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DOTTRINA
Non va peraltro sottaciuto che la perimetrazione del bene giuridico pro-
tetto nei termini sopra precisati ha consentito al giudice penale di ampliare lo
spettro di operatività delle norme in questione, in concorso con (e non in vece di)
altre, attraverso il riconoscimento dell’operatività del concorso materiale di
reati .
(8)
4. Il soggetto attivo del reato e la questione dell’individuazione del
responsabile nell’ambito delle organizzazioni imprenditoriali com-
plesse
La fattispecie di frode in commercio ex art. 515 c.p. prevede espressamen-
te che la condotta sanzionata debba essere realizzata nell’esercizio di una attività
commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico; i reati di cui agli artt.
516 (“Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”), 517
(“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”), 517-quater
(“Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei pro-
dotti agro-alimentari”) c.p. possono invece essere commessi da “chiunque”.
È in ogni caso indubbio che le norme in oggetto vedano quale destinatario
tipico il “produttore”, con l’importante precisazione - tuttavia - che in ambito
agro-alimentare, così come avviene del resto in altri settori dell’ordinamento,
per “produttore” non si intende soltanto il “fabbricante” dell’alimento.
Occorre adottare, per contro, un’accezione ampia della nozione di “pro-
duttore”, comprensiva di tutti i soggetti imprenditoriali che cooperano nell’am-
bito della filiera produttiva e che risultano destinatari di obblighi e di possibili
responsabilità penali, ciò nell’ambito delle rispettive attività e secondo la capacità
di controllo di ciascuno nelle diverse fasi in cui si snoda il ciclo produttivo .
(9)
lizzato a proteggere l’interesse dei produttori titolati ad utilizzare le predette indicazioni o
denominazioni; né esige che l’origine del prodotto sia tutelata, ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. n.
30 del 2005, attraverso la registrazione di un marchio collettivo, la cui contraffazione può
pertanto integrare, attesa la mancata previsione di clausole di riserva, anche i reati di cui agli
artt. 473 o 474 cod. pen” (Cassazione penale, sezione III, 8 luglio 2016, n. 28354).
(8) Cfr. Cassazione penale, Sezione III, 22 aprile 1999, n. 8507 “I reati di cui agli art. 515 c.p. e 5 l. 30
aprile 1962, n. 283, si pongono in relazione di specialità reciproca e possono pertanto concor-
rere. Infatti il delitto viene commesso da chi pone in vendita sostanze alimentari non genuine
come genuine, ovvero di qualità o quantità diverse da quella dichiarata o pattuita. La contravven-
zione è commessa da chi impiega nella preparazione del prodotto sostanze private in parte dei
propri elementi naturali o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo
da variarne la composizione naturale. Inoltre nel delitto è determinante la consegna all’acquiren-
te o la messa in commercio, mentre nella contravvenzione si ha riguardo al fatto intrinseco della
preparazione o della distribuzione per il consumo. Infatti il delitto ha come oggetto la tutela giu-
ridica della correttezza del commercio, la contravvenzione la tutela della salute”.
(9) L’art. 3 comma 1 lett. d) del Codice del Consumo - D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante il riassetto della
normativa posta a tutela del consumatore - così definisce il “produttore”: “fatto salvo quanto stabilito nel-
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