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DOTTRINA
Le frodi commerciali in
ambito agro-alimentare
Avvocato
Andrea CIANCI La responsabilità penale dell’Operatore del
Settore Alimentare (OSA) e la responsa-
bilità cosiddetta “amministrativa” dell’ente
SOMMARIO: 1. Le frodi commerciali in ambito agro-alimentare. - 2. Il mutato contesto econo-
mico-sociale di riferimento e le conseguenti esigenze di riforma del sistema pre-
cettivo e sanzionatorio. - 3. L’interesse protetto. - 4. Il soggetto attivo del reato e
la questione dell’individuazione del responsabile nell’ambito delle organizzazioni
imprenditoriali complesse. - 5. Brevi cenni sulle singole fattispecie di frode com-
merciale. - 6. In particolare: la fattispecie di frode nell’esercizio del commercio.
- 7. Le frodi commerciali quali reati-presupposto della responsabilità cosiddetta
“amministrativa” delle persone giuridiche ex D.Lgs. 8 giugno 2011, n. 231 e s.m.i.
1. Le frodi commerciali in ambito agro-alimentare
Le frodi commerciali sono una specie del più ampio genus delle frodi agro-
alimentari. Per un primo inquadramento della tematica è utile fare ricorso ad una
distinzione tradizionale, tuttora valida, che individua nell’ambito delle frodi agro-
alimentari le frodi sanitarie, da un lato, e le frodi commerciali, dall’altro lato. Le
frodi sanitarie tutelano in via preminente il bene giuridico della salute pubblica.
Le relative fattispecie incriminatrici - tendenzialmente di pericolo concreto -
puniscono le frodi sulla qualità intrinseca dei prodotti agro-alimentari e cioè, in
altri termini, le attività fraudolente che rendono un alimento dannoso o rischio-
so per la salute del consumatore.
Trovano la loro disciplina nel Codice Penale, in particolare nel Titolo VI
(“Dei delitti contro l’incolumità pubblica”) rispettivamente al Capo II (“Dei
delitti di comune pericolo mediante frode”) quanto alle fattispecie di cui agli
artt. 440 (“Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari”), 442
(“Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate”), 444
(“Commercio di sostanze alimentari nocive”) c.p., e al Capo III (“Dei delitti
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