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DOTTRINA
quali viene definita la corrispondenza del prodotto agricolo o alimentare ai
parametri previamente formalizzati in appositi disciplinari di produzione.
La fattispecie ha trovato applicazione anche con riferimento alla diversa
questione dei prodotti alimentari scaduti di validità, peraltro solo qualora vi sia
la dimostrazione del fatto che l’alimento, per effetto della scadenza, abbia perso
le qualità che lo caratterizzano .
(18)
Va chiarito in ogni caso che la nozione di “non genuinità” non coinci-
de con quella di pericolosità per la salute pubblica: ove si versi in tale ipo-
tesi, troveranno operatività le più gravi fattispecie di cui agli artt. 440 e 442
c.p. .
(19)
516 c.p., vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, la vendita di un alimento
prodotto senza il rispetto di tutte le modalità di produzione prescritte dal disciplinare, come
nel caso di violazione delle modalità di alimentazione degli animali destinati alla produzione
del latte con il quale viene preparato un formaggio individuato dal regolamento sul ricono-
scimento delle denominazioni. (Fattispecie relativa alla violazione del D.P.R. 9 febbraio 1990
contenente il disciplinare di produzione della denominazione di origine del formaggio par-
migiano reggiano)”; cfr. ibidem Cassazione penale, sezione III, 10 febbraio 2004, n. 23276:
“In materia di sostanze alimentari il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale, ma
anche quello formale fissato dal legislatore con la indicazione delle caratteristiche e dei requi-
siti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare. Pertanto deve rite-
nersi non genuino il formaggio “grana padano” confezionato con latte termizzato in quanto
tale procedura non è contemplata dalle disposizioni che regolano il riconoscimento della
denominazione di origine con riferimento ai metodi di lavorazione e alle caratteristiche mer-
ceologiche e, inoltre, priva il prodotto dei microrganismi la cui presenza nel processo di
maturazione consente, tra l’altro, di distinguere il formaggio in questione”.
(18) Cassazione penale, sezione III, 13 luglio 2016, n. 38841: “La messa in vendita di prodotti sca-
duti di validità integra il delitto di cui all’art. 516 c.p. solo qualora sia concretamente dimo-
strato che la singola merce abbia perso le sue qualità specifiche, atteso che il superamento
della data di scadenza dei prodotti alimentari non comporta necessariamente la perdita di
genuinità degli stessi (nella specie, le patatine avevano perduto le loro “qualità specifiche”,
essendo indubbio che freschezza e fragranza delle patatine costituiscono qualità specifiche
che il consumatore si attende dal prodotto in questione)”. La pronuncia si pone in linea di
continuità con il più risalente arresto sul punto delle Sezioni Unite: “La messa in vendita
di prodotti scaduti di validità integra il delitto di cui all’art. 516 c.p. (vendita di sostanze ali-
mentari non genuine come genuine) solo qualora sia concretamente dimostrato che la sin-
gola merce abbia perso le sue qualità specifiche, atteso che il superamento della data di sca-
denza dei prodotti alimentari non comporta necessariamente la perdita di genuinità degli
stessi” (Cassazione penale, SS.UU. 25 ottobre 2000 - dep. 21 dicembre 2000 - n. 28, Morici,
CED 21729601).
(19) Art. 440 c.p. (“Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari”): “Chiunque corrompe o adul-
tera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il
consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci
anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostan-
ze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte
sostanze medicinali”.
Art. 442 c.p. (“Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate”): “Chiunque, senza essere
concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in
commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri
avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, sog-
giace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli”.
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