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LE FRODI COMMERCIALI IN AMBITO AGRO-ALIMENTARE
Eppure, i temi della tutela del consumatore e, più in generale, della tutela
della salute pubblica sono estranei rispetto alla ratio originaria che ebbe a guida-
re l’intervento del Legislatore.
Le ragioni di un simile approccio sono soprattutto di ordine storico: l’in-
tero Titolo VIII del Libro II del Codice Penale risulta profondamente compe-
netrato dall’ideologia fascista dell’epoca, come del resto viene ben evidenziato
nella stessa Relazione ministeriale dell’allora Guardasigilli on. Alfredo Rocco,
secondo cui le disposizioni in parola intendono apprestare un’efficace e speci-
fica difesa degli istituti e dei presupposti fondamentali dello Stato corporativo,
poiché “l’opportunità di una più rigorosa tutela della produzione nazionale è in
diretto rapporto con il fine supremo che alla produzione stessa è assegnato: l’af-
fermazione, lo sviluppo della potenza nazionale”: il collegamento con le conce-
zioni politiche e sociali della dottrina fascista è dunque esplicito.
Si tratta indubbiamente di una impostazione che oggi appare anacronisti-
ca: ciò nondimeno, gli interessi protetti dalle norme in commento sono da indi-
viduare, in prima battuta, nella tutela della lealtà dei traffici commerciali e della
concorrenza.
Si tratta di interessi pubblici economici, di carattere superindividuale, più
prossimi alla categoria degli imprenditori che a quella dei consumatori, che
rimangono al di fuori degli obiettivi primari di salvaguardia perseguiti da tali
norme.
Solo in seconda battuta e per effetto di una certa interpretazione evolutiva
fornita dalla giurisprudenza - peraltro neppure del tutto consolidata - sono pro-
gressivamente entrati a fare parte dell’obiettivo di tutela anche altri beni giuri-
dici, quali la genuinità alimentare e la salute del consumatore, ciò anche a fronte
del progressivo riconoscimento della figura di quest’ultimo quale portatore di
diritti della persona limitativi dell’attività dell’impresa.
L’interesse del consumatore tuttavia costituisce pur sempre un mero
riflesso del bene protetto in via prioritaria dalle norme in questione .
(7)
Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli (…), la loro propagazione e la loro
prevenzione (…) e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero”.
In merito alla protezione dei consumatori, l’art. 169 del TFUE (ex art. 153 del TCE) recita
che “(…) l’Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei
consumatori nonché a promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e all’orga-
nizzazione per la salvaguardia dei propri interessi”.
A completamento di tale sintetica ricostruzione normativa, va ricordato ancora l’art. 191 del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (ex art. 174), che prevede il principio di
precauzione a tutela non solo dell’ambiente, ma anche della salute.
(7) Per averne riprova basti considerare che la Suprema Corte di Cassazione ancora recentemente ha individuato
il bene giuridico dell’art 517-quater c.p. - dedicato alla tutela delle DOP / IGT, di cui si dirà infra - solo
nell’interesse del produttore: “Il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denomina-
zioni di origine dei prodotti agro-alimentari, di cui all’art. 517-quater cod. pen., non richiede
che le indicazioni fallaci siano idonee ad ingannare il pubblico dei consumatori, essendo fina-
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