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DOTTRINA
colposi di comune pericolo”) quanto alla fattispecie di cui all’art. 452 (“Delitti
colposi contro la salute pubblica”) in relazione ai disposti di cui agli artt. 440-
445 c.p. Le frodi commerciali sono disciplinate da un distinto gruppo di norme,
anch’esse di fonte codicistica, rinvenibili all’interno del Capo II (“Dei delitti
contro l’industria e il commercio”) del Titolo VIII (“Dei delitti contro l’econo-
mia pubblica, l’industria e il commercio”) del Codice Penale.
Si allude alle fattispecie di cui agli artt. 515 (“Frode nell’esercizio del com-
mercio”), 516 (“Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”),
517 (“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”), 517-quater
(“Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei pro-
dotti agro-alimentari”) c.p. Va detto che la disciplina delle frodi commerciali
non è stata dettata con riferimento esclusivo alla materia agro-alimentare.
Soltanto il delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come
genuine (art. 516 c.p.) e quello, di più recente introduzione , di contraffazione
(1)
di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro-alimen-
tari (art. 517-quater c.p.) delimitano espressamente in rubrica il loro campo di
applicazione alla materia agro-alimentare: i reati di frode nell’esercizio del com-
mercio (art. 515 c.p.) e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.
517 c.p.) riguardano invece la generalità dei prodotti industriali e sta quindi all’in-
terprete coglierne di volta in volta le specificità rispetto al settore agro-alimentare .
(2)
2. Il mutato contesto economico-sociale di riferimento e le conseguenti
esigenze di riforma del sistema precettivo e sanzionatorio
Va detto che l’attuale sistema sanzionatorio delle frodi commerciali in
ambito agro-alimentare è obiettivamente insufficiente a fronteggiare i crescenti
fenomeni criminali che interessano il settore e risulta in parte anacronistico
avuto riguardo al mutato contesto economico-sociale di riferimento.
Le esigenze di riforma da più parti manifestate - che non a caso vanno ad
appuntarsi significativamente anche sulla disciplina precettiva e repressiva delle
frodi commerciali - devono pertanto essere ampiamente condivise .
(3)
(1) La norma è stata inserita dall’art. 15, comma 1, lett. e) della L. 23 luglio 2009, n. 99.
(2) A costo di incorrere in ovvietà, si segnala per completezza che le ipotesi fraudolente testé
descritte costituiscono soltanto uno dei possibili profili di responsabilità penale in ambito
agro-alimentare. In particolare, in materia di igiene degli alimenti non possono non essere
ricordate, su tutte, le disposizioni di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283 - recante la “Disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” - che costituisce anco-
ra oggi un testo fondamentale per gli operatori del settore, come del resto attestato anche
dalla stessa prassi giudiziaria. Il provvedimento disciplina sia la fase di produzione sia quella
di vendita, attraverso l’imposizione di norme sanzionatorie a fronte di fattispecie di natura
contravvenzionale, tendenzialmente di pericolo astratto o presunto.
(3) In tale contesto si colloca anche il disegno di legge contenente “Nuove norme in materia di reati
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