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DOTTRINA
direttore di gara che segnali un’irregolarità di gioco o, meglio, di un agente di
polizia nel tentativo di segnalare e bloccare un’azione illecita) è indissolubilmen-
te legata all’impianto “231” così come configurato dal D.Lgs. 231/2001; infatti,
proprio i concetti di gestione controllata del rischio, prevenzione e compliance
sono il filo conduttore che lega le procedure del Modello Organizzativo
Gestionale e quelle predisposte per la tutela del segnalante. In altre parole, il
Legislatore, per combattere i fenomeni corruttivi, che creano delle inaccettabili
distorsioni nel mercato e nella società civile, ha scelto di intervenire non più
solo sull’inasprimento delle pene, ma anche e soprattutto sul campo, fonda-
mentale, della prevenzione.
In quest’ottica, è necessario evidenziare che il rischio di configurazione dei
reati all’interno delle società non può essere annullato, tuttavia, grazie all’intro-
duzione di misure come quelle previste dalla Legge 179 del 2017 e dal D.Lgs.
231/2001, il fattore rischio è controllato e gestito.
Se da un lato, dunque, la lotta ai fenomeni delittuosi si è prevalentemente
spostata in una fase antecedente la commissione del reato, dall’altro lato, la nor-
mativa introdotta nel 2017 ha anche mirato ad irrobustire la presenza dei cosid-
detti flussi informativi all’interno delle aziende a tutti i livelli.
Dunque, l’ulteriore fondamentale tassello che lega la normativa sul whistle-
blowing, a quella di cui al D.Lgs. 231/2001 e in generale a tutta la normativa
societaria degli ultimi anni, risiede nella necessità, per gli organi apicali, di agire
informati, ex art. 2381 c.c. In questo senso, il flusso informativo nelle società
diventa un parametro di valutazione delle stesse.
2. La Legge 179/2017
Venendo all’analisi delle novità introdotte dalla Legge 179/2017, occorre
annotare, brevemente, che l’articolo 1 di detto provvedimento, che sostituisce
integralmente l’articolo 54-bis del D.Lgs. 165/2001, elimina il riferimento al
superiore gerarchico e introduce una disciplina che induce il segnalatore a rivol-
gersi ad autorità esterne ed imparziali. Inoltre, è predisposto un sistema sanzio-
natorio ai danni di chi ha perpretato misure discriminatorie verso il whistleblower.
Vengono inserite, altresì, regole restrittive sull’identità del segnalante, che
non può mai essere rivelata.
La più importante introdotta riguarda, tuttavia, la disciplina delle segnala-
zioni per il settore privato: l’articolo 2 denominato “tutela del dipendente o collabo-
ratore che segnala illeciti nel settore privato”, infatti, aggiunge i commi 2-bis, 2-ter e 2-
quater, all’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001, includendo così l’obbligo per le socie-
tà dotate di un Modello Organizzativo Gestionale di prevedere all’interno delle
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