Page 41 - Rassegna 2019-2
P. 41

IL RATING DI LEGALITÀ



               la questione dell’ottenimento di vantaggi frutto di opportunismo e concorrenza
               sleale.
                     Si potrebbero, in astratto, configurare tre situazioni:
                     a)  la  violazione  potrebbe  riguardare  la  semplice  falsa  dichiarazione  di
               requisiti (esempio, vi è già stata una condanna rilevante, ma non viene menzio-
               nata dall’impresa);
                     b)  l’impresa  è  ben  consapevole  di  non  rispettare  i  requisiti  previsti  dal
               rating  di  legalità  (ad  esempio,  non  rispetta  la  normativa  sul  lavoro,  evade  le
               imposte), ma ciò non è ancora emerso agli organi inquirenti;
                     c) la violazione della normativa avviene successivamente all’ottenimento
               del rating di legalità e dei suoi vantaggi.
                     Per le false dichiarazioni in materia di appalto può trovare applicazione,
               salve le più gravi fattispecie, l’art. 356 del codice penale . In caso di graduato-
                                                                     (17)
               ria ottenuta grazie al rating di legalità per l’ottenimento di finanziamenti pubblici
               potrebbero invece ravvisarsi gli estremi di cui all’art. 316-ter del codice pena-
               le 18 o dell’art. 640-bis del codice penale.
                     Inoltre, l’art. 80, comma 5, lettera c) del Codice Appalti prevede che in
               caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle pro-
               cedure  di  gara  e  negli  affidamenti  di  subappalto,  la  stazione  appaltante  può
               segnalare la circostanza all’ANAC per l’iscrizione nel casellario informatico ai
               fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino
               a due anni. Al fine di garantire la concorrenza, e tutelare la stessa impresa dagli
               effetti controproducenti dalla revoca del rating di legalità, occorre dunque indi-
               viduare alcuni accorgimenti per prevenire l’asimmetria informativa e i compor-
               tamenti opportunistici.
                     Un suggerimento è quello di rendere obbligatoria l’adozione di modelli
               organizzativi D.Lgs. 231/2001, prevedendo che l’organismo di vigilanza sia for-
               mato da componenti indipendenti rispetto all’impresa, cui attribuire un equo
               compenso e responsabilità specifiche.
                     Occorre, infatti, che l’impresa individui le aree di rischio nelle quali pos-
               sono manifestarsi reati e definisca compiti e procedure organizzative per preve-
               nirli.
               (17)  Art. 356 Codice penale: “Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adem-
                     pimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a
                     cinque anni”.
               (18)  Art. 316-ter Codice penale: “Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque
                     mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero
                     mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanzia-
                     menti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo
                     Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

                                                                                         39
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46