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IL RATING DI LEGALITÀ
la questione dell’ottenimento di vantaggi frutto di opportunismo e concorrenza
sleale.
Si potrebbero, in astratto, configurare tre situazioni:
a) la violazione potrebbe riguardare la semplice falsa dichiarazione di
requisiti (esempio, vi è già stata una condanna rilevante, ma non viene menzio-
nata dall’impresa);
b) l’impresa è ben consapevole di non rispettare i requisiti previsti dal
rating di legalità (ad esempio, non rispetta la normativa sul lavoro, evade le
imposte), ma ciò non è ancora emerso agli organi inquirenti;
c) la violazione della normativa avviene successivamente all’ottenimento
del rating di legalità e dei suoi vantaggi.
Per le false dichiarazioni in materia di appalto può trovare applicazione,
salve le più gravi fattispecie, l’art. 356 del codice penale . In caso di graduato-
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ria ottenuta grazie al rating di legalità per l’ottenimento di finanziamenti pubblici
potrebbero invece ravvisarsi gli estremi di cui all’art. 316-ter del codice pena-
le 18 o dell’art. 640-bis del codice penale.
Inoltre, l’art. 80, comma 5, lettera c) del Codice Appalti prevede che in
caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle pro-
cedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante può
segnalare la circostanza all’ANAC per l’iscrizione nel casellario informatico ai
fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino
a due anni. Al fine di garantire la concorrenza, e tutelare la stessa impresa dagli
effetti controproducenti dalla revoca del rating di legalità, occorre dunque indi-
viduare alcuni accorgimenti per prevenire l’asimmetria informativa e i compor-
tamenti opportunistici.
Un suggerimento è quello di rendere obbligatoria l’adozione di modelli
organizzativi D.Lgs. 231/2001, prevedendo che l’organismo di vigilanza sia for-
mato da componenti indipendenti rispetto all’impresa, cui attribuire un equo
compenso e responsabilità specifiche.
Occorre, infatti, che l’impresa individui le aree di rischio nelle quali pos-
sono manifestarsi reati e definisca compiti e procedure organizzative per preve-
nirli.
(17) Art. 356 Codice penale: “Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adem-
pimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni”.
(18) Art. 316-ter Codice penale: “Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque
mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero
mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanzia-
menti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo
Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
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