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DOTTRINA
a) il rispetto del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indi-
retti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indiretta-
mente, alla segnalazione, che la nuova disciplina correda di un impianto sanzio-
natorio che dovrà essere integrato nel sistema disciplinare ex art. 6, comma 2,
lettera e, del Decreto 231;
b) Il corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti, atteso
che il novellato articolo 6 prevede che sia sanzionato (oltre al soggetto che
abbia posto in essere atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del whistle-
blower) anche colui che “effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si
rivelano infondate”.
L’aspetto dell’infondatezza della segnalazione risulta di grande importanza
per evitare di rendere oggetto di strumentalizzazione una misura volta a tutelare
la società.
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