Page 66 - Rassegna 2019-2
P. 66
DOTTRINA
La diversità può riguardare: l’origine, la provenienza, la qualità (frode qua-
litativa), oppure la quantità (frode quantitativa).
La frode quantitativa si riferisce alle ipotesi in cui si riscontrino differenze
di numero, peso, misura e dimensioni (tra le ipotesi di frode quantitativa si è
soliti ricordare la vendita al minuto al lordo della tara degli involucri che con-
tengono i prodotti ceduti, mentre costituisce tentativo di frode tenere in un
esercizio commerciale una bilancia con il dispositivo della tara disattivato); quel-
la qualitativa riguarda come detto i casi di diversità per origine, provenienza e
qualità, con la precisazione che l’origine è di regola riferita al territorio da cui
proviene il prodotto, la provenienza al produttore.
La qualità è intesa quindi in senso lato: anche l’origine e la provenienza
sono suscettibili di incidere sulla qualità in senso proprio ovvero sulle peculia-
rità intrinseche del prodotto (si pensi alle materie prime utilizzate nel ciclo pro-
duttivo ed alle stesse modalità e procedure di produzione) .
(32)
c. Casistica
La casistica è quanto mai varia. In via esemplificativa si ricordano le
seguenti fattispecie concrete:
- vendita di prodotti privi delle caratteristiche essenziali che essi dovreb-
bero invece possedere;
- vendita di olio di semi come olio di oliva;
- vendita di alimenti decongelati come freschi;
- vendita di prodotti non biologici come biologici ;
(33)
- presenza di OGM nei prodotti dichiarati “OGM free”;
- vendita di un prodotto in stato di avanzato scongelamento senza l’indi-
cazione dell’origine di prodotto congelato;
- produzione o vendita di insaccati con carne congelata senza indicarlo
(essendo irrilevante che tali trattamenti avvengano in fase di lavorazione ovvero
a prodotto finito);
(32) Cfr. Cassazione penale, sezione III, 27 gennaio 2012, n. 19650: “La provenienza è considerata
diversa anche quando è diverso l’intermediario che l’ha procurata rispetto a quello indicato
o altrimenti è diverso il fabbricante - anche in ragione del fatto che per provenienza ed ori-
gine della merce deve intendersi non già la provenienza della stessa da un dato luogo di fab-
bricazione, totale o parziale, ma la sua provenienza da un determinato imprenditore che si
assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica della produzione, rendendosi garante
delle qualità del prodotto nei confronti degli acquirenti”.
(33) Cassazione penale, Sezione IIII, 22 marzo 2016, n. 35387: “Integra il reato di frode in commercio
la vendita di un prodotto con certificazione di produzione biologica ma non tale - nella spe-
cie arance - ed è irrilevante il profitto o il danno che risultano estranei alla struttura del reato,
ed e perciò ininfluente che al compratore sia consegnata merce il cui costo di produzione sia
pari o anche superiore al costo di quella dichiarata ed abbia lo stesso o un maggiore potere
nutritivo”.
64