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DOTTRINA
Al contempo, il consumatore è target privilegiato e costante non solo di
legittime campagne pubblicitarie, ma anche di attività fraudolente che tentano
di intercettarne le preferenze per conseguire illegittimi vantaggi di posizione in
un mercato in continua e rapida evoluzione.
3. L’interesse protetto
Sarebbe lecito attendersi che l’obiettivo primario di tutela dei delitti di
frode commerciale in ambito agro-alimentare risieda nella tutela dei diritti del
consumatore e soprattutto del diritto alla salute.
È noto che il diritto alla salute trova specifico riconoscimento a livello
costituzionale all’art. 32, comma 1, Cost. e costituisce al contempo uno dei
principali limiti all’attività di impresa, la cui libertà - ai sensi dell’art. 42 Cost. -
è funzionalizzata all’utilità sociale e non può essere quindi realizzata in modo
tale da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
D’altronde, il diritto alla salute e il diritto della libertà economica - in cui
va ricompresa la tutela della libera circolazione dei prodotti alimentari nel mer-
cato europeo - sono espressi e trovano ampio riconoscimento anche nell’ordi-
namento giuridico dell’Unione Europea in disposizioni per larghi tratti corri-
spondenti e simmetriche rispetto a quelle previste dalla nostra Carta
Costituzionale .
(6)
normativa posta a tutela del consumatore) definisce il consumatore come “la persona fisica
che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professio-
nale eventualmente svolta”.
(6) La Carta Europea dei diritti fondamentali riconosce all’art. 16 la libertà d’impresa, con-
formemente al diritto dell’Unione ed alle legislazioni e prassi nazionali: “È riconosciuta
la libertà d’impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi
nazionali”.
La Carta tutela la salute al successivo art. 35: “Nella definizione e nell’attuazione di tutte le
politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute
umana” e finanche i consumatori all’art. 38, secondo cui “Nelle politiche dell’Unione è
garantito un livello elevato di protezione dei consumatori”.
Nella normativa prevista dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) vigo-
no analoghe norme di salvaguardia. L’art. 3 prevede che l’Unione Europea “Si adopera per
lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla sta-
bilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla
piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento
della qualità dell’ambiente”.
Secondo l’art. 6 del Trattato, l’Unione Europea sostiene, coordina e completa l’azione degli
stati membri a tutela e per il miglioramento della salute. L’art. 168 del TFUE (ex art. 152
del TCE), al comma 1 stabilisce che nell’attuazione delle politiche ed attività dell’Unione
Europea è garantito un livello elevato di protezione della salute, attraverso la prevenzione
delle malattie ed affezioni e l’eliminazione delle fonti di pericolo.
Secondo tale disposizione, “l’azione dell’Unione Europea, che completa le politiche nazio-
nali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica alla prevenzione delle malattie e affe-
zioni e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale.
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