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DOTTRINA



             aprile 1962, n. 283 si pongono in relazione di specialità reciproca e possono
             pertanto concorrere. Infatti il delitto viene commesso da chi pone in vendita
             sostanze alimentari non genuine come genuine, ovvero di qualità o quantità
             diverse da quella dichiarata o pattuita.
                  La contravvenzione è commessa da chi impiega nella preparazione del
             prodotto sostanze private in parte dei propri elementi naturali o mescolate a
             sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la com-
             posizione naturale. Inoltre nel delitto è determinante la consegna all’acquirente
             o la messa in commercio, mentre nella contravvenzione si ha riguardo al fatto
             intrinseco  della  preparazione  o  della  distribuzione  per  il  consumo.  Infatti  il
             delitto ha come oggetto la tutela giuridica della correttezza del commercio, la
             contravvenzione la tutela della salute” .
                                                 (40)

             g. La perdita dei requisiti morali ex art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59
                  Ai sensi dell’art. 71, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 citato,
             in materia di requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, non pos-
             sono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro
             che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
             quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode
             nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali.

             h. La pubblicazione della sentenza
                  La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 c.p.
             comporta ex art. 518 c.p. la pubblicazione della sentenza.


             7.  Le  frodi  commerciali  quali  reati-presupposto  della  responsabilità
               cosiddetta “amministrativa” delle persone giuridiche ex D.Lgs. 8 giu-
               gno 2001, n. 231 e s.m.i.
                  Dalla concreta realizzazione di una fattispecie di frode commerciale pos-
             sono discendere profili di responsabilità distinti: da un lato, di natura penale
             personale in capo al soggetto agente (persona fisica), e cioè all’autore del reato;
             dall’altro lato, di natura “amministrativa” - o, meglio, penale-amministrativa o
             para-penale - in capo alla persona giuridica nel cui ambito il soggetto agente
             risulta organicamente inserito, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.
                  Le fattispecie di frode commerciale, difatti, risultano inserite nel novero
             dei cosiddetti “reati presupposto” della responsabilità cosiddetta “amministra-
             tiva” della persona giuridica a mente del D.Lgs. citato.

             (40)  Cassazione penale, Sezione III, 22 aprile 1999, n. 8507.

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