Page 53 - Rassegna 2019-2
P. 53
LE FRODI COMMERCIALI IN AMBITO AGRO-ALIMENTARE
Se è vero, infatti, che le frodi commerciali in ambito agro-alimentare non
sono un fenomeno nuovo - anzi, si tratta notoriamente di fattispecie vecchie
come il mondo, tanto che v’è ne è traccia fin dai primi scambi commerciali -
deve tuttavia riconoscersi che la fenomenologia oggi in atto ha carattere di asso-
luta novità. Nell’economia globalizzata le frodi agro-alimentari, in specie quelle
commerciali, sono diventate sempre più sofisticate e difficili da intercettare,
così come è arduo identificarne gli autori, che spesso si avvicendano in filiere
produttive lunghe ed articolate, anche dal punto di vista geografico .
(4)
D’altro canto, anche la figura del consumatore è profondamente mutata:
il consumatore è oggi soggetto qualificato e portatore di interessi suscettibili di
limitare grandemente la libertà di impresa e meritevoli di tutela diretta ed auto-
noma .
(5)
agro-alimentari”, che costituisce l’esito dei lavori della Commissione ministeriale appositamen-
te costituita nell’anno 2015 e presieduta dall’ex magistrato dott. Giancarlo Caselli, approvato
dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 60, in data 1° dicembre 2017, il cui ambito di inter-
vento “risulta essenzialmente perimetrato intorno a due versanti: da un lato, la delimitazione
della categoria dei reati di pericolo contro la salute, in modo da riformare la tutela di beni
giuridici di riferimento, che richiedono l’anticipazione delle correlate incriminazioni già alla
soglia del terzo rischio e, comunque, in funzione anticipata e preventiva; dall’altro lato, la rie-
laborazione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, con particolare riferimento
alle organizzazioni complesse ed alla responsabilità delle persone giuridiche che sono dive-
nute ormai, nella dimensione allargata degli scambi commerciali, il principale referente cri-
minologico, così da aprire la strada a risposte effettive e differenziate in ragione dell’effettivo
grado di offensività. Le coordinate di lavoro intrecciano, tuttavia, un ordito di più ampio e
incisivo rilievo tematico, anche in relazione alla coeva necessità di adeguare la normativa alla
delocalizzazione delle fasi di produzione, tematica che sottende alla tutela del made in, trat-
tata dal legislatore con il semplice rinvio quoad poenam all’art. 517 c.p. ma oggetto di un rile-
vante contenzioso con l’Unione Europea.
Nell’impatto con l’ordine alimentare di mercato non si può, peraltro, fare a meno di segna-
lare l’analisi della complessità delle fonti di riferimento anche rispetto alla rilevanza delle defi-
nizioni comunitarie e dei vincoli legislativi assunti a livello extra-statuale rispetto alle scelte
nazionali di tutela della salute pubblica, con ampie conseguenze sulla strumentazione tradi-
zionalmente impiegata in ambito penale.
L’intento complessivo è quello di un intervento di riforma che poggi su di un programma di
politica criminale adeguato alla gravità empirico-criminologica degli illeciti e all’importanza
dei beni tutelati” (così le “Linee guida per lo schema di disegno di legge recante Nuove norme in materia
di reati agro-alimentari”).
(4) È un dato acclarato come le attività criminali che si insinuano nel settore agro-alimentare
siano in crescente sviluppo, ciò per molteplici fattori, tra i quali vanno ricordati: l’aumento
del consumo di prodotti di origine animale, con conseguente incremento della domanda e
crescita del mercato di riferimento e delle relative economie; la globalizzazione del mercato,
connotata da filiere diversificate e più lunghe, anche al fine di rispondere al surplus di doman-
da proveniente dalla crescente popolazione urbana, con impatto esponenziale avuto riguardo
al maggiore numero di consumatori potenziali vittime di attività criminali; l’evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche che, nel creare nuove tecniche produttive e conserva-
tive, hanno allo stesso tempo consentito la messa a punto di nuove tecniche per rallentare,
inibire o mascherare eventuali condizioni indesiderate dell’alimento o per conferire allo stes-
so caratteristiche che in realtà lo stesso non possiede.
(5) L’art. 3 del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante il riassetto della
51