Page 46 - Rassegna 2019-2
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DOTTRINA



             direttore di gara che segnali un’irregolarità di gioco o, meglio, di un agente di
             polizia nel tentativo di segnalare e bloccare un’azione illecita) è indissolubilmen-
             te legata all’impianto “231” così come configurato dal D.Lgs. 231/2001; infatti,
             proprio i concetti di gestione controllata del rischio, prevenzione e compliance
             sono  il  filo  conduttore  che  lega  le  procedure  del  Modello  Organizzativo
             Gestionale e quelle predisposte per la tutela del segnalante. In altre parole, il
             Legislatore, per combattere i fenomeni corruttivi, che creano delle inaccettabili
             distorsioni nel mercato e nella società civile, ha scelto di intervenire non più
             solo sull’inasprimento delle pene, ma anche e soprattutto sul campo, fonda-
             mentale, della prevenzione.
                  In quest’ottica, è necessario evidenziare che il rischio di configurazione dei
             reati all’interno delle società non può essere annullato, tuttavia, grazie all’intro-
             duzione di misure come quelle previste dalla Legge 179 del 2017 e dal D.Lgs.
             231/2001, il fattore rischio è controllato e gestito.
                  Se da un lato, dunque, la lotta ai fenomeni delittuosi si è prevalentemente
             spostata in una fase antecedente la commissione del reato, dall’altro lato, la nor-
             mativa introdotta nel 2017 ha anche mirato ad irrobustire la presenza dei cosid-
             detti flussi informativi all’interno delle aziende a tutti i livelli.
                  Dunque, l’ulteriore fondamentale tassello che lega la normativa sul whistle-
             blowing, a quella di cui al D.Lgs. 231/2001 e in generale a tutta la normativa
             societaria degli ultimi anni, risiede nella necessità, per gli organi apicali, di agire
             informati, ex art. 2381 c.c. In questo senso, il flusso informativo nelle società
             diventa un parametro di valutazione delle stesse.


             2. La Legge 179/2017
                  Venendo all’analisi delle novità introdotte dalla Legge 179/2017, occorre
             annotare, brevemente, che l’articolo 1 di detto provvedimento, che sostituisce
             integralmente  l’articolo  54-bis  del  D.Lgs.  165/2001,  elimina  il  riferimento  al
             superiore gerarchico e introduce una disciplina che induce il segnalatore a rivol-
             gersi ad autorità esterne ed imparziali. Inoltre, è predisposto un sistema sanzio-
             natorio ai danni di chi ha perpretato misure discriminatorie verso il whistleblower.
                  Vengono inserite, altresì, regole restrittive sull’identità del segnalante, che
             non può mai essere rivelata.
                  La più importante introdotta riguarda, tuttavia, la disciplina delle segnala-
             zioni per il settore privato: l’articolo 2 denominato “tutela del dipendente o collabo-
             ratore che segnala illeciti nel settore privato”, infatti, aggiunge i commi 2-bis, 2-ter e 2-
             quater, all’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001, includendo così l’obbligo per le socie-
             tà dotate di un Modello Organizzativo Gestionale di prevedere all’interno delle


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