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LE FRODI COMMERCIALI IN AMBITO AGRO-ALIMENTARE
(il soggetto deve cioè avere agito al fine di trarre profitto dalle condotte in que-
stione). L’ultimo comma della norma subordina tuttavia la punibilità dei delitti
previsti ai suddetti commi 1 e 2 alla condizione che siano state osservate le norme
delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali
sulla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei pro-
dotti agro-alimentari. Infine, ai sensi dell’art. 517-quater, comma 2, c.p. è prevista
la confisca obbligatoria e per equivalente a mente dell’art. 474-bis c.p. .
(31)
6. In particolare: la fattispecie di frode nell’esercizio del commercio
a. La previsione legislativa
L’art. 515 c.p., come detto, punisce con la reclusione fino a due anni o con la
multa fino a euro 2.065 - qualora il fatto non costituisca un più grave delitto - il sog-
getto che, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al
pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobi-
le, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.
Per tale delitto non è previsto né l’arresto né il fermo e neppure sono con-
template misure cautelari personali, fatto salvo il divieto temporaneo di eserci-
zio di determinate attività professionali o imprenditoriali. La procedibilità è
d’ufficio e la competenza spetta al Tribunale in composizione monocratica.
La fattispecie di frode in commercio è - al pari degli altri reati contemplati
nel Capo II del Titolo VIII del Codice Penale - reato presupposto della respon-
sabilità cosiddetta “amministrativa” della persona giuridica ex D.Lgs. 8 giugno
2001, n. 231.
b. Frode quantitativa e qualitativa
La divergenza tra pattuito e consegnato può assumere diverse connotazio-
ni penalmente rilevanti.
(31) “1. Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa
alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il
profitto, a chiunque appartenenti. 2. Quando non è possibile eseguire il provvedimento di
cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per
un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter. 3. Si
applicano le disposizioni dell’articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che ser-
virono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l’oggetto, il prodotto,
il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa
dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, o l’illecita pro-
venienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. 4. Le disposizioni del presente arti-
colo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale”.
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