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LE FRODI COMMERCIALI IN AMBITO AGRO-ALIMENTARE



                     Eppure, i temi della tutela del consumatore e, più in generale, della tutela
               della salute pubblica sono estranei rispetto alla ratio originaria che ebbe a guida-
               re l’intervento del Legislatore.
                     Le ragioni di un simile approccio sono soprattutto di ordine storico: l’in-
               tero Titolo VIII del Libro II del Codice Penale risulta profondamente compe-
               netrato dall’ideologia fascista dell’epoca, come del resto viene ben evidenziato
               nella stessa Relazione ministeriale dell’allora Guardasigilli on. Alfredo Rocco,
               secondo cui le disposizioni in parola intendono apprestare un’efficace e speci-
               fica difesa degli istituti e dei presupposti fondamentali dello Stato corporativo,
               poiché “l’opportunità di una più rigorosa tutela della produzione nazionale è in
               diretto rapporto con il fine supremo che alla produzione stessa è assegnato: l’af-
               fermazione, lo sviluppo della potenza nazionale”: il collegamento con le conce-
               zioni politiche e sociali della dottrina fascista è dunque esplicito.
                     Si tratta indubbiamente di una impostazione che oggi appare anacronisti-
               ca: ciò nondimeno, gli interessi protetti dalle norme in commento sono da indi-
               viduare, in prima battuta, nella tutela della lealtà dei traffici commerciali e della
               concorrenza.
                     Si tratta di interessi pubblici economici, di carattere superindividuale, più
               prossimi  alla  categoria  degli  imprenditori  che  a  quella  dei  consumatori,  che
               rimangono al di fuori degli obiettivi primari di salvaguardia perseguiti da tali
               norme.
                     Solo in seconda battuta e per effetto di una certa interpretazione evolutiva
               fornita dalla giurisprudenza - peraltro neppure del tutto consolidata - sono pro-
               gressivamente entrati a fare parte dell’obiettivo di tutela anche altri beni giuri-
               dici, quali la genuinità alimentare e la salute del consumatore, ciò anche a fronte
               del progressivo riconoscimento della figura di quest’ultimo quale portatore di
               diritti della persona limitativi dell’attività dell’impresa.
                     L’interesse  del  consumatore  tuttavia  costituisce  pur  sempre  un  mero
               riflesso del bene protetto in via prioritaria dalle norme in questione .
                                                                                 (7)
                     Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli (…), la loro propagazione e la loro
                     prevenzione (…) e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero”.
                     In merito alla protezione dei consumatori, l’art. 169 del TFUE (ex art. 153 del TCE) recita
                     che “(…) l’Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei
                     consumatori nonché a promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e all’orga-
                     nizzazione per la salvaguardia dei propri interessi”.
                     A completamento di tale sintetica ricostruzione normativa, va ricordato ancora l’art. 191 del
                     Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (ex art. 174), che prevede il principio di
                     precauzione a tutela non solo dell’ambiente, ma anche della salute.
               (7)   Per averne riprova basti considerare che la Suprema Corte di Cassazione ancora recentemente ha individuato
                     il bene giuridico dell’art 517-quater c.p. - dedicato alla tutela delle DOP / IGT, di cui si dirà infra - solo
                     nell’interesse del produttore: “Il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denomina-
                     zioni di origine dei prodotti agro-alimentari, di cui all’art. 517-quater cod. pen., non richiede
                     che le indicazioni fallaci siano idonee ad ingannare il pubblico dei consumatori, essendo fina-

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