Page 50 - Rassegna 2019-2
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DOTTRINA



                  a) il rispetto del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indi-
             retti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indiretta-
             mente, alla segnalazione, che la nuova disciplina correda di un impianto sanzio-
             natorio che dovrà essere integrato nel sistema disciplinare ex art. 6, comma 2,
             lettera e, del Decreto 231;
                  b) Il corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti, atteso
             che  il  novellato  articolo  6  prevede  che sia  sanzionato  (oltre  al  soggetto  che
             abbia posto in essere atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del whistle-
             blower) anche colui che “effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si
             rivelano infondate”.
                  L’aspetto dell’infondatezza della segnalazione risulta di grande importanza
             per evitare di rendere oggetto di strumentalizzazione una misura volta a tutelare
             la società.










































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