Page 58 - Rassegna 2019-2
P. 58

DOTTRINA



                  Per dare conto della divaricazione delle conclusioni raggiunte dalla giuri-
             sprudenza  su  tale  aspetto  basta  citare  due  sentenze  rese  sul  punto  dalla
             Suprema Corte di Cassazione, sezione Terza penale, nell’anno 2013 a distanza
             di pochi mesi l’una dall’altra:
                  - “nelle imprese di grandi dimensioni, caratterizzate anche dal decentramen-
             to delle singole strutture produttive o commerciali, l’esigenza di una delega scritta
             o comunque formale, da parte degli organi di vertice, è superflua, dovendosi pre-
             sumere “in re ipsa”, allorquando ricorra la suddivisione dell’azienda in distinti set-
             tori, rami o servizi, ai quali siano preposti soggetti qualificati e idonei. Tale princi-
             pio, coerente con il dettato dell’art. 27, comma 1, cost. e con la fondamentale rego-
             la logica secondo la quale “ad impossibilia nemo tenetur” (che impedisce il contempe-
             ramento, da parte di un unico soggetto, di innumerevoli mansioni, anche di vigi-
             lanza, consentendone all’interno di grandi aziende la delega e il decentramento)
             comporta che nei casi in cui l’apparato produttivo o commerciale della società sia
             articolato in una serie di unità territoriali autonome, ciascuna affidata a un soggetto
             all’uopo investito di mansioni direttive, il problema della responsabilità va affron-
             tato con riferimento alla singola struttura aziendale, all’interno della quale soltanto
             dovrà ricercarsi il responsabile dei fatti, commissivi od omissivi, integranti reato.
             (Fattispecie in tema di violazione della disciplina in materia di igiene degli alimen-
             ti)” (così Cassazione penale, Sezione III, 19 febbraio 2013, n. 11835);
                  - “in tema di reati nel settore degli alimenti, l’efficacia devolutiva della dele-
             ga di funzioni è subordinata all’esistenza di un atto traslativo dei compiti connessi
             alla posizione di garanzia del titolare, che sia connotato dai requisiti della chiarez-
             za e della certezza, i quali possono sussistere a prescindere dalla forma impiegata,
             non essendo richiesta per la sua validità la forma scritta né ad substantiam né ad pro-
             bationem” (Cassazione penale, sezione III, 2 ottobre 2013, n. 3107).
                  Il contrasto è evidente e rimane tuttora irrisolto: nell’elaborazione giurispru-
             denziale sembra tuttavia prevalere il primo - e più garantistico - orientamento .
                                                                                      (12)


             5. Brevi cenni sulle singole fattispecie di frode commerciale
                  Viene immediatamente in rilievo la fattispecie di frode nell’esercizio del com-
             mercio ex art. 515 c.p. , che a dispetto della sua risalente origine storica, costituisce
                                (13)
             tuttora una norma basilare di contrasto rispetto al fenomeno delle frodi commerciali.
             (12)  Cfr. Cassazione penale, sezione III, 12 luglio 2018 n. 39431; Cassazione penale, sezione III,
                  23 giugno 2016 n. 40324; Cassazione penale, sezione III, 10 settembre 2015 n. 44335.
             (13)  “Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pub-
                  blico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per ori-
                  gine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora
                  il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa
                  fino a euro 2.065”.

             56
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63