Page 63 - Rassegna 2019-2
P. 63

LE FRODI COMMERCIALI IN AMBITO AGRO-ALIMENTARE



               europeo, secondo cui “L’importazione e l’esportazione a fini di commercializ-
               zazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo
               non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indica-
               zioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell’arti-
               colo 517 del codice penale.
                     Costituisce falsa indicazione la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e
               merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; costi-
               tuisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza
               estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indur-
               re il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana
               incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina
               sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma
               49-bis” .
                      (28)
                     L’ultima fattispecie - più recentemente introdotta dalla L. 23 luglio 2009,


                     recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai
                     sensi dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura “made
                     in Italy” su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’ori-
                     gine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza este-
                     ra dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore
                     a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l’uso fallace o fuorviante
                     di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo
                     quanto previsto dal comma 49-bis. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei
                     prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla
                     vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano ammini-
                     strativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di
                     quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazio-
                     ne sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano ammini-
                     strativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura “made
                     in Italy”. Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque
                     essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica”. Va
                     ricordata anche la disposizione dettata dall’art. 4, comma 49-bis L. citata, secondo cui: “Costituisce fal-
                     lace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali
                     da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi
                     della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni
                     precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qual-
                     siasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere
                     accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa
                     le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva
                     origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo
                     di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e
                     nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il
                     contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro
                     250.000”.
               (28)  Cassazione penale, sezione III, 20 ottobre 2016, n. 15249: “L’importazione e l’esportazione ai fini
                     di commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origi-
                     ne costituisce reato ed è punita ai sensi dell’art. 517 c.p. In particolare, la dicitura ‘made in
                     Italy’ apposta su prodotti e merci non originari dall’Italia costituisce falsa indicazione ogni qual
                     volta induca in inganno il consumatore nel ritenere che il prodotto sia di origine italiana”.

                                                                                         61
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68