dell’autorizzazione”.
               (36)  Cassazione penale, sezione I, 30 gennaio 2003, n. 8383: “Il reato di frode in commercio, nel caso
                     di vendita di merce da piazza a piazza, si consuma non nel luogo in cui il venditore si libera
                     della propria obbligazione, ai sensi dell’art. 1510 c.c., con la consegna della merce al vettore
                     o spedizioniere, ma in quello in cui avviene la materiale consegna della stessa merce all’ac-
                     quirente”.

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