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LE FRODI COMMERCIALI IN AMBITO AGRO-ALIMENTARE
europeo, secondo cui “L’importazione e l’esportazione a fini di commercializ-
zazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo
non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indica-
zioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell’arti-
colo 517 del codice penale.
Costituisce falsa indicazione la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e
merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; costi-
tuisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza
estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indur-
re il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana
incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina
sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma
49-bis” .
(28)
L’ultima fattispecie - più recentemente introdotta dalla L. 23 luglio 2009,
recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai
sensi dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura “made
in Italy” su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’ori-
gine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza este-
ra dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore
a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l’uso fallace o fuorviante
di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo
quanto previsto dal comma 49-bis. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei
prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla
vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano ammini-
strativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di
quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazio-
ne sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano ammini-
strativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura “made
in Italy”. Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque
essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica”. Va
ricordata anche la disposizione dettata dall’art. 4, comma 49-bis L. citata, secondo cui: “Costituisce fal-
lace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali
da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi
della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni
precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qual-
siasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere
accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa
le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva
origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo
di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e
nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il
contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro
250.000”.
(28) Cassazione penale, sezione III, 20 ottobre 2016, n. 15249: “L’importazione e l’esportazione ai fini
di commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origi-
ne costituisce reato ed è punita ai sensi dell’art. 517 c.p. In particolare, la dicitura ‘made in
Italy’ apposta su prodotti e merci non originari dall’Italia costituisce falsa indicazione ogni qual
volta induca in inganno il consumatore nel ritenere che il prodotto sia di origine italiana”.
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