Page 66 - Rassegna 2019-2
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DOTTRINA



                  La diversità può riguardare: l’origine, la provenienza, la qualità (frode qua-
             litativa), oppure la quantità (frode quantitativa).
                  La frode quantitativa si riferisce alle ipotesi in cui si riscontrino differenze
             di numero, peso, misura e dimensioni (tra le ipotesi di frode quantitativa si è
             soliti ricordare la vendita al minuto al lordo della tara degli involucri che con-
             tengono i prodotti ceduti, mentre costituisce tentativo di frode tenere in un
             esercizio commerciale una bilancia con il dispositivo della tara disattivato); quel-
             la qualitativa riguarda come detto i casi di diversità per origine, provenienza e
             qualità, con la precisazione che l’origine è di regola riferita al territorio da cui
             proviene il prodotto, la provenienza al produttore.
                  La qualità è intesa quindi in senso lato: anche l’origine e la provenienza
             sono suscettibili di incidere sulla qualità in senso proprio ovvero sulle peculia-
             rità intrinseche del prodotto (si pensi alle materie prime utilizzate nel ciclo pro-
             duttivo ed alle stesse modalità e procedure di produzione) .
                                                                     (32)

             c. Casistica
                  La  casistica  è  quanto  mai  varia.  In  via  esemplificativa  si  ricordano  le
             seguenti fattispecie concrete:
                  - vendita di prodotti privi delle caratteristiche essenziali che essi dovreb-
             bero invece possedere;
                  - vendita di olio di semi come olio di oliva;
                  - vendita di alimenti decongelati come freschi;
                  - vendita di prodotti non biologici come biologici ;
                                                                  (33)
                  - presenza di OGM nei prodotti dichiarati “OGM free”;
                  - vendita di un prodotto in stato di avanzato scongelamento senza l’indi-
             cazione dell’origine di prodotto congelato;
                  - produzione o vendita di insaccati con carne congelata senza indicarlo
             (essendo irrilevante che tali trattamenti avvengano in fase di lavorazione ovvero
             a prodotto finito);


             (32)  Cfr. Cassazione penale, sezione III, 27 gennaio 2012, n. 19650: “La provenienza è considerata
                  diversa anche quando è diverso l’intermediario che l’ha procurata rispetto a quello indicato
                  o altrimenti è diverso il fabbricante - anche in ragione del fatto che per provenienza ed ori-
                  gine della merce deve intendersi non già la provenienza della stessa da un dato luogo di fab-
                  bricazione, totale o parziale, ma la sua provenienza da un determinato imprenditore che si
                  assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica della produzione, rendendosi garante
                  delle qualità del prodotto nei confronti degli acquirenti”.
             (33)  Cassazione penale, Sezione IIII, 22 marzo 2016, n. 35387: “Integra il reato di frode in commercio
                  la vendita di un prodotto con certificazione di produzione biologica ma non tale - nella spe-
                  cie arance - ed è irrilevante il profitto o il danno che risultano estranei alla struttura del reato,
                  ed e perciò ininfluente che al compratore sia consegnata merce il cui costo di produzione sia
                  pari o anche superiore al costo di quella dichiarata ed abbia lo stesso o un maggiore potere
                  nutritivo”.

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