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DOTTRINA
n. 99 - è prevista dall’articolo 517-quater c.p. (“Contraffazione di indicazioni
geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari”) .
(29)
La norma - dettata con specifico riferimento ai prodotti agro-alimentari -
tutela specificamente le DOP e le IGP, ovvero i meccanismi di certificazione di
qualità introdotti dall’ordinamento europeo, tesi a garantire il consumatore
circa la conformità del prodotto alimentare a specifiche qualità organolettiche,
a presidio della tutela e della valorizzazione dei prodotti locali .
(30)
Il comma 1 della disposizione in commento sanziona a titolo di dolo gene-
rico le condotte di contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari; il comma 2 punisce,
invece, a titolo di dolo specifico i comportamenti di introduzione nel territorio
dello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai con-
sumatori o messa comunque in circolazione dei suddetti prodotti agro-alimentari
(29) “Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine
di prodotti agro-alimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a
euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio
dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette
comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraf-
fatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-
bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione
che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle con-
venzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazio-
ni di origine dei prodotti agro-alimentari”.
(30) Quanto all’oggetto del reato, occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dall’art. 2, Reg.
CE 20/03/2006, n. 510/2006 (reso esecutivo dal Reg. appl. 1989/2006), relativo alla prote-
zione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine nazionali dei prodotti
agricoli e alimentari, ai sensi del quale per “denominazione d’origine” si deve intendere il
nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a
designare un prodotto agricolo o alimentare: originario di tale regione, di tale luogo determi-
nato o di tale paese; la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclu-
sivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui
produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. Per
“indicazione geografica” invece si deve intendere il nome di una regione, di un luogo deter-
minato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o ali-
mentare: come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e del quale
una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale
origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella
zona geografica delimitata. A livello nazionale, per il settore vitivinicolo in passato occorreva
avere riguardo al Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (in Gazz. Uff., 26 aprile, n. 96).
Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione
dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, oggi abrogato dalla L. 12 dicembre 2016, n.
238 (in Gazz. Uff., 28 dicembre 2016, n. 302) recante la “Disciplina organica della coltiva-
zione della vite e della produzione e del commercio del vino”. Le DOP e le IGP trovano
espressa tutela anche nel Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
recante il Codice della proprietà industriale) all’art. 29. (“Oggetto della tutela”): “Sono pro-
tette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una
regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario
e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente
all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione”.
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