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DOTTRINA



                  La condotta di messa in circolazione contemplata dall’art. 517 c.p. è rite-
             nuta di maggiore ampiezza rispetto a quella di messa in commercio di cui all’art.
             516 c.p., tale da ricomprendere anche le operazioni di immagazzinamento, incri-
             minabili tout-court senza necessità di ricorrere alla figura del tentativo .
                                                                                 (24)
                  Il tentativo è stato invece riconosciuto - con significativo arretramento
             della soglia di punibilità - nella diversa fattispecie di presentazione di merce alla
             dogana  ovvero di detenzione di punzone metallico per contrassegnare il pro-
                    (25)
             dotto con segno mendace . La norma punisce anche la falsa o fallace indica-
                                      (26)
             zione del claim “made in Italy” e fornisce tutela verso il fenomeno del cosiddetto
             italian sounding, attraverso il collegamento apprestato dall’art. 4 comma 49 della
             Legge n. 24 dicembre 2003, n. 350 , di dubbia compatibilità con l’ordinamento
                                             (27)
                  geografica  o  territoriale”.  Cfr.  altresì  Cassazione  penale,  sezione  III,  17  aprile  2014,  n.  36716:
                  “Integra il reato di cui agli art. 517 e 517-bis c.p. la condotta dell’imputato che produce pane
                  con l’ingannevole indicazione di Altamura senza però essersi sottoposto integralmente alle
                  norme del relativo capitolato, ed in particolare ai controlli della Bioagricoop, impiegando lie-
                  vito di birra e non solo lievito madre o naturale”, ed ancora Cassazione penale, sezione III, 28 set-
                  tembre 2007, n. 166, secondo cui “In tema di reato di vendita di prodotti industriali con segni
                  mendaci di cui all’art. 517 c.p., l’imprenditore non ha l’obbligo di indicare sull’oggetto quale
                  sia il luogo di fabbricazione dello stesso, ma qualora tale indicazione sia apposta, la falsità della
                  stessa è idonea di per sé sola a trarre in inganno sull’origine del prodotto”.
             (24)  Cassazione penale, sezione III, 4 dicembre 2014, n. 6197: “In tema di elemento oggettivo del delitto
                  di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all’art. 517 c.p., la condotta descritta
                  con l’espressione “mette altrimenti in circolazione”, che nella fattispecie è alternativa a quella del
                  “porre in vendita”, avuto riguardo all’oggetto giuridico del reato, alla diversità lessicale rispetto
                  all’espressione “mettere in commercio”, presente nella diversa fattispecie di cui all’art. 516 c.p.,
                  nonché alla finalità del precetto, deve ritenersi riferita a qualsiasi attività con cui si miri a fare usci-
                  re a qualsiasi titolo la res dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, così da includere
                  pure le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della
                  merce destinata alla messa in vendita, con esclusione solo della mera detenzione in locali diversi
                  da quelli di vendita o del deposito prima dell’uscita della merce dalla disponibilità del detentore”.
             (25)  Cassazione penale, sezione III, 11 luglio 2006, n. 28372: “In tema di delitto di vendita di prodotti
                  industriali con segni mendaci, la condotta concretatasi nella presentazione alla dogana di
                  merci con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine,
                  provenienza o qualità del prodotto, integra il reato di cui all’art. 517 c.p. a livello di tentativo,
                  atteso che la presentazione della merce per lo sdoganamento costituisce atto idoneo, tenuto
                  conto della qualità del soggetto che lo effettua, a porre in vendita o mettere altrimenti in cir-
                  colazione i prodotti in questione”.
             (26)  Cassazione penale, sezione III, 12 gennaio 2012, n. 11406: “La configurabilità del tentativo gene-
                  ralmente esclusa in passato, assumendo che la mera detenzione di prodotti con segni con-
                  traffatti non fosse sufficiente ad integrare gli estremi del tentativo, è superata da orientamenti
                  giurisprudenziali più recenti, che ritengono configurabile il tentativo nel rinvenimento di un
                  punzone metallico utilizzato per la produzione di merce con marchio ingannevole, in quanto
                  il fatto stesso della disponibilità di un punzone può costituire attività idonea diretta in modo
                  non equivoco a produrre e mettere in circolazione merce con tale marchio, nonché nella pre-
                  sentazione alla dogana di merci (nella specie zaini) con segni mendaci, poiché tale condotta
                  costituisce un atto idoneo ed univoco a diffondere nel mercato i prodotti, prodromico alla
                  messa in circolazione degli stessi]”.
             (27)  “L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazio-
                  ne o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti

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