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LE FRODI COMMERCIALI IN AMBITO AGRO-ALIMENTARE



                     Sempre in argomento di soggetto attivo del reato assume particolare rilie-
               vo la tematica dell’individuazione del soggetto - persona fisica - responsabile
               nell’ambito delle organizzazioni imprenditoriali complesse.
                     Al riguardo, la giurisprudenza si è spesso trovata - e tuttora si trova - a
               dover risolvere il problema di ascrivere soggettivamente le penali responsabilità
               in materia agro-alimentare nell’ambito delle organizzazioni imprenditoriali di
               grandi dimensioni, costituite per lo più nella forma delle società commerciali e
               dotate di ampia articolazione funzionale e territoriale. La soluzione di tale que-
               stione è complicata dal fatto che nel settore alimentare mancano criteri legisla-
               tivi codificati in punto delega funzionale, rintracciabili invece - come è noto -
               nella legislazione in materia dell’igiene e sicurezza del lavoro .
                                                                          (10)
                     La  giurisprudenza  è  stata  conseguentemente  oscillante ,  talvolta
                                                                                (11)
               mostrandosi propensa a identificare la responsabilità penale in prossimità dei
               livelli più bassi dell’organigramma aziendale, altre volte per contro manifestan-
               do eccessivo rigore nell’individuare profili di responsabilità sempre apicali.
                     Ci si è chiesti, innanzitutto, se nelle imprese di grandi dimensioni, l’orga-
               nizzazione aziendale e la segregazione delle funzioni - inclusa quella risultante
               dall’intervenuta  adozione  del  piano  di  autocontrollo  o  di  un  Modello
               Organizzativo ex art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., di
               cui si dirà infra (sub 7.), possono effettivamente consentire il decentramento dei
               compiti - e conseguentemente delle responsabilità - anche in assenza di una
               delega funzionale formalizzata, in prospettiva esimente verso i soggetti apicali.

                     l’articolo 103, comma 1, lettera d) [ndr. - in materia di sicurezza dei prodotti], e nell’articolo 115,
                     comma 2-bis [ndr. - in materia di responsabilità per danno da prodotto difettoso], il fabbricante
                     del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del
                     servizio nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si pre-
                     senta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro
                     segno distintivo”. A livello europeo, in tema di sicurezza alimentare è stata da tempo introdotta
                     la figura dell’Operatore del Settore Alimentare o dei mangimi (OSA), come definita dall’art. 3,
                     punti 3 e 6, del Regolamento CE 178/2002 (Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
                     Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della
                     legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e fissa
                     procedure nel campo della sicurezza alimentare: “operatore del settore alimentare è la persona
                     fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimen-
                     tare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”. In particolare, gli obblighi di sicurezza
                     previsti dagli art. 14-20 del Regolamento CE n. 178 del 2002 si applicano nei limiti delle “rispet-
                     tive attività” e secondo la “capacità di controllo” delle condizioni di sicurezza del prodotto ali-
                     mentare. È a tale complesso di norme, pertanto, che si deve avere riguardo per meglio identi-
                     ficare il novero dei possibili soggetti attivi delle fattispecie di frode commerciale.
               (10)  Cfr. in particolare gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
               (11)  Va detto che i difformi orientamenti di cui si è detto sono stati espressi dalla giurisprudenza
                     di legittimità per lo più in materia di igiene alimentare e cioè in relazione ai reati contravven-
                     zionali di cui agli artt. 5 e 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, e non dunque in relazione alle
                     ipotesi di frode commerciale. La valenza di tali pronunce appare tuttavia estensibile anche
                     alle frodi commerciali.

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