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IL REGIME DELLE SEGNALAZIONI INTERNE
                          NELL’AMBITO DELLA RESPONSABILITÀ PENALE D’IMPRESA



               multidisciplinare sulla normativa relativa all’organismo di vigilanza nella relazio-
               ne sui principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività
               dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.Lgs. 8 giugno 2001,
               n. 231.
                     Come detto, il nuovo articolo 6 del D.Lgs. 231/2001, così come riformu-
               lato e modificato, introduce un ulteriore requisito da rispettare ai fini di ottenere
               un MOG idoneo e regolare.
                     Infatti,  ora,  come  detto,  il  Modello  dovrà  necessariamente  includere  la
               procedura da seguire nel caso in cui si abbia la necessità di porre in essere una
               segnalazione, tenendo in debito conto tutte le direttive impartite dalla nuova
               normativa.
                     Aldilà dei vari passaggi procedurali, a parere di chi scrive, l’elemento più
               interessante in tal senso risiede nel soggetto destinatario delle segnalazioni. La
               legge non prescrive nulla in tal senso ma riflettendo e compiendo un’analisi
               combinata delle disposizioni in materia non si può non giungere alla conclusio-
               ne  secondo  la  quale  il  destinatario  naturale  delle  segnalazioni  debba  essere
               l’Organismo di Vigilanza.
                     Il coinvolgimento di tale organo pare poter realizzare con efficacia le fina-
               lità della nuova disciplina, di salvaguardare l’integrità dell’ente e tutelare il segna-
               lante. Tali finalità difficilmente potrebbero essere perseguite se, invece, le segna-
               lazioni venissero recapitate a soggetti nei cui confronti il segnalante abbia una
               posizione di dipendenza funzionale o gerarchica ovvero al presunto responsa-
               bile della violazione ovvero, ancora, a soggetti che abbiano un potenziale inte-
               resse correlato alla segnalazione.
                     L’Odv, quale organo imparziale ed esterno, ben potrebbe vigilare anche su
               tale aspetto.
                     Da tale assunto, tuttavia, si aprono le interessanti riflessioni in ordine alla
               configurazione di una responsabilità ulteriore dei componenti dell’OdV nel-
               l’ambito  del  sistema  di  segnalazioni  interne.  Il  componente  dell’OdV  o  il
               Presidente stesso che non dia seguito alla segnalazione o, ancora peggio, espon-
               ga il soggetto segnalante alle ritorsioni, in che tipo di responsabilità potrebbe
               incorrere?
                     Alla luce della nuova normativa l’Organismo di Vigilanza, cui è attribuita
               la funzione di sorvegliare e controllare sulla corretta applicazione e osservanza
               dei protocolli previsti nel predetto modello “231” e sul continuo aggiornamen-
               to  dello  stesso,  sarà  verosimilmente  investito  del  ruolo  di  destinatario  delle
               nuove procedure.
                     In particolare, l’OdV sarà investito di ulteriori compiti di vigilanza, aventi
               ad oggetto, specificatamente:


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