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LE FRODI COMMERCIALI IN AMBITO AGRO-ALIMENTARE
Sempre in tema di rapporto con altri reati, si segnala che la giurisprudenza
assegna alla fattispecie di cui all’art. 516 c.p. funzione sussidiaria rispetto alla
previsione (più) generale di cui all’art. 515 c.p. .
(20)
La terza fattispecie a venire in rilievo è quella di cui all’art. 517 c.p.
(“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”) .
(21)
Oggetto materiale del reato sono i prodotti industriali e le opere dell’inge-
gno: gli alimenti sono suscettibili di rientrare tra i prodotti industriali (solo) ogni
qual volta abbiano subito un processo industriale o artigianale di trasformazio-
ne, sicché per tali debbono intendersi anche i prodotti agricoli che abbiano
subito un processo di trasformazione.
I segni distintivi non devono essere né contraffatti né alterati (situazione
che andrebbe a configurare altrimenti la diversa ipotesi delittuosa di cui all’art.
474 c.p.): ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo dell’art. 517 c.p. occor-
re piuttosto che i marchi (seppur non registrati) e i segni distintivi (inclusi quelli
preadottati da altro imprenditore) siano imitati in modo da creare confusione.
L’induzione in inganno del compratore deve vertere sull’origine, prove-
nienza o qualità dell’opera o del prodotto.
In particolare, per origine e provenienza del prodotto si è inteso fare rife-
rimento alla provenienza di un prodotto da un determinato produttore, ovvero
dal soggetto che si assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica della
fase di produzione, rendendosi garante delle qualità del prodotto nei confronti
degli acquirenti ; il luogo di produzione assume rilievo in quanto incidente
(22)
sull’origine dell’alimento .
(23)
(20) Cassazione penale, sezione III, 7 luglio 2016, n. 50745 “Il delitto di cui all’art. 516 cod. pen. è un
reato di pericolo che punisce la semplice immissione sul mercato di sostanze alimentari non
genuine come genuine e, in quanto relativo ad una fase preliminare alla relazione commer-
ciale vera e propria tra due soggetti, rappresenta una forma di tutela anticipata e sussidiaria
rispetto a quello di frode in commercio previsto dall’art. 515 cod. pen. che invece sussiste,
nella forma consumata o tentata, nell’ipotesi di materiale consegna della merce all’acquirente
o di atti univocamente diretti a tale fine”.
(21) “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti
industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il
compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto
non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni
e con la multa fino a ventimila euro”.
(22) Cassazione penale, sezione III, 2 febbraio 2005, n. 3352 (non relativa a prodotti alimentari): “Non sussiste il
reato di messa in commercio di prodotti con marchi o segni mendaci nel caso di prodotti recanti
il marchio di una impresa con sede in Italia, i quali siano stati in realtà fabbricati all’estero da un’im-
presa controllata; e ciò perché la norma di cui all’art. 517 c.p. - nonostante l’intervento operato
con la legge n. 350/2003 - quando parla di “origine o provenienza” del prodotto ha inteso riferirsi
alla provenienza da un determinato produttore, indipendentemente dal luogo di fabbricazione”.
(23) Cassazione penale, sezione III, 14 aprile 2005, n 264: “Nella interpretazione dell’art. 517 c.p. deve
tenersi conto del fatto che per i prodotti agricoli o alimentari (identificabili in relazione all’ori-
gine geografica) la qualità dipende essenzialmente dall’ambiente naturale e umano in cui sono
coltivati, trasformati e prodotti, sicché per origine del prodotto deve intendersi la sua origine
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