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DOTTRINA



             colposi di comune pericolo”) quanto alla fattispecie di cui all’art. 452 (“Delitti
             colposi contro la salute pubblica”) in relazione ai disposti di cui agli artt. 440-
             445 c.p. Le frodi commerciali sono disciplinate da un distinto gruppo di norme,
             anch’esse di fonte codicistica, rinvenibili all’interno del Capo II (“Dei delitti
             contro l’industria e il commercio”) del Titolo VIII (“Dei delitti contro l’econo-
             mia pubblica, l’industria e il commercio”) del Codice Penale.
                  Si allude alle fattispecie di cui agli artt. 515 (“Frode nell’esercizio del com-
             mercio”), 516 (“Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”),
             517  (“Vendita  di  prodotti  industriali  con  segni  mendaci”),  517-quater
             (“Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei pro-
             dotti agro-alimentari”) c.p. Va detto che la disciplina delle frodi commerciali
             non è stata dettata con riferimento esclusivo alla materia agro-alimentare.
                  Soltanto  il  delitto  di  vendita  di  sostanze  alimentari  non  genuine  come
             genuine (art. 516 c.p.) e quello, di più recente introduzione , di contraffazione
                                                                     (1)
             di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro-alimen-
             tari (art. 517-quater c.p.) delimitano espressamente in rubrica il loro campo di
             applicazione alla materia agro-alimentare: i reati di frode nell’esercizio del com-
             mercio (art. 515 c.p.) e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.
             517 c.p.) riguardano invece la generalità dei prodotti industriali e sta quindi all’in-
             terprete coglierne di volta in volta le specificità rispetto al settore agro-alimentare .
                                                                                       (2)


             2.  Il mutato contesto economico-sociale di riferimento e le conseguenti
               esigenze di riforma del sistema precettivo e sanzionatorio
                  Va  detto  che  l’attuale  sistema  sanzionatorio  delle  frodi  commerciali  in
             ambito agro-alimentare è obiettivamente insufficiente a fronteggiare i crescenti
             fenomeni  criminali  che  interessano  il  settore  e  risulta  in  parte  anacronistico
             avuto riguardo al mutato contesto economico-sociale di riferimento.
                  Le esigenze di riforma da più parti manifestate - che non a caso vanno ad
             appuntarsi significativamente anche sulla disciplina precettiva e repressiva delle
             frodi commerciali - devono pertanto essere ampiamente condivise .
                                                                             (3)
             (1)  La norma è stata inserita dall’art. 15, comma 1, lett. e) della L. 23 luglio 2009, n. 99.
             (2)  A costo di incorrere in ovvietà, si segnala per completezza che le ipotesi fraudolente testé
                  descritte costituiscono soltanto uno dei possibili profili di responsabilità penale in ambito
                  agro-alimentare. In particolare, in materia di igiene degli alimenti non possono non essere
                  ricordate, su tutte, le disposizioni di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283 - recante la “Disciplina
                  igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” - che costituisce anco-
                  ra oggi un testo fondamentale per gli operatori del settore, come del resto attestato anche
                  dalla stessa prassi giudiziaria. Il provvedimento disciplina sia la fase di produzione sia quella
                  di vendita, attraverso l’imposizione di norme sanzionatorie a fronte di fattispecie di natura
                  contravvenzionale, tendenzialmente di pericolo astratto o presunto.
             (3)  In tale contesto si colloca anche il disegno di legge contenente “Nuove norme in materia di reati

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