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DOTTRINA



             n. 99 - è prevista dall’articolo 517-quater c.p. (“Contraffazione di indicazioni
             geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari”) .
                                                                                (29)
                  La norma - dettata con specifico riferimento ai prodotti agro-alimentari -
             tutela specificamente le DOP e le IGP, ovvero i meccanismi di certificazione di
             qualità  introdotti  dall’ordinamento  europeo,  tesi  a  garantire  il  consumatore
             circa la conformità del prodotto alimentare a specifiche qualità organolettiche,
             a presidio della tutela e della valorizzazione dei prodotti locali .
                                                                        (30)
                  Il comma 1 della disposizione in commento sanziona a titolo di dolo gene-
             rico le condotte di contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche e
             delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari; il comma 2 punisce,
             invece, a titolo di dolo specifico i comportamenti di introduzione nel territorio
             dello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai con-
             sumatori o messa comunque in circolazione dei suddetti prodotti agro-alimentari

             (29)  “Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine
                  di prodotti agro-alimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a
                  euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio
                  dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette
                  comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraf-
                  fatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-
                  bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione
                  che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle con-
                  venzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazio-
                  ni di origine dei prodotti agro-alimentari”.
             (30)  Quanto all’oggetto del reato, occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dall’art. 2, Reg.
                  CE 20/03/2006, n. 510/2006 (reso esecutivo dal Reg. appl. 1989/2006), relativo alla prote-
                  zione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine nazionali dei prodotti
                  agricoli e alimentari, ai sensi del quale per “denominazione d’origine” si deve intendere il
                  nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a
                  designare un prodotto agricolo o alimentare: originario di tale regione, di tale luogo determi-
                  nato o di tale paese; la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclu-
                  sivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui
                  produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. Per
                  “indicazione geografica” invece si deve intendere il nome di una regione, di un luogo deter-
                  minato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o ali-
                  mentare: come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e del quale
                  una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale
                  origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella
                  zona geografica delimitata. A livello nazionale, per il settore vitivinicolo in passato occorreva
                  avere riguardo al Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (in Gazz. Uff., 26 aprile, n. 96).
                  Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione
                  dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, oggi abrogato dalla L. 12 dicembre 2016, n.
                  238 (in Gazz. Uff., 28 dicembre 2016, n. 302) recante la “Disciplina organica della coltiva-
                  zione della vite e della produzione e del commercio del vino”. Le DOP e le IGP trovano
                  espressa tutela anche nel Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
                  recante il Codice della proprietà industriale) all’art. 29. (“Oggetto della tutela”): “Sono pro-
                  tette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una
                  regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario
                  e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente
                  all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione”.

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