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LE FRODI COMMERCIALI IN AMBITO AGRO-ALIMENTARE
- miscelazione di vini da tavola nazionale con vini provenienti da diversi
Paesi dall’unione europea, senza specificazione nella documentazione di
accompagnamento;
- commercializzazione di bottiglie d’olio extravergine di oliva con etichet-
ta recante una mendace indicazione in ordine all’azienda che ne ha curato la
produzione e l’imbottigliamento (essendo tale dicitura idonea ad ingannare il
consumatore sul reale ciclo produttivo della merce e, di conseguenza, sulla sua
provenienza e qualità) ;
(34)
- messa in vendita di una bottiglia di alcolici, con gradazione diversa,
rispetto a quella dichiarata;
- vendita di uova recanti in etichetta l’indicazione “agricoltura biologica”,
ove tali uova provengano da allevamenti che non utilizzano il metodo di pro-
duzione biologico;
- contraffazione o assenza del marchio CE;
- vendita di prodotti con caratteristiche diverse da quelle indicate in eti-
chetta o in messaggi pubblicitari , ecc.
(35)
d. Momento consumativo e tentativo
Il delitto si consuma con la consegna della cosa, cioè con la ricezione della
cosa da parte dell’acquirente (o di un suo incaricato o dipendente).
Il termine consegna non va inteso in un’accezione stretta, di traditio mate-
riale della cosa, essendo sufficiente che si sia in presenza dell’adempimento di
un qualsiasi contratto che importi l’obbligo di consegnare una cosa mobile .
(36)
L’atteggiamento psicologico dell’acquirente del prodotto alimentare ed
anche l’eventuale “consenso” dallo stesso prestato a ricevere un prodotto diver-
so da quello pattuito non incide sulla configurabilità della norma, coerentemen-
(34) Cfr. Cassazione penale, Sezione III, 25 settembre 2014, n. 44072.
(35) Va altresì ricordato che l’art. 4 del D.L. 17 gennaio 1977, convertito nella L. n. 63/1977, prevede una
ipotesi aggravata di frode in commercio nel caso in cui essa riguardi la vendita di carne scongelata per fresca
o di carne ripetutamente ricongelata: “Il reato di frode nell’esercizio del commercio, previsto dal-
l’art. 515 del codice penale, è punito, quando consista nella vendita di carne scongelata per
fresca, o nella vendita di carne ripetutamente ricongelata, qualora il fatto non costituisca più
grave delitto, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire un milione a lire 50 milio-
ni. Durante il procedimento penale può essere disposta la sospensione dell’autorizzazione
amministrativa alla vendita. In tutti i casi in cui è disposta tale sospensione, il provvedimento
è comunicato dal sindaco all’autorità giudiziaria; questa, ove nel corso dell’istruttoria accerti
che sono venuti a mancare i motivi della sospensione, ne dà notizia al sindaco il quale dispo-
ne la revoca della sospensione stessa sempreché essa non sia stata disposta per altra causa.
La condanna al massimo della pena, o la recidiva, comportano la revoca dell’autorizzazione”.
(36) Cassazione penale, sezione I, 30 gennaio 2003, n. 8383: “Il reato di frode in commercio, nel caso
di vendita di merce da piazza a piazza, si consuma non nel luogo in cui il venditore si libera
della propria obbligazione, ai sensi dell’art. 1510 c.c., con la consegna della merce al vettore
o spedizioniere, ma in quello in cui avviene la materiale consegna della stessa merce all’ac-
quirente”.
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